Cassazione Civile, Ordinanza n. 06171/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei mesi, poi dichiarata illegittima in altro giudizio perché irrogata oltre il termine previsto dall'art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il lavoratore ha quindi agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di quella sanzione e, in sostanza, per far valere anche profili economici collegati alla vicenda (tra cui la questione dell'incarico dirigenziale e delle relative differenze retributive). Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno però escluso la responsabilità dell'amministrazione, ritenendo accertata la fondatezza dei fatti materiali posti a base dell'addebito disciplinare, in particolare una falsa dichiarazione di trasferimento di domicilio, e hanno ritenuto doverosa sia l'azione disciplinare sia la denuncia all'autorità giudiziaria. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sette motivi: 1) violazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il danno non potesse essere imputato al solo lavoratore e che la tardività della sanzione dipendesse esclusivamente dal datore di lavoro; 2) violazione degli artt. 2087, 1175 e 1375 c.c., per omessa valutazione della condotta datoriale nonostante l'illegittimità della sanzione; 3) violazione degli artt. 1228 e 1223 c.c., per mancata condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da condotta colposamente inadempiente; 4) violazione dell'art. 346 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto la nullità dell'incarico dirigenziale nonostante la pretesa mancata riproposizione della relativa domanda da parte dell'Agenzia; 5) violazione dell'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1418 c.c., sostenendo che dalla nullità dell'incarico non discenderebbe l'irrilevanza della revoca ai fini risarcitori e che spetterebbero le differenze di trattamento economico; 6) violazione degli artt. 420, comma 5, e 421, comma 2, c.p.c., per l'asserita erronea declaratoria di inammissibilità di un documento prodotto in giudizio; 7) violazione dell'art. 437, comma 2, c.p.c., per l'asserita irrilevanza di ulteriori documenti prodotti in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso il risarcimento. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: i primi due sono stati dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi, fondata non sull'art. 1227 c.c. ma sull'accertamento della veridicità dei fatti contestati e sull'assenza di responsabilità dell'amministrazione; il terzo è stato ritenuto infondato perché, escluso l'inadempimento imputabile alla datrice di lavoro, difetta il presupposto del danno risarcibile ex artt. 1218 e 1223 c.c.; il quarto è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. e perché la nullità dell'incarico risultava già affermata in primo grado; il quinto è stato rigettato perché la revoca dell'incarico non era stata specificamente impugnata, con conseguente venir meno del titolo della pretesa economica; il sesto è stato respinto perché la tardività del documento era stata correttamente rilevata; il settimo è stato dichiarato inammissibile poiché la valutazione sull'indispensabilità dei nuovi documenti in appello è riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Non è stato applicato dalla Corte territoriale come base della decisione; la Cassazione rileva che il motivo che lo invoca non coglie la ratio decidendi, fondata invece sull'accertamento dei fatti contestati e sull'assenza di responsabilità dell'amministrazione.
La dedotta omissione di valutazione della condotta datoriale è ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi, che ha escluso la responsabilità dell'amministrazione sulla base dell'accertamento dei fatti e dell'autonomia del giudizio civile.
La censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La sua invocazione è ritenuta infondata perché la Corte di merito ha escluso qualsiasi condotta colposa imputabile al datore di lavoro.
In assenza di un inadempimento o comportamento imputabile al datore di lavoro non può configurarsi un danno risarcibile.
La censura sulla mancata riproposizione della domanda è dichiarata inammissibile; la Corte rileva anche che la nullità dell'incarico risultava già affermata dal giudice di primo grado.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere il diritto alle differenze economiche, ma la Corte ritiene assorbente che non sia stata specificamente impugnata la revoca del conferimento dell'incarico dirigenziale.
Richiamato in relazione alla nullità dell'incarico; il motivo è infondato perché manca l'attacco specifico alla revoca dell'incarico, presupposto della pretesa economica.
La produzione documentale tardiva è stata correttamente dichiarata inammissibile/tardiva dal giudice di merito.
La decisione di merito sulla tardività del documento è confermata come corretta applicazione della norma.
La valutazione sulla indispensabilità dei nuovi documenti prodotti in appello è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.
art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Costituisce il termine oltre il quale la sanzione disciplinare era stata irrogata, rendendola illegittima nel giudizio precedente.
art. 55-sexies d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come base dell'azione datoriale: l'amministrazione ha agito in forza di un obbligo di legge.
Richiamato come ulteriore obbligo di legge che imponeva la denuncia all'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.
Serve, insieme all'art. 1223 c.c., a escludere il risarcimento in mancanza di un inadempimento imputabile all'amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se la censura non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e si limita a colpire un obiter dictum.
- L'illegittimità formale o procedurale di una sanzione disciplinare non impedisce, di per sé, al giudice civile di accertare autonomamente la fondatezza dei fatti posti a base dell'addebito ai fini della verifica della responsabilità risarcitoria.
- In assenza di una condotta colposa o inadempiente imputabile al datore di lavoro, non può configurarsi un danno risarcibile, poiché difetta il presupposto dell'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c.
- La pretesa economica collegata a un incarico o a una qualifica superiore richiede una specifica impugnazione dell'atto che costituisce il titolo della revoca o della mancata attribuzione; se tale atto non è contestato in modo specifico, viene meno il fondamento della domanda.
- La produzione tardiva di documenti e la valutazione della loro indispensabilità in appello rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo entro limiti rigorosi di specificità e pertinenza.
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