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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

Normativa italiana16G00205

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina ricostruzione, riparazione, assistenza alla popolazione e rilancio economico nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 24 agosto 2016. Prevede commissario straordinario, vice commissari, uffici speciali, fondo dedicato e misure temporanee per contributi, personale, appalti e moduli abitativi. La gestione straordinaria è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2026 (con proroga ulteriore al 31 dicembre 2029 indicata nell’aggiornamento).

Interventi urgenti per ricostruzione e assistenza post sisma 24 agosto 2016

Interventi urgenti per la ricostruzione post sisma 24 agosto 2016

Il provvedimento disciplina il quadro straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Definisce ambito territoriale, organi di governance, uffici tecnici di supporto e principali strumenti finanziari e operativi.

Ambito di applicazione territoriale

Le misure si applicano ai territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Per alcuni Comuni specificamente indicati, talune disposizioni si applicano solo ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità dell’immobile, dello studio professionale o dell’azienda con autocertificazione e relativa trasmissione agli uffici competenti.

È prevista anche l’estensione ad immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle stesse Regioni, su richiesta dell’interessato, purché sia dimostrato con perizia asseverata il nesso causale diretto tra i danni e i sismi successivi al 24 agosto 2016.

Governance della ricostruzione

Il Commissario straordinario del Governo è il soggetto centrale per l’attuazione del decreto e opera anche per la ricostruzione relativa ai sismi successivi al 24 agosto 2016 nei territori interessati. I Presidenti delle Regioni agiscono come vice commissari e possono ricevere delega dal Commissario.

È istituita una cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal Commissario, con funzioni di concertazione dei provvedimenti, uniformità applicativa delle ordinanze e verifica periodica dell’avanzamento della ricostruzione. In ogni Regione è inoltre istituito un comitato istituzionale per discutere e condividere le scelte strategiche di competenza regionale.

Il Commissario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea, programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta ordinanze e direttive per progettazione, esecuzione degli interventi e determinazione dei contributi, sulla base di indicatori di danno, vulnerabilità e costi parametrici.

Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari

Il Commissario coordina gli interventi con la Protezione civile, ricognisce e quantifica i danni, definisce il fabbisogno finanziario, individua gli immobili interessati e coordina gli interventi su immobili privati e opere pubbliche. Sovraintende anche alle misure di sostegno alle imprese, gestisce l’elenco speciale dei professionisti, la contabilità speciale e il controllo sulle attività previste dal decreto.

Tra le funzioni specifiche figura anche la promozione della microzonazione sismica di III livello nei Comuni individuati, con possibilità di contributi dedicati entro un limite complessivo di 6,5 milioni di euro, secondo criteri tecnici e procedure affidate ai Comuni e coordinate scientificamente dal CNR.

I vice commissari presiedono il comitato istituzionale, curano il superamento dell’emergenza e l’avvio della ricostruzione, sovraintendono alle opere pubbliche e ai beni culturali regionali, sono responsabili dei procedimenti di concessione dei contributi per i privati e vigilano sulle misure per imprese e ripresa economica. Devono inoltre monitorare gli aiuti per evitare sovracompensazioni in conformità alla disciplina sugli aiuti di Stato.

Uffici speciali per la ricostruzione

Ogni Regione, con gli enti locali interessati, istituisce un Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016. Tali uffici gestiscono la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, l’istruttoria per i contributi, gli adempimenti della ricostruzione privata e la diretta attuazione degli interventi su opere pubbliche, beni culturali e prime emergenze.

Gli uffici operano anche come supporto per i procedimenti edilizi dei Comuni. In casi limitati gli stessi Comuni, d’intesa con l’Ufficio speciale, possono curare l’istruttoria per le concessioni di contributo sugli immobili privati inagibili con specifiche classificazioni AeDES.

Sono previste regole speciali su personale, comandi, distacchi, assunzioni flessibili e spese di funzionamento, con limiti di spesa e possibilità di avvalersi anche di società in house regionali. È inoltre possibile costituire uno Sportello unico per le attività produttive unitario presso l’Ufficio speciale.

Fondo per la ricostruzione e contabilità speciali

È istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016. Le risorse sono veicolate su una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, destinata a opere pubbliche, beni culturali, strutture temporanee, funzionamento, assistenza alla popolazione e anticipazioni ai professionisti.

Confluiscono nella contabilità speciale anche erogazioni liberali e altre risorse destinate alla ricostruzione, comprese quelle del Fondo di solidarietà UE, con separazione rispetto alle somme destinate al rimborso della prima emergenza. Sono previste anche contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni per le risorse delegate.

Assistenza abitativa temporanea e appalti emergenziali

Per le esigenze abitative temporanee e per i moduli destinati a uffici, servizi, stalle e fienili, il decreto consente procedure accelerate e derogatorie, incluse procedure negoziate anche con un solo operatore, ove necessario, in ragione dell’urgenza. I Comuni gestiscono le aree temporanee e sono previste modalità di localizzazione, anche su aree private, con dichiarazione di grave necessità pubblica.

Sono previste deroghe a varie regole del codice dei contratti pubblici e, per le esigenze rurali, la possibilità di aumentare le prestazioni contrattuali entro limiti derogatori rispetto all’ordinario. In mancanza di sufficienti modalità, possono essere attivate ulteriori aggiudicazioni o nuove procedure secondo il regime straordinario.

Durata della gestione straordinaria

La gestione straordinaria per la ricostruzione è stata oggetto di molte proroghe. Nel testo originario era prevista la cessazione al 31 dicembre 2018; successivi interventi hanno esteso il termine più volte, fino al 31 dicembre 2026 secondo gli aggiornamenti riportati, con ulteriore proroga al 31 dicembre 2029 indicata nell’ultimo aggiornamento fornito. Le proroghe hanno spesso riguardato anche personale, uffici speciali e previsioni di spesa collegate.

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