Cassazione Civile, Ordinanza n. 35668/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva prestato due polizze fideiussorie in favore di un'altra società per garantire i rimborsi IVA richiesti ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633/1972. A seguito di verifica, l'Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto i crediti IVA alla contribuente e aveva inviato alla garante una richiesta di pagamento delle somme garantite. Dopo il fallimento della garante, l'Agenzia delle entrate chiese l'ammissione al passivo sulla base delle fotocopie degli avvisi di accertamento relativi ai crediti IVA. Il Tribunale respinse la domanda ritenendo non avvenuta la notifica della richiesta di pagamento alla fallita e non perfezionata la notifica degli avvisi di accertamento alla società garantita; la Corte d'appello confermò. L'Agenzia ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente apparente, ritenuta una semplice parafrasi della decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, perché il mancato perfezionamento della richiesta di pagamento non poteva essere condizione di efficacia della garanzia; 3) violazione dell'art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 1362 c.c., per non avere la Corte territoriale considerato l'autonomia della polizza fideiussoria rispetto al rapporto d'imposta sottostante e quindi l'irrilevanza della mancata notifica degli avvisi di accertamento alla società garantita; 4) motivo ulteriore, dichiarato assorbito, proposto in via gradata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che: la motivazione d'appello non era apparente perché le ragioni della decisione erano chiaramente ricavabili e la Corte territoriale aveva esaminato le censure; la mancata notifica degli avvisi di accertamento alla società garantita era irrilevante nei rapporti tra Amministrazione e garante, perché la polizza ex art. 38-bis ha natura autonoma e funzione indennitaria, non accessoria; parimenti, l'omessa notificazione alla garante della richiesta di pagamento non escludeva l'operatività della garanzia, poiché nell'ambito del fallimento non è configurabile un termine per il pagamento e la domanda di ammissione al passivo vale come esercizio del diritto di escussione. La sentenza impugnata è stata dunque cassata per errata applicazione della disciplina della garanzia e del fallimento.
Norme richiamate
artt. 30 e 38-bis d.P.R. n. 633/1972
La polizza fideiussoria prestata per ottenere rimborsi IVA opera come garanzia autonoma e non accessoria rispetto al rapporto d'imposta; la sua funzione è di indennizzare l'Amministrazione in caso di insussistenza dei presupposti del rimborso.
La domanda di ammissione al passivo è stata utilizzata dall'Agenzia come modalità di insinuazione del credito derivante dalla garanzia escussa.
«i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento»
Nel fallimento del garante tutti i debiti pecuniari si considerano scaduti alla data della dichiarazione di fallimento; pertanto non ha rilievo, ai fini dell'operatività della polizza, la mancata indicazione o notifica di un termine per il pagamento.
La norma è richiamata come fondamento dell'effetto di decadenza dal beneficio del termine che, in ambito fallimentare, si riflette nel disposto dell'art. 55, comma 2, l.fall.
La Corte di cassazione ha ritenuto inconferente il richiamo, poiché la questione decisiva era l'autonomia funzionale della polizza fideiussoria rispetto al rapporto principale.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza d'appello non è nulla per mera riproduzione della decisione di primo grado se consente di individuare con chiarezza le ragioni della decisione e se il giudice dell'impugnazione confuta le censure proposte.
- La polizza fideiussoria rilasciata a garanzia di rimborsi IVA ex art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 ha natura autonoma e funzione indennitaria: il garante non può opporre all'Amministrazione questioni attinenti al rapporto d'imposta tra Fisco e contribuente garantito.
- Nel rapporto tra creditore garantito e garante, la mancata notifica degli avvisi di accertamento al debitore principale è irrilevante quando la garanzia sia autonoma rispetto al rapporto sottostante.
- La richiesta di pagamento prevista nella polizza a 'prima richiesta' integra l'esercizio del diritto di escussione del creditore; tuttavia, se il garante è fallito, la scadenza del debito è anticipata ope legis e non è tutelabile un interesse del fallito a disporre di un termine per il pagamento.
- Nel concorso fallimentare, la domanda di ammissione al passivo può valere quale atto di esercizio del diritto del creditore di escutere la garanzia, quando la disciplina contrattuale richieda una richiesta di pagamento al garante.
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