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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23647/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente residente in uno dei comuni inclusi nel cd. cratere sismico del sisma 2016 presentava due istanze di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, riferite agli anni 2016 e 2017, chiedendo la restituzione del 60% delle ritenute fiscali e contributive versate. La richiesta si fondava sull’interpretazione dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 123/2019, convertito in l. n. 156/2019, letto come riduzione definitiva del carico fiscale al 40% per i soggetti del cratere sismico. Il contribuente non aveva chiesto, per il 2017, la sospensione delle ritenute prevista dall’art. 48, comma 1-bis, d.l. n. 189/2016 e aveva quindi versato regolarmente le imposte tramite sostituto d’imposta. La C.T.P. aveva accolto il ricorso solo per le ritenute del 2017, dichiarando inammissibile la domanda relativa al 2016; la C.G.T. di secondo grado aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione deducendo violazione/falsa applicazione delle norme citate e sostenendo che il beneficio del cosiddetto "sconto" del 60% spettasse solo a chi avesse chiesto la sospensione dei pagamenti, poiché la richiesta sarebbe indice della necessità di liquidità e della situazione di danno/difficoltà economica, mentre chi aveva pagato regolarmente non avrebbe potuto ottenere alcun rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la mancata richiesta di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi costituisse criterio ragionevole per escludere il diritto al beneficio definitivo del 60%. Secondo la Corte, la sospensione prevista dall’art. 48, comma 1-bis, d.l. n. 189/2016 era un beneficio facoltativo e accessibile a tutti i residenti nel cratere sismico, non subordinato alla prova di danni o di difficoltà reddituali; la scelta di non avvalersene esprimeva solo la volontà di non esporsi all’incertezza di un futuro recupero delle somme sospese. Pertanto, l’art. 8, comma 2, d.l. n. 123/2019 va interpretato in senso costituzionalmente orientato, nel senso che lo sconto definitivo al 40% si applica anche a chi non aveva chiesto la sospensione, con conseguente diritto al rimborso dell’eccedenza versata. La Corte ha condannato l’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’assenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una misura fiscale straordinaria per un’area colpita da evento calamitoso prevede una sospensione facoltativa dei versamenti, la scelta del contribuente di non avvalersene non può, di per sé, essere utilizzata per escludere un beneficio definitivo successivamente riconosciuto dal legislatore, se il testo normativo non collega espressamente tale beneficio alla previa richiesta di sospensione.
  • La richiesta di sospensione di un tributo non è automaticamente indice di danno economico o di minore capacità contributiva, ove la norma la configuri come facoltà generalizzata e non come misura selettiva riservata ai soli soggetti danneggiati.
  • Un’interpretazione delle norme fiscali emergenziali che discrimini tra contribuenti che hanno sospeso i versamenti e contribuenti che li hanno regolarmente eseguiti può risultare contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, specie quando la scelta di pagare regolarmente sia stata dettata da cautela e non da assenza di presupposti per il beneficio.
  • Il divieto di rimborso di somme già versate va interpretato restrittivamente quando si riferisce alle somme corrisposte prima dell’operatività della misura di sospensione; non può essere esteso per negare il rimborso dell’eccedenza rispetto al carico fiscale definitivamente ridotto per legge.
  • In presenza di un successivo intervento normativo che riduce definitivamente l’onere fiscale a una percentuale degli importi originari, il beneficio spetta anche a chi aveva scelto di non usufruire della sospensione temporanea, salvo che la legge disponga espressamente il contrario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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