Cassazione Civile, Ordinanza n. 35728/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia traeva origine dalla negoziazione di un assegno bancario di traenza, che era stato illegittimamente incassato. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato la banca al pagamento di euro 3.962,58 oltre interessi, ritenendo però il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 50% perché la società assicuratrice aveva spedito il titolo per posta ordinaria anziché con un mezzo più sicuro. Con il ricorso per cassazione la società assicurativa deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c., 83 e 84 d.P.R. n. 156 del 1973, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un concorso di colpa della danneggiata per la sola spedizione del plico con posta ordinaria. Prima della decisione, la ricorrente ha poi rinunciato al ricorso, richiamando il sopravvenuto orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima della relazione/adunanza camerale e, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la sopravvenienza di un orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi sostenuta in ricorso, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di rinuncia.
Norme richiamate
è invocato come parametro sulla riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato, ma la Corte non entra nel merito della censura per effetto della rinuncia
artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156 del 1973
sono richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della spedizione postale; non vi è però una valutazione di merito nella decisione
consente la rinuncia al ricorso principale o incidentale fino alla relazione o all'adunanza camerale; la rinuncia determina l'estinzione del giudizio
art. 35 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
richiamato per la disciplina transitoria della rinuncia al ricorso nei giudizi di cassazione
richiamata quale fonte che incide sul regime transitorio applicabile ai giudizi di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che, in caso di rinuncia, non opera l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, effettuata prima della relazione o dell'adunanza camerale, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può disporre la compensazione delle spese quando sopravvenga un orientamento giurisprudenziale contrario alla tesi difensiva del ricorrente.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia al ricorso.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non decide sul merito della censura proposta, sicché le questioni sostanziali dedotte restano assorbite.
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