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Sentenza

Sentenza del 02/02/2016 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento sintetico per il periodo d'imposta 2009, rilevando una forte sproporzione tra il reddito dichiarato dal contribuente, pari a circa 846 euro, e le spese sostenute, tra cui l'acquisto di terreni edificabili, l'acquisto di un'autovettura e altre spese per complessivi 119.663 euro di reddito sinteticamente determinato. Il contribuente aveva contestato la validità della notifica, sostenendo di essere residente all'estero, e aveva invocato gli effetti preclusivi del rimpatrio di capitali effettuato mediante lo scudo fiscale. Nel merito aveva inoltre dedotto l'esistenza di disponibilità finanziarie pregresse, rimborsi e altre provviste idonee a giustificare le spese.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. La Commissione ha ritenuto inesistente e insanabile la notifica dell'avviso di accertamento, poiché l'Agenzia lo aveva inviato a un indirizzo italiano anziché all'indirizzo estero risultante dall'AIRE. Inoltre, ha ritenuto applicabile la preclusione prevista dalla disciplina sul rimpatrio dei capitali, osservando che le attività finanziarie regolarizzate, fino alla concorrenza di 396.017 euro, non potevano essere utilizzate per un accertamento tributario relativo agli imponibili rappresentati da tali somme. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. 600/1973

    Disciplina l'invito dell'Amministrazione finanziaria al contribuente a comparire e a fornire dati, notizie e documenti utili ai fini dell'accertamento.

  • Art. 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese sostenute e degli elementi indicativi della capacità contributiva, quando emerge una significativa incongruenza rispetto al reddito dichiarato.

  • Art. 60 del D.P.R. 600/1973

    La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri AIRE.

    Per i contribuenti iscritti all'AIRE, la notifica degli atti tributari deve essere effettuata all'indirizzo estero risultante dai registri dell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. L'invio a un precedente indirizzo italiano non è idoneo a perfezionare la notifica.

  • Art. 2-bis del TUIR

    Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

    La norma introduce una presunzione relativa di residenza fiscale italiana per i cittadini italiani trasferiti in determinati Paesi a fiscalità privilegiata. Tuttavia, tale presunzione riguarda la residenza fiscale e non elimina gli obblighi specifici di notificazione all'indirizzo estero risultante dall'AIRE.

  • Art. 13-bis del D.L. 78/2009

    Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione dei capitali esteri si perfezionava col pagamento dell'imposta prevista.

    Il perfezionamento dello scudo fiscale mediante il pagamento dell'imposta sostitutiva produce gli effetti protettivi previsti dalla normativa sul rimpatrio e sulla regolarizzazione delle attività detenute all'estero.

  • Art. 14 del D.L. 350/2001

    Il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13 preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati ogni accertamento tributario e contributivo (...) limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero ed oggetto di rimpatrio.

    Le somme regolarizzate mediante rimpatrio non possono essere utilizzate per accertamenti tributari e contributivi, nei periodi ancora accertabili, limitatamente agli imponibili rappresentati da quelle stesse somme. La protezione opera entro il limite dell'importo effettivamente regolarizzato.

  • Art. 15 del D.L. 350/2001

    È richiamato dalla disciplina dello scudo fiscale quale disposizione cui si estendono gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione delle attività estere.

  • Art. 17 del D.L. 350/2001

    È richiamato dall'art. 13-bis del D.L. 78/2009 per disciplinare gli effetti conseguenti all'effettivo pagamento dell'imposta relativa alle attività regolarizzate.

Massime di principio

  • Per un contribuente residente all'estero e iscritto all'AIRE, la notifica degli atti tributari deve essere indirizzata alla residenza estera risultante dall'AIRE; l'invio a un indirizzo italiano non aggiornato può determinare l'inesistenza o l'invalidità insanabile della notifica.
  • La presunzione di residenza fiscale italiana per chi si trasferisce in un Paese a fiscalità privilegiata non autorizza l'Amministrazione a ignorare le regole specifiche sulla notificazione ai non residenti.
  • Nell'accertamento sintetico, la disponibilità di somme pregresse, finanziamenti, redditi del convivente o altre provviste deve essere documentata con elementi concreti e riferibili temporalmente alle spese contestate.
  • Le somme oggetto di rimpatrio o regolarizzazione tramite scudo fiscale, dopo il pagamento dell'imposta prevista, beneficiano della preclusione agli accertamenti nei limiti dell'importo regolarizzato e per gli imponibili rappresentati da tali somme.
  • La protezione dello scudo fiscale non copre automaticamente redditi diversi o ulteriori disponibilità non riconducibili alle attività regolarizzate; occorre quindi dimostrare il nesso tra la provvista utilizzata e le somme oggetto di rimpatrio.
  • Un accertamento fondato sulla capacità di spesa può essere annullato quando l'Ufficio non considera adeguatamente la documentazione prodotta nel contraddittorio o non motiva in modo sufficiente il rigetto delle giustificazioni del contribuente.

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