Sentenza del 02/02/2016 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, con cui erano state richieste maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP, oltre a interessi e sanzioni. Tra i motivi d’appello ha dedotto la tardività della notifica, la non corretta applicazione dell’art. 38 del DPR n. 600/1973 e, con motivi aggiunti, l’inesistenza o nullità degli avvisi per vizi nella sottoscrizione, in ragione della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015. In particolare, la delega di firma prodotta dall’Agenzia risultava impersonale, non indicava nominativamente il soggetto delegato ed era inoltre incompleta e priva della parte relativa alla firma.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato il motivo relativo alla sottoscrizione. Richiamando l’art. 42 del DPR n. 600/1973 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha affermato che l’avviso è nullo se sottoscritto da un soggetto non legittimato e che la delega deve indicare nominativamente il delegato, oltre alle ragioni e al periodo di validità; non è sufficiente una delega generica o conferita in bianco. Poiché l’Agenzia non ha dimostrato validamente la legittimazione del firmatario, gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati nulli. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. L’appello è stato accolto e l’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 42 del DPR n. 600/1973
L’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La norma è stata interpretata nel senso che la sottoscrizione dell’avviso deve provenire dal capo dell’ufficio oppure da un dipendente validamente delegato. La delega deve essere specifica e nominativa; una delega impersonale o riferita soltanto alla funzione ricoperta non è sufficiente e determina la nullità dell’atto.
Art. 38 del DPR n. 600/1973
La contribuente aveva contestato la corretta applicazione della norma in materia di accertamento sintetico del reddito, ma il giudice non ha esaminato il motivo perché la nullità derivante dal difetto di sottoscrizione è risultata assorbente.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015
È stata richiamata dalla contribuente in relazione alla legittimazione dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e alla validità della sottoscrizione degli atti impositivi. La decisione concreta si è tuttavia fondata principalmente sull’interpretazione dell’art. 42 del DPR n. 600/1973 e sulla giurisprudenza di legittimità.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 22803 del 9 novembre 2015
Sono illegittime le deleghe impersonali, anche ratione officii, prive di indicazione nominativa del soggetto delegato. E tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo.
La delega deve individuare concretamente il soggetto autorizzato alla sottoscrizione, non potendo limitarsi a indicare una qualifica professionale o una funzione. Devono inoltre risultare, secondo la motivazione richiamata, le ragioni della delega e il relativo periodo di validità.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento non è firmato dal capo dell’ufficio, l’Amministrazione deve poter dimostrare l’esistenza di una delega valida in favore del firmatario.
- Una delega generica, impersonale, "in bianco" o riferita soltanto alla funzione ricoperta può essere ritenuta insufficiente e comportare la nullità dell’avviso.
- La delega deve normalmente consentire di verificare chi sia il soggetto delegato, la durata dell’incarico e, ove richiesto, le ragioni che ne giustificano il conferimento.
- Il contribuente può contestare il difetto di sottoscrizione o di delega anche nel giudizio tributario, chiedendo all’Amministrazione di produrre la documentazione comprovante la legittimazione del firmatario.
- Se il giudice accoglie un motivo preliminare o assorbente, come la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione, può non esaminare gli altri motivi relativi al merito dell’accertamento o alla tempestività della notifica.
- La decisione riguarda la validità formale degli atti esaminati e non implica necessariamente che l’accertamento fiscale sarebbe stato infondato nel merito; in casi simili occorre verificare anche la disciplina vigente e l’orientamento giurisprudenziale applicabile al periodo considerato.
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