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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35665/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

I difensori della procedura fallimentare avevano impugnato il decreto con cui il giudice delegato aveva liquidato i loro compensi per l'attività svolta in un giudizio di responsabilità promosso dal curatore contro amministratori, sindaci e amministratore giudiziario della società fallita, poi definito con rigetto della domanda e compensazione delle spese. Il Tribunale di Latina aveva respinto il reclamo contro tale liquidazione. In cassazione i professionisti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni motivi di reclamo relativi alla corretta applicazione dei parametri del D.M. 55/2014; 2) violazione degli artt. 4 e 6 del D.M. 55/2014 e dell'art. 2236 c.c., sostenendo che il compenso non poteva essere ridotto per l'esito sfavorevole del giudizio, che la presenza di due difensori non giustificava una riduzione del compenso individuale e che l'incremento per valore/scaglioni era stato applicato in modo illegittimo; 3) violazione dell'art. 4, comma 2, del D.M. 55/2014, per avere il tribunale calcolato l'aumento per pluralità di controparti in modo aggregato e non per ogni soggetto oltre il primo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, rilevando che il Tribunale aveva comunque affrontato i rilievi dei reclamanti e aveva motivato la liquidazione del compenso entro i limiti tariffari. Ha ritenuto infondate le censure sull'applicazione del D.M. 55/2014: il giudice di merito può esercitare discrezionalmente il potere di liquidazione, in aumento o diminuzione, purché non scenda sotto i minimi e dia motivazione; l'art. 6 consente incrementi fino al 30% ma non impone sempre la misura massima; l'art. 4, comma 2, attribuisce al giudice una facoltà di aumento per pluralità di soggetti con la stessa posizione processuale, sulla base delle concrete esigenze difensive. La Corte ha quindi confermato la liquidazione operata nei gradi di merito e ha condannato i ricorrenti, in solido, alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito, pur senza accogliere le singole deduzioni, abbia comunque esaminato e disatteso le questioni sostanziali sottese ai motivi di reclamo.

  • art. 2233 c.c.

    In mancanza di accordo, il compenso del professionista è determinato dal giudice con potere discrezionale, purché nel rispetto dei parametri/tariffe applicabili e con adeguata motivazione.

  • art. 2236 c.c.

    La Corte non attribuisce alla norma un effetto di impedimento alla valutazione discrezionale del compenso; la censura sul punto viene respinta nel quadro dei parametri tariffari.

  • D.M. 55/2014, art. 4, comma 1

    Nella liquidazione del compenso possono rilevare i risultati ottenuti e gli altri criteri di valutazione della prestazione, entro i limiti dei minimi e massimi tabellari.

  • D.M. 55/2014, art. 4, comma 2

    L'aumento per pluralità di soggetti assistiti o di controparti è una facoltà discrezionale del giudice, da commisurare alle concrete esigenze difensive e alle posizioni processuali omogenee.

  • D.M. 55/2014, art. 6

    "di regola"; "fino al 30 per cento"

    L'incremento per le controversie di valore superiore a Euro 520.000 non è obbligatorio né deve essere sempre nella misura massima del 30%; possono essere applicati aumenti inferiori, se motivati.

  • D.M. 55/2014, art. 8

    Quando la difesa è affidata a più avvocati, ciascuno ha diritto al compenso per l'opera prestata secondo la liquidazione effettuata nei confronti del cliente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel sistema dei parametri forensi, la liquidazione del compenso del difensore è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può discostarsi dal valore medio purché resti entro i limiti tariffari e motivi la scelta.
  • L'esito negativo della controversia può essere considerato, tra i criteri normativi di liquidazione, nella determinazione del compenso professionale, senza che ciò trasformi l'obbligazione dell'avvocato in obbligazione di risultato.
  • La presenza di più difensori non elimina il diritto di ciascuno al compenso per l'attività svolta, ma può incidere sulla valutazione dell'impegno professionale complessivo e sulla modulazione del compenso entro i parametri applicabili.
  • L'aumento previsto per controversie di maggior valore ex art. 6 D.M. 55/2014 non ha carattere automatico né è rigidamente fissato nella misura massima del 30%, potendo essere applicato in misura inferiore se adeguatamente motivato.
  • L'aumento per pluralità di soggetti assistiti o controparte omogenea ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014 è facoltativo e va ancorato al maggior lavoro effettivamente richiesto dalla difesa, secondo una valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza di merito, pur senza affrontare analiticamente ogni argomento, consenta di comprendere che le questioni dedotte sono state esaminate e rigettate nel loro contenuto sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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