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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06163/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un dipendente di un comune, collocato in categoria C posizione economica C4 e poi andato in pensione, aveva partecipato a una selezione interna per la progressione alla posizione economica C5 senza risultare utilmente collocato in graduatoria. In primo grado chiedeva la disapplicazione o l’annullamento degli atti di attribuzione dei punteggi, la rideterminazione della graduatoria sulla base di tutti i titoli presenti nel suo fascicolo personale e il riconoscimento della posizione C5, anche in soprannumero. I giudici di merito rigettavano la domanda: escludevano la valutabilità di un incarico di responsabile di unità organizzativa conferito dal sindaco perché non integrativo di mansioni superiori, e ritenevano non valutabili ulteriori titoli non prodotti, nonostante una richiesta di integrazione documentale del comune. In Cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e falsa applicazione della disciplina sull’acquisizione d’ufficio dei documenti, sostenendo che la corte territoriale avrebbe rimesso in discussione un punto già deciso e avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità dei principi di cui all’art. 18 l. 241/1990; 2) errata interpretazione delle norme regionali e contrattuali sulla figura del responsabile dell’unità organizzativa, assumendo che l’incarico ricevuto fosse di livello superiore perché implicava controllo su soggetti di pari mansioni; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c. in punto spese, chiedendo la caducazione della condanna alle spese in caso di accoglimento del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha affermato che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice omette di pronunciare su domande o eccezioni o modifica d’ufficio la causa petendi, non quando individua la norma applicabile, anche diversa da quella invocata; ha inoltre osservato che non vi era giudicato e che, in tema di progressioni orizzontali nel pubblico impiego privatizzato, gli atti della selezione sono atti gestionali di diritto privato, non amministrativi, ma il datore di lavoro resta tenuto a buona fede e correttezza, con un contenuto analogo a quello desumibile dall’art. 18 l. 241/1990: non può quindi chiedere documenti già in suo possesso, purché il lavoratore indichi elementi utili al reperimento. Tuttavia il ricorso non indicava quali documenti fossero già nella disponibilità dell’ente, limitandosi a contestare in astratto la richiesta di integrazione. Sul secondo motivo ha rilevato la carenza di autosufficienza perché non era trascritto il provvedimento di conferimento dell’incarico, né era ricostruito il contenuto delle mansioni della categoria C4; ha poi spiegato che le norme regionali richiamate servono a individuare il responsabile dell’unità organizzativa nei procedimenti di repressione dell’abusivismo edilizio, non a conferire mansioni superiori, e che il coordinamento poteva collocarsi entro la stessa categoria. Inoltre l’accertamento della corte d’appello secondo cui il coordinamento riguardava addetti di qualifica inferiore non era sindacabile in cassazione. Sul terzo motivo ha ritenuto che fosse un mero "non motivo", perché la statuizione sulle spese sarebbe comunque caducata ex art. 336 c.p.c. in caso di accoglimento del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato solo se il giudice omette di decidere su domande o eccezioni o altera d’ufficio la causa petendi; non è violato se il giudice applica una norma diversa da quella invocata.

  • art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per violazione di legge e nullità processuale, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili per carenze argomentative e di specificità.

  • art. 18, comma 2, L. n. 241/1990

    "i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente"; "l’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti"

    pur non essendo direttamente applicabile agli atti gestionali del datore di lavoro pubblico privatizzato, esprime un principio coerente con buona fede e correttezza: non si possono richiedere documenti già in possesso dell’amministrazione se l’interessato fornisce elementi utili al loro reperimento.

  • art. 21 L. n. 241/1990

    richiamato dalla parte, ma ritenuto inconferente rispetto alla fattispecie perché la selezione per progressione orizzontale non coinvolgeva atti amministrativi in senso proprio.

  • art. 91 c.p.c.

    la censura sulle spese è stata considerata priva di autonoma consistenza, essendo le spese destinate a cadere automaticamente in caso di accoglimento del ricorso.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    la cassazione della decisione di merito comporta la caducazione della statuizione sulle spese, rendendo superfluo un motivo ad hoc che chieda tale effetto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è stata accertata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • L.R. n. 17/1994, art. 1

    la norma è stata letta come diretta a individuare il responsabile dell’unità organizzativa nei procedimenti contro l’abusivismo edilizio, non a conferire mansioni superiori.

  • L.R. n. 10/1991, art. 4

    la disposizione disciplina l’individuazione dell’unità organizzativa responsabile del procedimento e non attribuisce, di per sé, un incarico di livello superiore.

  • c.c.n.l. Regioni e Autonomie locali del 31/3/1999, categoria C

    la declaratoria della categoria C include attività istruttorie e di coordinamento anche di altri addetti, purché entro la stessa area funzionale e senza trasformarsi in mansioni superiori.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, le selezioni per progressioni orizzontali si collocano nell’area dei rapporti di lavoro di diritto privato: non si applicano automaticamente le regole del procedimento amministrativo, ma restano operanti i doveri di buona fede e correttezza del datore di lavoro.
  • Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di individuare la disciplina giuridica corretta anche se diversa da quella invocata dalle parti; la violazione sussiste solo se il giudice introduce una domanda o una causa petendi nuova, o omette di pronunciare su una domanda/eccezione.
  • In tema di richieste documentali nelle procedure selettive del datore di lavoro pubblico privatizzato, non è legittimo pretendere dall’interessato documenti già nella disponibilità dell’ente, ma il lavoratore deve indicare elementi specifici e utili al loro reperimento; non basta una contestazione generica.
  • La deduzione in cassazione di un incarico come mansione superiore richiede autosufficienza del motivo e una concreta ricostruzione del contenuto delle mansioni della qualifica di appartenenza e del provvedimento conferito; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • L’interpretazione di norme che attribuiscono incarichi di responsabile dell’unità organizzativa va contenuta nel loro oggetto specifico: se la finalità è organizzativa o procedimentale, non ne deriva automaticamente il riconoscimento di mansioni superiori o di un livello professionale più elevato.
  • Un motivo che chieda solo la cassazione della statuizione sulle spese, senza confrontarsi con la conseguenza automatica prevista dall’art. 336 c.p.c. in caso di accoglimento del ricorso, è privo di autonoma consistenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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