Cassazione Civile, Ordinanza n. 06168/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’adozione, da parte dell’amministrazione scolastica, di una sospensione cautelare facoltativa dal servizio disposta nei confronti di una dipendente. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittimo il provvedimento perché adottato prima dell’instaurazione del procedimento disciplinare. La Corte d’appello aveva confermato tale impostazione, richiamando un precedente di legittimità secondo cui la facoltà di sospensione sarebbe condizionata all’esistenza del procedimento disciplinare. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, in combinato disposto con l’art. 468, comma 2, d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la sospensione cautelare possa essere disposta anche senza preventiva apertura del procedimento disciplinare. La resistente ha eccepito preliminarmente l’acquiescenza per effetto della revoca della sospensione da parte dell’amministrazione, ma l’eccezione è stata respinta perché la revoca spontanea della misura, anche senza riserve, non integra di per sé acquiescenza tacita; inoltre la revoca aveva effetti solo dalla notifica della sentenza d’appello, lasciando impregiudicato il periodo precedente e quindi persistendo l’interesse all’impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso sia l’acquiescenza sia il difetto di interesse, rilevando che la revoca della sospensione non era incompatibile con la volontà di impugnare e che permaneva un interesse concreto sull’accertamento della legittimità della sospensione nel periodo anteriore alla revoca. Nel merito, la Corte ha però confermato la decisione di merito: per la sospensione cautelare facoltativa prevista dal CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018, in combinato disposto con l’art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, è necessario che l’amministrazione abbia disposto la sospensione del procedimento disciplinare ex art. 55-ter, circostanza che nel caso non risultava mai verificata, né risultava mai instaurato un procedimento disciplinare. Conseguentemente, il provvedimento di sospensione è stato ritenuto illegittimo e il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L'acquiescenza, preclusiva dell'impugnazione, richiede la manifestazione della volontà di non impugnare; può essere tacita solo se risultano atti incompatibili con la volontà di impugnare. La spontanea esecuzione della sentenza non è sufficiente, di per sé, a integrare acquiescenza tacita.
art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001
L'ultima proposizione del comma 1 non disciplina compiutamente i presupposti della sospensione cautelare, ma deve essere letta nel senso che la sospensione cautelare facoltativa è ammessa solo nei limiti e con i presupposti ricavabili dalle norme speciali e dalla contrattazione collettiva; non attribuisce un potere assolutamente discrezionale e privo di condizioni.
art. 468, comma 2, d.lgs. n. 297/1994
È richiamato dai ricorrenti come base normativa, in combinato con l'art. 55-ter, per sostenere la legittimità della sospensione cautelare anche prima dell'avvio del procedimento disciplinare.
art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
La contrattazione collettiva conserva competenza a disciplinare gli aspetti della materia disciplinare non coperti da specifiche norme di legge; ciò consente di ricavare dalla fonte collettiva i presupposti della sospensione cautelare facoltativa.
art. 15 CCNL comparto istruzione e ricerca 2016/2018
Prevede una sospensione cautelare obbligatoria in caso di restrizione della libertà personale e una facoltativa quando il dipendente è sottoposto a procedimento penale senza restrizione della libertà personale o con restrizione cessata; per la sospensione facoltativa richiede che l'amministrazione disponga la sospensione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55-ter.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di legittimità dedotto nel ricorso per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme sostanziali richiamate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, per le quali opera il meccanismo della prenotazione a debito.
Massime di principio
- La sospensione cautelare facoltativa dal servizio del dipendente pubblico non è un potere libero e assolutamente discrezionale dell'amministrazione: essa richiede presupposti normativi o contrattuali specifici, da individuarsi nella disciplina speciale applicabile.
- Quando la disciplina collettiva condiziona la sospensione cautelare facoltativa alla sospensione del procedimento disciplinare, tale atto presupposto deve essere effettivamente adottato; in difetto, la sospensione dal servizio è illegittima.
- La sospensione cautelare ha natura strumentale e non propriamente disciplinare: serve a tutelare l'interesse dell'amministrazione durante la verifica dei fatti, ma non sostituisce né prescinde dalle garanzie previste per il procedimento disciplinare.
- La spontanea esecuzione della sentenza sfavorevole da parte della pubblica amministrazione non integra automaticamente acquiescenza tacita, se non risulta un comportamento univocamente incompatibile con la volontà di impugnare.
- L'interesse all'impugnazione permane quando la revoca del provvedimento produce effetti solo per il futuro e lascia controversa la legittimità della misura per il periodo precedente.
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