Cassazione Civile, Ordinanza n. 35666/2023 del 21/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia nasce dal conto corrente intestato a un soggetto deceduto: il giudice di pace aveva accertato l’estinzione del rapporto e condannato la banca a versare il saldo all’erede. Il tribunale, in funzione di appello, ha rigettato l’impugnazione della banca sul merito, ma ha riformato d’ufficio la regolazione delle spese di primo grado, ponendole in compensazione, e ha compensato anche le spese del grado di appello. L’erede ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo: (1) la nullità della sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e agli artt. 112, 132 e 366 c.p.c., perché il giudice d’appello aveva compensato le spese di primo grado pur in assenza di uno specifico motivo di gravame sulle spese; (2) la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla compensazione delle spese del secondo grado, contestando la motivazione con cui il tribunale aveva valorizzato la condotta dell’erede, che al momento della richiesta del saldo non aveva presentato la denuncia di successione e aveva dichiarato di esserne esonerato, omettendo inoltre di rappresentare al giudice di pace di aver poi provveduto alla dichiarazione solo successivamente al rifiuto della banca.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice d’appello non potesse compensare d’ufficio le spese di primo grado in assenza di specifico motivo di impugnazione sul relativo capo; ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo, perché sul punto il giudizio non poteva proseguire. Il secondo motivo è stato accolto solo parzialmente, restando assorbito nella parte riferita alle spese di primo grado, ma è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui censurava la compensazione delle spese di appello, poiché la motivazione adottata dal tribunale è stata ritenuta logica e rientrante nel potere discrezionale di compensazione, sindacabile in cassazione solo in negativo. La Corte ha inoltre compensato le voci di spesa della fase di appello relative all’accoglimento del primo motivo e ha dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come parametro per la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza.
Il giudice d'appello può compensare le spese solo nei limiti consentiti dalla norma; non può farlo d'ufficio per il primo grado se il relativo capo non è stato specificamente impugnato, mentre la compensazione del secondo grado è sindacabile solo per illogicità o erroneità delle ragioni poste a base.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla regolazione delle spese.
Richiamato per denunciare la pronuncia ultra petita nella regolazione ufficiosa delle spese di primo grado.
Richiamato nel motivo di ricorso quale vizio della sentenza impugnata.
Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro formale della deduzione in cassazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riforma, anche solo in parte, la decisione di merito, il giudice deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio, valorizzando l’esito complessivo della lite secondo un criterio unitario e globale.
- Quando invece la sentenza di appello conferma integralmente la decisione impugnata, la regolazione delle spese può essere modificata solo se il relativo capo sia stato specificamente censurato con motivo di gravame.
- La compensazione delle spese rientra in un potere discrezionale del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se sorretta da ragioni illogiche, erronee o estranee al perimetro legale del potere di compensazione.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese opera in senso negativo: non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che la motivazione non sia implausibile o giuridicamente scorretta.
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