Cassazione Civile, Ordinanza n. 19765/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2011 nei confronti di una società esercente attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, con recupero di maggiori ricavi determinati in via analitico-induttiva sulla base dei consumi di tovaglioli, acqua minerale e caffè e di quanto emerso da processo verbale di constatazione e contraddittorio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la sentenza è stata riformata dalla CTR, che ha ritenuto legittimo l'accertamento e sufficiente la prova presuntiva offerta dall'Ufficio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, invocando la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo in sostanza che la CTR non avesse reso percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la motivazione della CTR non era apparente, perché la sentenza indicava in modo comprensibile le ragioni della riforma della decisione di primo grado: legittimità delle presunzioni fondate sul consumo di beni caratterizzanti anche in presenza di contabilità formalmente corretta, e valorizzazione del PVC e delle dichiarazioni rese dal contribuente in contraddittorio. La motivazione, pur sintetica, era idonea a far comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; disposto altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni purché gravi, precise e concordanti, anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
art. 54-bis, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA conseguente alla ricostruzione induttiva dei ricavi.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il minimo costituzionale; solo la mancanza o l'apparenza della motivazione integra nullità.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se priva della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la decisione deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio denunciato è quello di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante.
norma richiamata in relazione al ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica se rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio tributario l'accertamento analitico-induttivo può essere sorretto da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche se la contabilità del contribuente è formalmente regolare, purché l'Ufficio assolva il proprio onere probatorio.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione non si configura come mera insufficienza argomentativa, ma solo come nullità della sentenza nei casi di mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione.
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