Cassazione Civile, Ordinanza n. 35664/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e accolto il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo accolto e ha rinviato alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese, affinché riesamini correttamente il giudizio di meritevolezza della clausola di doppia indicizzazione nel leasing immobiliare e affronti le questioni rimaste assorbite.
Esito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una banca aveva stipulato con una società utilizzatrice un contratto di leasing immobiliare traslativo, nel quale era prevista una clausola di doppia indicizzazione del canone: l’utilizzatrice poteva scegliere la valuta di riferimento e, in concreto, era stato assunto il franco svizzero; l’importo dei canoni variava in funzione sia di un indice finanziario sia delle fluttuazioni del cambio euro/CHF. La società utilizzatrice, dopo aver pagato i canoni ed esercitato l’opzione di acquisto con trasferimento dell’immobile, convenne la banca per ottenere: la declaratoria di nullità o l’annullamento della clausola di rischio cambio; la restituzione delle somme versate in base a quella clausola e il risarcimento dei danni; la rideterminazione del piano di rimborso; l’accertamento dell’usurarietà del tasso di mora e l’affermazione che non fossero dovuti interessi, neppure corrispettivi. In primo grado il Tribunale accolse la domanda ritenendo la clausola assimilabile a un contratto d’investimento finanziario/speculativo e ravvisando violazioni degli obblighi informativi dell’intermediario. In appello la decisione fu confermata, ma con diversa motivazione: la Corte territoriale qualificò il contratto come una sorta di swap, lo ritenne aleatorio e lo ricondusse al genus delle scommesse, reputando la clausola di rischio cambio connotata da finalità speculative e immeritevole di tutela ex art. 1322, comma 2, c.c. La banca ricorse per cassazione con due motivi: con il primo denunciò violazione dei criteri ermeneutici e vizi motivazionali, sostenendo che la clausola di rischio cambio fosse inscindibilmente collegata alla clausola di indicizzazione e non configurasse uno strumento finanziario derivato; con il secondo denunciò la violazione dell’art. 1322 c.c. e dei criteri di interpretazione della clausola, contestando il giudizio di immeritevolezza perché fondato su aleatorietà, asimmetria e asserita oscurità della pattuizione, elementi ritenuti giuridicamente irrilevanti. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coerente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla qualificazione in termini di derivato e sulle violazioni informative, ma sull’immeritevolezza della clausola ex art. 1322 c.c. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando i principi già affermati dalle Sezioni Unite: il giudizio di meritevolezza va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti e non alla convenienza, chiarezza o aleatorietà del contratto o delle sue clausole; nel leasing immobiliare con doppia indicizzazione non ricorre, di per sé, uno strumento finanziario derivato implicito, né l’eliminazione della clausola di rischio cambio consente di fondare un giudizio di immeritevolezza sulla sola asimmetria economica dell’operazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione per nuovo esame della meritevolezza e delle questioni assorbite.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
Il giudizio di meritevolezza va condotto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti; non può fondarsi su sola aleatorietà, difficoltà di interpretazione, astrusità della clausola o asimmetria economica dell’operazione.
artt. 1362, 1363, 1366 c.c.
Le censure interpretative sono irrilevanti quando la controversia non riguarda il significato oggettivo delle clausole, ma la validità/meritevolezza dei patti che hanno generato gli obblighi.
d.lgs. n. 58 del 1998
Le Sezioni Unite, richiamate dalla Corte, escludono che la clausola di doppia indicizzazione in un leasing immobiliare integri di per sé uno strumento finanziario derivato implicito, con conseguente inapplicabilità della disciplina degli intermediari finanziari.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
- Nel leasing immobiliare con clausola di doppia indicizzazione del canone, la mera variabilità del corrispettivo in funzione del tasso di cambio e di un indice finanziario non basta, da sola, a qualificare la pattuizione come derivato implicito.
- Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. deve essere svolto in relazione alla causa concreta e allo scopo economico-sociale perseguito dalle parti, non in base alla sola convenienza economica, alla complessità redazionale o all’aleatorietà della clausola.
- L’eliminazione di una clausola che regola il rischio di cambio non può tradursi automaticamente in uno stravolgimento dell’assetto negoziale, se la causa del contratto resta quella tipica del leasing immobiliare e non il trasferimento di un rischio finanziario in sé.
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