Cassazione Civile, Ordinanza n. 35667/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa in crisi)
La controversia
Nel 2004 un pool di banche concesse un finanziamento a una società controllante; a garanzia delle obbligazioni assunte nel diverso rapporto di garanzia, la società resistente e altre società prestarono una garanzia autonoma a prima richiesta e senza eccezioni a favore delle "parti finanziarie". Il giudice delegato rigettò la domanda di ammissione del credito proposta dalla banca, ritenendo invalida la garanzia. Il Tribunale di Isernia respinse poi l’opposizione allo stato passivo per difetto di legittimazione attiva, interpretando il contratto di finanziamento nel senso che i finanziatori avessero conferito alla banca agente un mandato irrevocabile con rappresentanza attiva e passiva, sostanziale e processuale, con conseguente unicità del soggetto legittimato ad agire. La banca ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente letto in chiave sistematica il contratto di finanziamento, trattando il pool come una parte plurisoggettiva e negando invece l’autonomia di ciascun finanziatore anche nella tutela giudiziale delle proprie ragioni. La resistente ha contrastato il ricorso con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura investiva i criteri ermeneutici del contratto di finanziamento, ma la stessa ricorrente aveva fondato la domanda di ammissione non su quel contratto bensì sulla separata garanzia autonoma prestata dalla resistente a favore delle "parti finanziarie". Poiché la resistente non era parte del contratto di finanziamento, la contestazione del suo risultato interpretativo era inconferente rispetto al titolo fatto valere. La Corte ha inoltre osservato che l’autonomia della garanzia a prima richiesta rispetto all’obbligazione principale rendeva irrilevante il collegamento tra i due rapporti. Confermata la soccombenza della ricorrente, sono state poste a suo carico le spese e disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Le regole di interpretazione del contratto non possono essere invocate utilmente contro un soggetto che non è parte del contratto il cui significato si contesta, quando il credito azionato deriva da un diverso negozio.
art. 1363 c.c.
L’interpretazione sistematica è irrilevante se riferita al contratto sbagliato rispetto al titolo posto a base della domanda.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La censura di violazione delle norme ermeneutiche è inammissibile quando investe un contratto diverso da quello da cui deriva il credito azionato in giudizio.
- Quando la pretesa si fonda su una garanzia autonoma a prima richiesta, il rapporto di garanzia è giuridicamente distinto dall’obbligazione principale e va valutato secondo il proprio titolo.
- L’eventuale collegamento economico o funzionale tra finanziamento e garanzia non elimina l’autonomia della garanzia, che resta qualitativamente diversa dall’obbligazione garantita.
- Per contestare l’esclusione della legittimazione o dell’ammissione al passivo occorre aggredire il corretto titolo posto a base della domanda, non un negozio diverso richiamato solo in via indiretta.
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