Sentenza del 02/02/2016 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
MISURE CAUTELARI - Sequestro conservativo - Sproporzione tra credito erariale e patrimonio del contribuente - Polizze fideiussorie per crediti non accertati - Periculum in mora - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa misura cautelare del sequestro conservativo è stata ritenuta giustificata. Il periculum in mora è stato riconosciuto sulla base della sproporzione patrimoniale e del concreto rischio di dispersione dei beni. Le polizze fideiussorie relative a crediti non ancora definitivamente accertati non hanno eliminato tale presupposto cautelare.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sussistenza del periculum in mora, sostenendo che il rischio per il soddisfacimento del credito fosse escluso dalla presenza di polizze fideiussorie relative a presunti crediti IVA. La decisione ha invece ritenuto rilevante la notevole sproporzione tra l'ammontare del credito erariale e il valore dei beni presenti nel patrimonio del contribuente, nonché la possibilità che egli disperdesse o sottraesse i propri beni prima del soddisfacimento del credito. Le polizze non sono state considerate sufficienti perché riferite a crediti IVA non ancora accertati e controllati, quindi non certi ed esigibili.
Norme richiamate
Disciplina del sequestro conservativo in materia tributaria
Il sequestro conservativo può essere disposto quando vi sia il pericolo concreto che il contribuente disperda o sottragga beni e renda difficoltoso il soddisfacimento del credito erariale. La notevole sproporzione tra credito e patrimonio costituisce un elemento idoneo a dimostrare il periculum in mora.
Principio della certezza ed esigibilità del credito
Una garanzia fideiussoria non è necessariamente idonea a neutralizzare il rischio cautelare se riguarda crediti solo presunti, non ancora accertati e controllati, privi quindi dei requisiti di certezza ed esigibilità.
Massime di principio
- Nel valutare il sequestro conservativo, la sproporzione significativa tra il credito tributario e il patrimonio del contribuente può dimostrare, anche da sola se adeguatamente motivata, il periculum in mora.
- La semplice esistenza di garanzie o fideiussioni non esclude automaticamente il rischio cautelare: occorre verificare che siano effettive, attuali e riferite a crediti certi, liquidi ed esigibili.
- Garanzie collegate a crediti fiscali ancora oggetto di accertamento o controllo possono essere considerate insufficienti a tutelare l'Erario.
- La misura cautelare mira a preservare la futura riscossione e può essere giustificata anche prima della definitiva quantificazione o stabilizzazione di ogni elemento del credito, quando il rischio di dispersione patrimoniale risulti concreto.
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