Cassazione Civile, Ordinanza n. 36036/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione con cui gli erano state applicate la sospensione della patente e la decurtazione di due punti per un sorpasso effettuato il 30 novembre 2018 in prossimità di un’intersezione sulla SS 234, in asserita violazione dell’art. 148 C.d.S. Deduceva la genericità e la contraddittorietà del verbale, perché vi risultavano due distinti sorpassi; lamentava inoltre che non fosse indicato il tipo di veicolo sorpassato, dato che riteneva necessario per accertare la violazione, e contestava l’applicazione delle sanzioni. In cassazione ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme del codice della strada, del regolamento di esecuzione e dell’art. 116 c.p.c., sostenendo che la contestazione non consentisse di individuare con precisione la fattispecie violata; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che spettasse all’amministrazione provare l’infrazione e che tale prova mancasse, anche per l’assenza di indicazioni sul veicolo sorpassato e sul punto esatto della violazione. Ha inoltre richiamato in ricorso una circostanza emersa in istruttoria, ossia che il sorpasso sarebbe avvenuto in presenza di semaforo, ma tale allegazione non risultava dedotta nei motivi di opposizione originari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il verbale descrivesse in modo sufficiente la condotta contestata, non essendo necessario un richiamo più analitico alla specifica sub-fattispecie dell’art. 148 C.d.S., e che le doglianze del ricorrente tendessero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto, preclusa in sede di legittimità in mancanza di querela di falso contro l’efficacia probatoria del verbale. Ha inoltre affermato che la questione del semaforo era tardiva, perché non dedotta nei motivi di opposizione, e quindi costituiva un nuovo motivo di illegittimità non proponibile in corso di causa. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della Prefettura; è stato altresì dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La contestazione della violazione è sufficiente se il verbale descrive la condotta materiale, anche con richiamo generale alla norma, quando dal contenuto dell’atto sia agevolmente individuabile la fattispecie illecita.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia specifica applicazione autonoma.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla sufficienza della contestazione.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha valorizzato il diverso tema della valenza probatoria del verbale e dei limiti del sindacato di legittimità.
La Corte ribadisce che, quanto alle circostanze non coperte dalla fede privilegiata del verbale e alle allegazioni nuove, incombeva all’opponente fornire specifica prova contraria.
Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente percepiti dai verbalizzanti.
Indicato come base per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio per manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamati per affermare che la modificazione della causa petendi incontra i limiti delle preclusioni processuali.
Richiamato, insieme agli artt. 183 e 184 c.p.c., quale norma che conferma il limite alla proposizione di nuovi motivi in corso di causa.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il verbale è sufficiente quando, pur con richiamo solo generale alla norma violata, descrive in modo comprensibile la condotta contestata e consente all’interessato di individuare la fattispecie addebitata.
- Il verbale dell’agente accertatore fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti direttamente percepiti dal verbalizzante; pertanto non è consentito in cassazione contestare la ricostruzione fattuale risultante dall’atto senza avere previamente esperito la querela di falso.
- Le censure che mirano a proporre una diversa dinamica del fatto, o a introdurre una nuova causa di illegittimità non dedotta nei motivi originari di opposizione, sono inammissibili per violazione del principio della domanda e delle preclusioni processuali.
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice non può rilevare d’ufficio profili di illegittimità diversi da quelli dedotti dall’opponente, salvo il caso di inesistenza del provvedimento sanzionatorio.
- La mancata specificazione di elementi accessori del verbale non determina nullità quando la contestazione, nel suo complesso, sia idonea a rendere comprensibile l’addebito e a consentire una difesa effettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35780/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35781/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35783/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35784/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35785/2021 del 22/11/2021
- ordinanza_civile · 22 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 35786/2021 del 22/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →