Cassazione Civile, Ordinanza n. 06162/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dipendente di un comune aveva agito in primo grado per ottenere l’annullamento o la declaratoria di illegittimità della valutazione negativa relativa all’annualità 2000, asseritamente tardiva, perché tale valutazione le aveva precluso una progressione economica e le aveva causato un danno patrimoniale quantificato in euro 31.989,75. Il tribunale aveva annullato la scheda di valutazione, ma aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova. La corte d’appello aveva confermato il rigetto, osservando che la documentazione prodotta non dimostrava in concreto la perdita di chance di ottenere l’avanzamento economico e che la prova testimoniale richiesta era irrilevante perché riguardava fatti già documentali e implicava valutazioni. In cassazione la ricorrente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi e di documenti rilevanti, violazione dei principi di buona fede e correttezza, omessa motivazione e illogicità della sentenza; violazione dell’art. 244 c.p.c. per il mancato espletamento della prova testimoniale; violazione dei principi in tema di danno da perdita di chance, sostenendo che il pregiudizio fosse dimostrabile anche per presunzioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché promiscuo, mescolando censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione, e comunque precluso dalla doppia conforme; ha escluso l’omesso esame di un fatto storico perché la perdita di chance era stata comunque considerata dal giudice di merito e perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda il mero mancato esame di singoli mezzi istruttori. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché il diniego di prova testimoniale era fondato su una valutazione di irrilevanza rimessa al merito e non su un errore di diritto nei limiti censurabili in cassazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che, in caso di illegittimità della valutazione negativa ai fini di progressione economica, non sorge un automatismo risarcitorio pari alla progressione non ottenuta; è invece astrattamente risarcibile il danno da perdita di chance, ma esso va specificamente provato, anche per presunzioni, e nel caso concreto tale prova mancava. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte richiama il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, ribadendo che non può essere sovrapposto in modo promiscuo a censure di vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come parametro per la censura del diritto alla prova solo quando il giudice di merito affermi preclusioni o inammissibilità insussistenti, ipotesi non ricorrente nel caso concreto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012 consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo; non riguarda la mancata valutazione di singoli mezzi istruttori né ricorre se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente come parametro dei doveri di buona fede e correttezza, ma la Corte non accoglie la censura perché assorbita dall’inammissibilità del motivo.
Invocato dalla ricorrente come parametro dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto, senza esito favorevole.
La Corte precisa che la contestazione sulla mancata ammissione della prova testimoniale non era utilmente veicolabile nei termini prospettati, perché il giudizio di irrilevanza è questione di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente perché supera il minimo costituzionale di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo indistinto violazioni di legge e vizi di motivazione senza consentire di individuare con precisione la specifica censura e il relativo paradigma dell’art. 360 c.p.c.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non può essere dedotto per contestare la valutazione di singoli documenti o mezzi istruttori quando il fatto principale sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- In presenza di sentenza d’appello conforme alla decisione di primo grado, la censura di omesso esame richiede di indicare e confrontare le diverse rationes decidendi dei due gradi, altrimenti è inammissibile.
- Il rigetto dell’istanza istruttoria per irrilevanza della prova rispetto al thema decidendum è espressione di valutazione di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante o della violazione del diritto alla prova nei casi in cui siano state erroneamente ravvisate preclusioni o inammissibilità insussistenti.
- L’illegittimità di una valutazione negativa che abbia inciso su una progressione economica non comporta automaticamente il diritto a percepire la progressione non conseguita; il danno risarcibile, se allegato e provato, può consistere nella perdita di chance, intesa come concreta ed effettiva occasione favorevole patrimoniale, dimostrabile anche per presunzioni.
- La motivazione è sufficiente quando consente di ricostruire la ratio decidendi e di controllarne logicità e coerenza, raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
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