Sentenza del 02/02/2016 n. 58 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IRPEF, relativa alle ritenute applicate dall'INPS sul valore dello sconto tariffario sull'energia elettrica riconosciuto dall'ENEL agli ex dipendenti negli anni 2005-2008, per complessivi euro 1.025,72. Secondo l'Agenzia, tale beneficio costituisce reddito da lavoro dipendente imponibile anche se percepito da un pensionato, in quanto collegato al precedente rapporto di lavoro.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la decisione favorevole al contribuente. Ha ritenuto legittime le ritenute operate dall'INPS, poiché le pensioni sono equiparate ai redditi da lavoro dipendente e lo sconto tariffario, essendo collegato al rapporto di lavoro e avente carattere non eccezionale né occasionale, costituisce un fringe benefit imponibile. Il contribuente non ha quindi diritto al rimborso richiesto ed è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 49, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
costituiscono, altresì redditi da lavoro dipendente le pensioni di ogni genere
La norma equipara fiscalmente le pensioni ai redditi da lavoro dipendente; pertanto, i benefici collegati al precedente rapporto di lavoro possono concorrere alla formazione del reddito imponibile del pensionato.
Art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
La disciplina del reddito da lavoro dipendente si applica anche ai benefici in natura e ai fringe benefit collegati al rapporto di lavoro, purché non ricorrano i presupposti per la loro esclusione.
Art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973
Il soggetto che eroga pensioni o altri emolumenti imponibili deve operare le relative ritenute fiscali. Nel caso esaminato, l'INPS doveva applicare la ritenuta sul valore del beneficio comunicato dall'ex datore di lavoro.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 137/E del 29 maggio 2009
lo sconto tariffario sul prezzo di somministrazione dell'energia elettrica è comunque correlato al rapporto di lavoro intercorso con l'Azienda erogatrice
Lo sconto tariffario riconosciuto agli ex dipendenti, anche pensionati, è imponibile come fringe benefit, poiché la sua origine nel rapporto di lavoro prevale sulla circostanza che il beneficiario non sia più in servizio.
Sentenze della Corte di Cassazione n. 22584 del 2007 e n. 12328 del 2008
Un'erogazione può non concorrere alla formazione del reddito da lavoro dipendente solo se presenta carattere eccezionale e non ricorrente; tali requisiti non sono stati ravvisati nello sconto tariffario esaminato.
Massime di principio
- Un beneficio economico riconosciuto a un pensionato può essere tassato come reddito da lavoro dipendente se deriva direttamente dal precedente rapporto di lavoro.
- La cessazione del rapporto di lavoro o il pensionamento non escludono automaticamente l'imponibilità di un fringe benefit continuativo o ricorrente.
- Per escludere un'erogazione dalla tassazione occorre verificare, tra gli altri elementi, se essa abbia carattere eccezionale e non ricorrente; un beneficio stabile o periodico tende invece a essere imponibile.
- L'ente che eroga la pensione può essere tenuto a operare la ritenuta anche su benefici in natura comunicati dall'ex datore di lavoro, quando tali benefici concorrono alla formazione del reddito imponibile.
- In situazioni analoghe, la valutazione deve concentrarsi sull'origine del beneficio, sulla sua continuità e sul collegamento con il rapporto di lavoro, oltre che sulla normativa vigente nel periodo interessato.
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