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Sentenza

Sentenza del 09/11/2018 n. 1984 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ici - Usufruttuario - Assenza della qualità di erede - Infondatezza della pretesa impositiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2010, emesso in relazione a un parziale versamento riferito agli immobili posseduti dal defunto F. G. Ha sostenuto di non essere legittimata passivamente, poiché il testamento le attribuiva soltanto l'usufrutto su determinati beni e non la qualità di erede. In via subordinata ha contestato anche la fondatezza della pretesa impositiva. Il Comune ha sostenuto che l'usufrutto generale previsto dal testamento, insieme all'accettazione delle disposizioni testamentarie, comportasse l'acquisto della qualità di erede e la responsabilità per le obbligazioni del defunto.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello del Comune e confermato la decisione favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che, sulla base dell'effettiva volontà del testatore e del contenuto del testamento, la moglie fosse legataria e non erede, poiché le erano stati attribuiti diritti di usufrutto su beni determinati, mentre la qualità di eredi spettava ai figli. L'accettazione delle disposizioni testamentarie è stata interpretata come acquiescenza alle stesse e rinuncia a eventuali impugnazioni, non come accettazione dell'eredità. Di conseguenza, la contribuente non rispondeva delle obbligazioni del defunto e non era legittimata passivamente rispetto alla pretesa ICI oggetto di causa. Il Comune è stato condannato a rimborsare le spese del grado, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 588 del codice civile

    La disposizione è stata richiamata dal Comune per sostenere che la beneficiaria dell'usufrutto generale fosse erede. La Commissione ha però ritenuto che, nel caso concreto, l'attribuzione di usufrutto su beni determinati configurasse un legato e non una successione nell'universalità o in una quota indeterminata dei beni del defunto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 17266/2012

    Spetta al giudice di merito valutare se il testatore abbia inteso assegnare beni determinati facenti parte dell'universalità dei beni o di una parte indeterminata di essi, configurandosi pertanto come assegnazione ereditaria, ovvero se abbia voluto attribuire singoli beni individuati, configurandosi in tal caso come legato.

    La distinzione tra erede e legatario dipende dal contenuto concreto della disposizione testamentaria: l'attribuzione dell'universalità o di una quota indeterminata dell'asse indica un'eredità, mentre l'attribuzione di beni o diritti determinati indica normalmente un legato.

  • Cassazione civile, sentenza n. 4435/2009

    Occorre muovere dalla ricerca della effettiva volontà del de cuius, attraverso l'analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria.

    La qualificazione della disposizione testamentaria non dipende esclusivamente dalle parole utilizzate, ma deve essere ricostruita considerando la volontà effettiva del testatore, le finalità perseguite e il complessivo contenuto del testamento.

  • Cassazione civile, sentenza n. 986/1979

    L'attribuzione da parte del testatore del solo usufrutto non conferisce al beneficiario la qualità di erede perché egli non succede in tal caso nell'universum jus del defunto.

    Il beneficiario del solo usufrutto, non subentrando nell'intero patrimonio o in una quota ideale dell'eredità, è normalmente legatario e non erede; pertanto non risponde, in quanto tale, dei debiti ereditari.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1557/2010

    Non è necessaria la partecipazione al giudizio di divisione dell'usufruttuario che non rivesta altresì la qualità di erede.

    La titolarità dell'usufrutto, da sola, non attribuisce la posizione giuridica dell'erede e non comporta automaticamente la partecipazione ai rapporti e alle obbligazioni proprie della successione ereditaria.

Massime di principio

  • L'attribuzione testamentaria del solo usufrutto non rende automaticamente il beneficiario erede: occorre verificare se il testamento attribuisca l'universalità dei beni, una quota indeterminata dell'asse oppure soltanto beni o diritti determinati.
  • La qualificazione come erede o legatario deve essere ricavata dalla volontà complessiva del testatore, dal testo del testamento e dalla concreta estensione dei beni attribuiti, non dalla sola denominazione usata nell'atto.
  • Il legatario, in quanto non subentra nell'universalità o in una quota dell'eredità, non risponde normalmente dei debiti del defunto per il solo fatto di aver ricevuto un legato di usufrutto.
  • La dichiarazione di accettazione o acquiescenza alle disposizioni testamentarie non equivale necessariamente ad accettazione dell'eredità: bisogna accertare il contenuto e lo scopo concreto della dichiarazione.
  • In materia tributaria, prima di imputare a un beneficiario le obbligazioni fiscali del defunto occorre verificare la sua effettiva qualità successoria e la titolarità del presupposto d'imposta; la mera titolarità di un usufrutto non basta, se la pretesa riguarda debiti riferibili al defunto.
  • La decisione riguarda specificamente la responsabilità per le obbligazioni del defunto e non esclude che l'usufruttuario possa essere soggetto passivo di tributi relativi al periodo successivo all'acquisto e all'esercizio del proprio diritto, quando la legge tributaria individui nell'usufruttuario il titolare dell'obbligo.

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