Cassazione Civile, Ordinanza n. 06165/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il caso riguarda un ricercatore del CNR assunto a tempo indeterminato, in servizio presso un istituto di ricerca di Bologna con profilo di ricercatore III livello, che avendo maturato l'anzianità utile per il passaggio alla fascia stipendiale superiore presentava la relazione sull'attività svolta. Il direttore dell'istituto emetteva un atto di verifica negativo, confermato anche in sede di riesame, impedendo l'avanzamento economico. Il lavoratore agiva per contestare la legittimità della verifica e per ottenere anche il risarcimento dei danni asseritamente subiti. La Corte d'appello rigettava le domande, ritenendo che la verifica dovesse riguardare l'attività complessiva del ricercatore e che le criticità emerse (ritardi sistematici nel deposito di rapporti e pubblicazioni, scarsa produzione scientifica, insufficiente collaborazione organizzativa, mancato uso del sistema di rilevazione presenze) giustificassero l'esito negativo. In cassazione il ricorrente articolava otto motivi: (1) violazione del CCNL, del d.lgs. n. 381/1999 e dei principi di correttezza e buona fede, assumendo che la verifica dovesse limitarsi al contenuto della relazione e all'attività di ricerca in senso stretto, senza estendersi al comportamento complessivo del dipendente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando la mancata considerazione dell'intero contenuto di una circolare CNR applicativa; (3) ulteriore violazione di legge e dei canoni di buona fede per avere la verifica travalicato nella valutazione del merito e della qualità delle ricerche; (4) nullità della sentenza per omessa o erronea valutazione delle prove; (5) nuovo vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi; (6) reiterazione delle censure di violazione di legge e vizio motivazionale anche rispetto all'atto di riesame; (7) omesso esame della domanda risarcitoria, in particolare del danno da mancato guadagno per la mancata progressione economica; (8) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi di violazione di legge sulla portata della verifica, affermando che l'accertamento previsto dal CCNL riguarda la complessiva attività svolta nel periodo considerato e non solo la bontà degli elaborati scientifici; ha dichiarato inammissibili i motivi fondati sull'art. 360 n. 5 c.p.c. per la preclusione derivante dalla doppia conforme e perché non era stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo; ha reputato inammissibili anche le censure sulla motivazione e sulle prove perché si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito; ha escluso il vizio relativo alla domanda risarcitoria, osservando che la legittimità delle valutazioni negative escludeva il danno; ha infine respinto anche la censura sulle spese, applicandosi il criterio della soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha ritenuto infondate le censure di violazione del CCNL e del d.lgs. n. 381/1999, affermando che la verifica per la progressione stipendiale del ricercatore deve avere ad oggetto la complessiva attività prestata nel periodo considerato, comprensiva anche del comportamento organizzativo e dell'adempimento dei doveri d'ufficio, e non soltanto il contenuto scientifico degli elaborati. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi che denunciavano omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali, sia per la presenza di una doppia conforme sia perché il giudice di merito aveva comunque esaminato il fatto storico rilevante. La domanda risarcitoria è stata esclusa in conseguenza della legittimità della valutazione negativa, e la richiesta di compensazione delle spese è stata respinta perché il giudice di merito aveva correttamente applicato il criterio della soccombenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro per le censure di violazione di legge; la Corte nega che le doglianze del ricorrente integrino una reale violazione delle norme invocate, salvo l'inammissibilità della parte relativa alle circolari interne.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È evocato per le censure di nullità della sentenza per omessa o erronea valutazione delle prove; la Corte esclude che il vizio ricorra quando la motivazione consente il controllo logico-giuridico.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera omessa valutazione di prove o documenti; inoltre opera la preclusione della doppia conforme.
È richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme di merito fondata sul medesimo iter logico, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 111, sesto comma, Cost.
È richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, oltre il quale il sindacato di legittimità non può spingersi.
La Corte conferma l'applicazione del criterio della soccombenza e esclude che la mera qualità di parte debole del lavoratore comporti un automatico favor nella regolazione delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 4, comma 6, C.C.N.L. per l'area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali del comparto ricerca biennio 1996-1997 del 5.3.1998
"L'accertamento consiste nella verifica complessiva della regolarità dell'attività prestata sulla base di apposite relazioni presentate dai soggetti interessati"
La Corte interpreta la disposizione nel senso che la verifica per il passaggio stipendiale riguarda l'attività svolta nella sua globalità nel periodo considerato, non limitatamente agli elaborati o ai progetti scientifici.
art. 13 del d.lgs. n. 381/1999
La Corte lo richiama per affermare che libertà di ricerca e autonomia professionale non escludono il dovere del ricercatore di rispettare le direttive dell'ente, i programmi dell'ente e le esigenze organizzative dell'ufficio.
Sono richiamati dal ricorrente come canoni di correttezza e buona fede; la Corte esclude la loro violazione poiché la valutazione negativa è stata espressione di una doverosa verifica complessiva e non di arbitrarietà.
Massime di principio
- Nei procedimenti di progressione economica del personale di ricerca, quando la disciplina collettiva preveda una verifica complessiva dell'attività prestata, l'ente può valutare l'intera condotta lavorativa nel periodo considerato, inclusi profili organizzativi e di collaborazione, e non solo il contenuto tecnico-scientifico degli elaborati.
- Le circolari interne di un ente non costituiscono norme di diritto: la loro eventuale violazione non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., ma può rilevare solo nei limiti propri del sindacato sul fatto o sull'attività amministrativa interna.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singoli documenti o di risultanze istruttorie.
- In presenza di doppia conforme di merito fondata sul medesimo nucleo argomentativo, il ricorso per cassazione non può introdurre una nuova rivalutazione del merito sotto la veste del vizio motivazionale o dell'omesso esame di fatti.
- La contestazione della legittimità del provvedimento negativo che impedisce la progressione economica, se respinta, esclude in radice la domanda risarcitoria fondata sul preteso mancato guadagno conseguente al blocco dell'avanzamento.
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, la qualità di lavoratore o di parte economicamente debole non comporta un automatismo compensativo: la compensazione richiede la ricorrenza di specifiche ragioni valutate dal giudice di merito.
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