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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16240/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)

La controversia

Una società che svolgeva prestazioni di laboratorio di analisi in favore del SSN, in regime prima transitorio e poi definitivo di accreditamento, conveniva in giudizio l'azienda sanitaria locale chiedendo il pagamento integrale delle prestazioni rese negli anni 2010, 2011 e 2012, senza l'applicazione dello sconto tariffario previsto dalla normativa per il solo triennio 2007-2009; in subordine domandava il compenso a titolo di arricchimento senza causa. Il tribunale accoglieva la domanda principale ritenendo non applicabile lo sconto oltre il triennio indicato. La Corte d'appello riformava la decisione, ritenendo che per le prestazioni anteriori alla stipula dei contratti questi non potessero avere efficacia retroattiva e che, comunque, mancasse la prova del provvedimento amministrativo di accreditamento per gli anni in contestazione; rigettava inoltre la domanda ex art. 2041 c.c. La società ricorreva per cassazione con sette motivi: 1) violazione di giudicato interno sulla efficacia dei contratti anche per le prestazioni anteriori alla stipula; 2) violazione di giudicato interno sulla sussistenza del rapporto di accreditamento; 3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per pretesa carenza di prova dell'accreditamento; 4) violazione della disciplina sugli accordi contrattuali sanitari e sostenuta necessità di stipula anche successiva alla fissazione dei tetti di spesa, con efficacia retroattiva dei contratti; 5) violazione delle norme sull'accreditamento transitorio e della disciplina regionale Campania; 6) omesso esame e motivazione illogica sul fatto decisivo dell'accreditamento; 7) violazione dell'art. 2041 c.c. per il rigetto della domanda subordinata di indebito arricchimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendoli fondati e assorbenti rispetto agli altri. Ha affermato che si era formato giudicato interno sia sulla validità ed efficacia dei contratti stipulati tra le parti sia sulla sussistenza dell'accreditamento per le annualità in causa; pertanto la Corte d'appello non poteva rimettere in discussione d'ufficio tali profili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    La domanda subordinata di arricchimento senza causa è stata ritenuta infondata dal giudice di merito, ma il relativo motivo è rimasto assorbito in cassazione per l'accoglimento dei primi due motivi.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per denunciare ultrapetizione e violazione del giudicato interno rispetto a questioni non specificamente devolute in appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per censurare l'asserita erronea valutazione della documentazione prodotta e non contestata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea ripartizione dell'onere della prova in tema di accreditamento e documentazione del rapporto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato interno formatosi su contratto e accreditamento.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulle questioni non impugnate.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la mancata impugnazione specifica di capi della sentenza di primo grado.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai requisiti dell'atto di appello e alla specificità delle censure.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo quale parametro di validità della sentenza per asserita nullità motivazionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 8-bis d.lgs. n. 502 del 1992

    Individuato come norma che richiede, ai fini della remunerazione delle prestazioni sanitarie, autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali.

  • art. 8-quater d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato per affermare che l'accreditamento è rilasciato dalla regione e non basta, da solo, a fondare il diritto al pagamento fuori dagli accordi contrattuali.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992

    Richiamato per ribadire che la remunerazione delle prestazioni dipende anche dalla stipula di specifici accordi/contratti e che non sono ammessi accordi per facta concludentia.

  • art. 6, comma 6, L. n. 724 del 1994

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'accreditamento ex lege in via transitoria delle strutture già convenzionate.

  • art. 1, comma 796, lett. o), L. n. 296 del 2006

    Richiamato in relazione allo sconto tariffario, che la ricorrente riteneva limitato al triennio 2007-2009.

  • art. 1, commi 237-quater e ss., L.R. Campania n. 4 del 2011

    Invocato dalla ricorrente come disciplina regionale del passaggio dall'accreditamento transitorio a quello definitivo.

  • artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923

    Richiamati per affermare la forma scritta ad substantiam dei contratti con la pubblica amministrazione.

  • art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo a sostegno della disciplina dell'accreditamento sanitario.

  • art. 32, comma 8, L. n. 449 del 1997

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo in tema di programmazione e contratti sanitari.

  • art. 1322 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo per sostenere la disciplina pattizia dei rapporti contrattuali.

  • artt. 3, 32, 41, 81 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente per fondare la necessità di continuità del servizio sanitario, buon andamento e programmazione della spesa.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra struttura sanitaria privata accreditata e amministrazione sanitaria, il diritto alla remunerazione delle prestazioni presuppone cumulativamente autorizzazione, accreditamento e stipulazione di specifici accordi contrattuali; la sola qualità di soggetto accreditato non basta a fondare il pagamento.
  • I contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam e non possono essere validamente integrati, convalidati o sostituiti da comportamenti concludenti o da ratifiche successive, salvo diversa previsione di legge.
  • In presenza di una decisione di primo grado che abbia implicitamente o esplicitamente risolto una questione e che non sia stata specificamente censurata in appello, si forma giudicato interno anche su questioni rilevabili d'ufficio, precludendone la nuova rimessione in discussione nei gradi successivi.
  • Quando il giudice di primo grado ha riconosciuto il credito sulla base della documentazione contrattuale e del presupposto dell'accreditamento, la mancata impugnazione specifica di tali presupposti impedisce al giudice d'appello di esaminarli officiosamente come se fossero ancora controversi.
  • Nel sistema della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del SSN, la fattispecie costitutiva del credito è legale e complessa: una volta accertati contratto e prestazione, gli ulteriori elementi costitutivi della fattispecie non possono essere ignorati se coperti da giudicato interno.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoAltro
RamiProcesso civileContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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