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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19765/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2011 nei confronti di una società esercente attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, con recupero di maggiori ricavi determinati in via analitico-induttiva sulla base dei consumi di tovaglioli, acqua minerale e caffè e di quanto emerso da processo verbale di constatazione e contraddittorio. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la sentenza è stata riformata dalla CTR, che ha ritenuto legittimo l'accertamento e sufficiente la prova presuntiva offerta dall'Ufficio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, invocando la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo in sostanza che la CTR non avesse reso percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che la motivazione della CTR non era apparente, perché la sentenza indicava in modo comprensibile le ragioni della riforma della decisione di primo grado: legittimità delle presunzioni fondate sul consumo di beni caratterizzanti anche in presenza di contabilità formalmente corretta, e valorizzazione del PVC e delle dichiarazioni rese dal contribuente in contraddittorio. La motivazione, pur sintetica, era idonea a far comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; disposto altresì l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur essendo graficamente esistente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; non è sufficiente una motivazione sintetica se rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Nel giudizio tributario l'accertamento analitico-induttivo può essere sorretto da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, anche se la contabilità del contribuente è formalmente regolare, purché l'Ufficio assolva il proprio onere probatorio.
  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione non si configura come mera insufficienza argomentativa, ma solo come nullità della sentenza nei casi di mancanza, apparenza, irriducibile contraddittorietà o incomprensibilità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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