Cassazione Civile, Ordinanza n. 06164/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di impiego pubblico di una dipendente dell’Ufficio della Motorizzazione civile di Ancona, che chiedeva di vedere retrodatato, ai fini giuridici, il proprio inquadramento nell’Area Seconda, fascia F-1, dal 1° ottobre 2007 anziché dal 1° gennaio 2009, come stabilito dall’Amministrazione. La lavoratrice deduceva che la diversa decorrenza le aveva impedito di partecipare alla selezione del 2010 per il passaggio alla posizione economica F-2 e chiedeva, in via principale, la conclusione dell’iter concorsuale o l’inquadramento in F-2 dal 1° gennaio 2010 con le differenze retributive; in via subordinata, il risarcimento del danno da perdita di chance, quantificato in misura correlata al differenziale retributivo tra F-1 e F-2. Il Tribunale accoglieva la domanda principale; la Corte d’appello, invece, escludeva il diritto al nuovo inquadramento e alle differenze retributive, ma riconosceva il danno da perdita di chance, liquidandolo nel 50% del differenziale tra F-1 e F-2. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo sosteneva che la domanda di retrodatazione fosse già assorbita dal giudizio di ottemperanza amministrativo e quindi non potesse essere riproposta in sede civile, denunciando anche il difetto di giurisdizione; con il secondo censurava la decisione per avere esaminato la domanda subordinata di risarcimento, deducendo che essa non fosse stata specificamente riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e richiamando l’art. 2697 c.c. sul piano probatorio. La controricorrente resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura non si confrontasse in modo specifico con la ratio della sentenza impugnata, la quale aveva distinto tra la questione dell’annullamento del blocco della procedura selettiva, già definita in sede amministrativa, e la distinta domanda di rettifica della decorrenza dell’inquadramento, non esaminata nel giudizio di ottemperanza e quindi non coperta dal giudicato amministrativo. Ha inoltre richiamato il principio per cui, quando la questione necessaria a verificare l’esatto adempimento dell’amministrazione è devoluta ad altro giudice, solo quel giudice può provvedere. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la Corte territoriale aveva accertato la specifica riproposizione della domanda subordinata nella memoria di costituzione in appello ex art. 346 c.p.c.; il Ministero non aveva trascritto integralmente l’atto e quindi non aveva adeguatamente censurato tale valutazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per l’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla giurisdizione e sul perimetro del giudicato amministrativo, ma non valorizzato come fondamento della decisione di merito.
artt. 7, 112, 114 e 134 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la ricostruzione della giurisdizione e l’oggetto del giudizio, senza accoglimento della censura.
art. 1 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sulla giurisdizione/rito, senza incidenza sull’esito.
art. 63 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato per sostenere il riparto di giurisdizione nelle controversie di pubblico impiego contrattualizzato; la Corte ha escluso che la questione dedotta fosse coperta dal giudicato amministrativo.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimità invocata per denunciare violazioni di legge nei due motivi del ricorso.
art. 346 c.p.c.
La domanda subordinata non accolta in primo grado deve essere riproposta in appello in modo specifico per evitare la presunzione di rinuncia; la Corte ha ritenuto che ciò fosse avvenuto nel caso concreto secondo l’accertamento del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte non ha ravvisato una censura idonea a scardinare l’accertamento sul rito e sulla riproposizione della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando una questione necessaria alla verifica dell’esatto adempimento dell’amministrazione è devoluta al giudice competente per l’esecuzione o l’ottemperanza, solo quel giudice può deciderla; la parte non può riproporla in sede civile come se fosse estranea al perimetro del giudicato, se la relativa statuizione non è stata oggetto del precedente giudizio.
- Nel ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: una censura che si limiti a sostenere una diversa lettura del giudicato o del petitum, senza misurarsi con la distinzione operata dal giudice di merito, è inammissibile.
- Nel processo d’appello, le domande subordinate o le eccezioni rimaste assorbite devono essere riproposte in modo specifico ex art. 346 c.p.c.; un generico richiamo alle difese di primo grado non basta a evitare la presunzione di rinuncia.
- La riproposizione della domanda subordinata in appello può avvenire senza formule sacramentali, ma deve comunque emergere in modo univoco la volontà della parte di sottoporla al giudice dell’impugnazione.
- La perdita di chance, in materia di progressioni professionali o economiche, può essere liquidata in via equitativa come percentuale del vantaggio economico potenzialmente conseguito, ma tale profilo rimane assorbito se il ricorso contro la relativa statuizione è inammissibile o non specificamente fondato.
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