Sentenza del 02/02/2016 n. 70 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Autoveicolo - Preavviso fermo - Bene strumentale professionista - Indispensabilità - Mera titolarità del bene - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a una BMW intestata a lui, sostenendo che il veicolo fosse strumentale e indispensabile all'esercizio della professione forense. Ha inoltre contestato la validità delle notifiche di quattro cartelle di pagamento relative a IRPEF, IRAP e imposta regionale per gli anni 2006, 2009 e 2011, deducendo la violazione degli artt. 139 e 140 c.p.c., dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973. In subordine ha invocato la rimessione in termini e ha richiamato un servizio postale di inoltro della corrispondenza denominato "Seguimi".
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello principale del contribuente e confermato la regolarità delle notifiche delle cartelle, eseguite mediante deposito presso la Casa Comunale dopo il mancato reperimento del destinatario presso il domicilio fiscale e l'impossibilità di consegna ai soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c. Il servizio postale "Seguimi" non era opponibile all'Amministrazione finanziaria e non sussistevano i presupposti per la rimessione in termini; le cartelle erano state inoltre impugnate tardivamente. La CTR ha accolto l'appello incidentale di Equitalia, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato il fermo: la mera intestazione del veicolo al professionista, anche se inserito nei registri contabili, non dimostra la sua strumentalità o indispensabilità. Il contribuente avrebbe dovuto provare una stretta connessione tra l'uso del mezzo e il conseguimento dei ricavi professionali. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Il debitore o i coobbligati che svolgono un'attività di impresa ovvero una professione [...] possono dimostrare [...] che il bene mobile è strumentale all'attività svolta.
La disposizione consente di impedire l'iscrizione del fermo se, entro trenta giorni dalla comunicazione preventiva, il debitore dimostra adeguatamente che il bene mobile è strumentale all'attività. L'onere della prova ricade sul contribuente.
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. Nel caso concreto la notifica è stata ritenuta valida mediante deposito presso la Casa Comunale, secondo le formalità applicabili.
Disciplina le notificazioni degli atti tributari e, in combinazione con l'art. 26 del D.P.R. 602/1973, è stato ritenuto correttamente applicato.
La notifica mediante deposito presso la Casa Comunale presuppone il mancato reperimento del destinatario e l'impossibilità di consegna alle persone abilitate. La CTR ha ritenuto provate tali circostanze dalle relate di notifica.
La rimessione in termini non è stata concessa, non essendo emersa una causa non imputabile al contribuente idonea a giustificare la tardiva impugnazione delle cartelle.
Ha consentito a Equitalia di proporre appello incidentale contro la parte della sentenza che aveva annullato il fermo amministrativo.
Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/E/2007 e Risoluzione n. 59/E/2007
La strumentalità del veicolo è circoscritta ai casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dipenda direttamente dall'impiego del mezzo; non basta che il veicolo sia genericamente utile o necessario per gli spostamenti.
Massime di principio
- Per evitare il fermo amministrativo su un veicolo utilizzato da un'impresa o da un professionista, non è sufficiente dimostrarne la proprietà, l'intestazione professionale o l'iscrizione tra i beni ammortizzabili: occorre provare documentalmente la stretta e diretta connessione tra l'uso del mezzo e l'attività produttiva o professionale.
- La strumentalità tende a essere riconosciuta quando il veicolo è direttamente necessario per produrre i ricavi tipici dell'attività; la mera utilità per raggiungere clienti, uffici o luoghi di lavoro può non essere sufficiente, soprattutto per professioni svolte prevalentemente in studio.
- Le notifiche tributarie possono essere valide anche mediante deposito presso la Casa Comunale, se il notificatore documenta il mancato reperimento del destinatario al domicilio fiscale e l'impossibilità di consegna ai soggetti abilitati.
- Un accordo privato con Poste Italiane per l'inoltro della corrispondenza non modifica il domicilio fiscale né impone all'Amministrazione finanziaria modalità di notifica diverse da quelle previste dalla legge.
- Le cartelle devono essere impugnate entro il termine previsto dalla legge dalla loro valida notificazione; una contestazione tardiva non può normalmente essere recuperata mediante una generica richiesta di rimessione in termini.
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