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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36086/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da tre avvisi di liquidazione emessi dall'allora Agenzia del territorio, Ufficio di Imperia, contro i quali la contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello dopo l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate disposta dal d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012. La CTR ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che, dopo l'incorporazione, l'atto dovesse essere sottoscritto dal Direttore dell'Agenzia delle entrate e non dal Direttore dell'Agenzia del territorio, soggetto che non risultava munito di delega specifica. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 53, 18, 10 e 11 del d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 21-septies l. n. 241/1990 e dell'art. 23-quater d.l. n. 95/2012, sostenendo che la CTR aveva applicato alla sottoscrizione dell'atto di appello norme riferite agli atti impositivi e non agli atti processuali, e che la disciplina transitoria dell'incorporazione conservava la legittimazione e il potere di rappresentanza in capo agli uffici territoriali competenti e ai loro titolari.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato, in continuità con un precedente della propria giurisprudenza, che a seguito dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 23-quater d.l. n. 95/2012, la legittimazione processuale nel contenzioso relativo al settore territorio continua a spettare agli Uffici provinciali del territorio e il loro Direttore conserva il potere di rappresentanza processuale. Ha quindi escluso che l'appello fosse inammissibile per difetto di sottoscrizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione di legge processuale, in relazione alla dedotta erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • artt. 53, 18, 10 e 11 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la CTR avesse erroneamente applicato le regole del processo tributario sulla legittimazione e sulla sottoscrizione dell'atto di appello.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente alla sottoscrizione dell'atto processuale di appello.

  • art. 21-septies l. n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente, ma non applicato alla fattispecie processuale esaminata.

  • art. 23-quater d.l. n. 95/2012

    "Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli"

    La norma transitoria è stata letta nel senso di conservare la continuità dell'attività degli uffici territoriali e, nel contenzioso del settore territorio, la legittimazione processuale e il potere di rappresentanza del Direttore dell'Ufficio provinciale-territorio.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità ex art. 360-bis è stata disattesa perché la sentenza impugnata non risultava conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo ad atti del settore territorio, successivamente all'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, la legittimazione processuale permane in capo agli Uffici provinciali del territorio e al loro Direttore, che conserva il potere di rappresentanza processuale per gli atti del giudizio.
  • La disciplina del processo di incorporazione degli enti pubblici, quando prevede la continuità delle attività presso le articolazioni competenti e i relativi titolari, opera anche sul piano processuale e impedisce di dichiarare inammissibile l'atto per il solo fatto che sia sottoscritto dal Direttore dell'ufficio territoriale competente.
  • Le regole sulla sottoscrizione degli atti impositivi non possono essere automaticamente trasposte agli atti processuali di impugnazione, dovendosi verificare la specifica legittimazione processuale prevista dalla normativa di settore e dalla disciplina transitoria.
  • In presenza di una consolidata interpretazione di legittimità sulla continuità della rappresentanza processuale degli uffici incorporati, non ricorre l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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