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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35669/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I garanti avevano chiesto la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. di una precedente sentenza passata in giudicato che li aveva visti soccombenti nel giudizio promosso dall'istituto finanziatore per il recupero del credito. Sostenevano che un successivo giudicato, intervenuto in un diverso giudizio relativo a un altro finanziamento concesso nello stesso rogito da un diverso soggetto del medesimo pool bancario, avesse dichiarato la nullità del contratto di finanziamento e delle garanzie, con conseguente contrasto tra giudicati. Con il ricorso per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 153 e 327 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., censurando l'interpretazione del termine semestrale per proporre revocazione e proponendo una sorta di decorrenza dal momento in cui sorge il contrasto; 2) violazione dell'art. 1418 c.c., assumendo l'identità di causa petendi e petitum tra i due giudizi; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c., contestando la condanna per responsabilità aggravata e negando l'abusivo uso del rimedio revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse posto a base della declaratoria di inammissibilità della revocazione due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente: da un lato, l'assenza, nel termine utile di cui all'art. 327 c.p.c., di un giudicato contrastante con quello impugnato; dall'altro, comunque, la mancanza dell'identità di soggetti richiesta per il contrasto di giudicati, poiché i due giudizi riguardavano crediti diversi riferibili a due distinti istituti del pool bancario, che avevano agito separatamente. La Corte ha ritenuto infondate le censure contro la seconda ratio; ciò ha reso inammissibili, per difetto di interesse, quelle rivolte contro la prima. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché la valutazione sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    La revocazione è utilizzabile per contrasto di giudicati solo quando ricorrano i presupposti previsti dalla norma, tra cui l'esistenza di una sentenza successiva contrastante.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per proporre revocazione nei casi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5, decorre dalla pubblicazione della sentenza da revocare; non è ammessa la rimessione in termini invocata dai ricorrenti dal momento del successivo giudicato asseritamente contrastante.

  • art. 1418 c.c.

    La dedotta nullità del contratto di finanziamento è stata invocata dai ricorrenti per sostenere l'identità del tema decisionale, ma la Corte ha escluso che ciò bastasse a fondare il contrasto di giudicati in mancanza di identità dei soggetti.

  • art. 96 c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata si fonda su un giudizio di fatto circa la prudenza o imprudenza della parte e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione nei limiti invocati dai ricorrenti.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere una richiesta di rimessione in termini, ma la Corte non ne ha accolto l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 3 Cost.

    Invocato a sostegno dell'interpretazione meno rigorosa del termine di revocazione, senza accoglimento.

  • art. 24 Cost.

    Invocato per sostenere il diritto di difesa e l'accesso al rimedio revocatorio, ma senza incidere sull'esito.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per esigenze di ragionevolezza e giusto processo, ma non ritenuto idoneo a superare il dato normativo sul termine e sui presupposti della revocazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non era stato neppure dedotto, sicché la valutazione di fatto sulla responsabilità aggravata restava insindacabile.

  • Cass. n. 27348/2017

    Richiamata come precedente sul requisito dell'identità di soggetti e di oggetto ai fini del contrasto di giudicati in sede di revocazione.

  • Cass. n. 23815/2012

    Richiamata in senso conforme sul medesimo principio.

  • Cass. n. 12348/2019

    Richiamata in senso conforme sul requisito dell'identità tra i due giudizi.

  • Cass. n. 11493/2018

    Richiamata sul principio secondo cui, quando la decisione si fonda su più rationes decidendi autonome, l'infondatezza o inammissibilità delle censure contro una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse le censure contro le altre.

  • Cass. n. 1462/1969

    Richiamata per ribadire che il giudizio sulla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è apprezzamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    Richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La revocazione per contrasto di giudicati richiede non solo l'esistenza di decisioni tra loro incompatibili, ma anche l'identità di soggetti e di oggetto tra i due giudizi; la diversità del credito o della parte sostanziale esclude il presupposto del rimedio.
  • Il termine lungo per proporre revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza da revocare e non può essere fatto slittare al momento in cui intervenga un successivo giudicato asseritamente contrastante.
  • Quando la sentenza impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, la mancata critica efficace di una sola di esse rende inammissibili le censure dirette alle altre per difetto di interesse.
  • La valutazione di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto giudizio di fatto sulla condotta processuale della parte, è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto e consentito dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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