Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2022 del 31/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l'appello dei contribuenti avverso un avviso di accertamento catastale, aveva ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto di revisione del classamento e della rendita catastale di un immobile sito in Roma, nonché non dimostrata dall'Ufficio la legittimità della riclassificazione. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, e delle norme in tema di motivazione degli avvisi di accertamento catastali, sostenendo che la CTR si fosse discostata dai principi giurisprudenziali sulla motivazione degli atti di revisione catastale. La doglianza è stata tuttavia ritenuta inammissibile perché contrastante con l'orientamento consolidato della Corte in materia di revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, secondo cui non è sufficiente il solo richiamo al rapporto tra valori di mercato e valori catastali della microzona, occorrendo l'indicazione degli elementi concreti che incidono sul singolo immobile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la sentenza impugnata si fosse conformata al consolidato indirizzo di legittimità sulla motivazione degli avvisi di revisione catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, secondo cui l'atto non è congruamente motivato se si limita a richiamare lo scostamento tra valori di mercato e catastali nella microzona senza specificare gli elementi concreti che giustificano il nuovo classamento della singola unità immobiliare. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; esclusa l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la natura pubblica della ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi; la Corte ne ribadisce l'esigenza di adeguata specificazione delle ragioni dell'atto catastale.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamato quale parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per denunciare violazione di legge; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 360-bis, primo comma, n. 1 c.p.c.
Base della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso si poneva in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335
Norma applicata come presupposto della revisione del classamento catastale; la Corte afferma che la motivazione dell'atto deve indicare gli elementi concreti che incidono sulla singola unità immobiliare.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della natura pubblica della ricorrente e della difesa dell'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- L'atto di revisione del classamento catastale ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 non è sufficientemente motivato se si limita al richiamo dello scostamento tra valori di mercato e valori catastali della microzona, senza indicare gli elementi specifici che incidono sul singolo immobile.
- Nel contenzioso sulla revisione catastale, l'amministrazione deve fornire una motivazione concreta e individualizzata dell'atto, idonea a spiegare perché la singola unità immobiliare debba essere riclassata.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., quando la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte senza offrire argomenti idonei a mutarlo.
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