Cassazione Civile, Ordinanza n. 23647/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente residente in uno dei comuni inclusi nel cd. cratere sismico del sisma 2016 presentava due istanze di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, riferite agli anni 2016 e 2017, chiedendo la restituzione del 60% delle ritenute fiscali e contributive versate. La richiesta si fondava sull’interpretazione dell’art. 8, comma 2, d.l. n. 123/2019, convertito in l. n. 156/2019, letto come riduzione definitiva del carico fiscale al 40% per i soggetti del cratere sismico. Il contribuente non aveva chiesto, per il 2017, la sospensione delle ritenute prevista dall’art. 48, comma 1-bis, d.l. n. 189/2016 e aveva quindi versato regolarmente le imposte tramite sostituto d’imposta. La C.T.P. aveva accolto il ricorso solo per le ritenute del 2017, dichiarando inammissibile la domanda relativa al 2016; la C.G.T. di secondo grado aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in cassazione deducendo violazione/falsa applicazione delle norme citate e sostenendo che il beneficio del cosiddetto "sconto" del 60% spettasse solo a chi avesse chiesto la sospensione dei pagamenti, poiché la richiesta sarebbe indice della necessità di liquidità e della situazione di danno/difficoltà economica, mentre chi aveva pagato regolarmente non avrebbe potuto ottenere alcun rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la mancata richiesta di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi costituisse criterio ragionevole per escludere il diritto al beneficio definitivo del 60%. Secondo la Corte, la sospensione prevista dall’art. 48, comma 1-bis, d.l. n. 189/2016 era un beneficio facoltativo e accessibile a tutti i residenti nel cratere sismico, non subordinato alla prova di danni o di difficoltà reddituali; la scelta di non avvalersene esprimeva solo la volontà di non esporsi all’incertezza di un futuro recupero delle somme sospese. Pertanto, l’art. 8, comma 2, d.l. n. 123/2019 va interpretato in senso costituzionalmente orientato, nel senso che lo sconto definitivo al 40% si applica anche a chi non aveva chiesto la sospensione, con conseguente diritto al rimborso dell’eccedenza versata. La Corte ha condannato l’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’assenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a base delle istanze di rimborso delle imposte indebitamente versate.
art. 48, comma 1-bis, d.l. n. 189/2016, conv. con mod. dalla l. n. 229/2016
"non si fa luogo a rimborso di quanto già versato"
prevede la sospensione facoltativa dei versamenti per i residenti nel cratere sismico; il divieto di rimborso riguarda solo quanto legittimamente già versato prima dell’inizio del periodo di sospensione.
art. 48, comma 1-ter, d.l. n. 189/2016, conv. con mod. dalla l. n. 229/2016
richiamato dall’Agenzia per sostenere una disciplina differenziata per alcuni comuni e per soggetti danneggiati.
art. 8, comma 2, d.l. n. 123/2019, conv. con mod. dalla l. n. 156/2019
"nel limite del 40% degli importi dovuti"
va letto come riconoscimento definitivo di uno sconto del 60% anche ai contribuenti del cratere sismico che non abbiano chiesto la sospensione dei pagamenti.
artt. 23, 24 e 29 d.P.R. n. 600/1973
disciplinano le ritenute alla fonte cui si riferiva la sospensione.
art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. n. 55/2018, conv. con mod. dalla l. n. 89/2018
citato nel motivo di ricorso dell’Agenzia come parte del quadro normativo invocato.
art. 3 Cost.
impiegato dalla Corte per affermare che una lettura restrittiva sarebbe irragionevole e discriminatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge.
richiamato per il deposito della memoria difensiva in vista della camera di consiglio.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
usato per escludere l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una misura fiscale straordinaria per un’area colpita da evento calamitoso prevede una sospensione facoltativa dei versamenti, la scelta del contribuente di non avvalersene non può, di per sé, essere utilizzata per escludere un beneficio definitivo successivamente riconosciuto dal legislatore, se il testo normativo non collega espressamente tale beneficio alla previa richiesta di sospensione.
- La richiesta di sospensione di un tributo non è automaticamente indice di danno economico o di minore capacità contributiva, ove la norma la configuri come facoltà generalizzata e non come misura selettiva riservata ai soli soggetti danneggiati.
- Un’interpretazione delle norme fiscali emergenziali che discrimini tra contribuenti che hanno sospeso i versamenti e contribuenti che li hanno regolarmente eseguiti può risultare contraria ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, specie quando la scelta di pagare regolarmente sia stata dettata da cautela e non da assenza di presupposti per il beneficio.
- Il divieto di rimborso di somme già versate va interpretato restrittivamente quando si riferisce alle somme corrisposte prima dell’operatività della misura di sospensione; non può essere esteso per negare il rimborso dell’eccedenza rispetto al carico fiscale definitivamente ridotto per legge.
- In presenza di un successivo intervento normativo che riduce definitivamente l’onere fiscale a una percentuale degli importi originari, il beneficio spetta anche a chi aveva scelto di non usufruire della sospensione temporanea, salvo che la legge disponga espressamente il contrario.
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