Cassazione Civile, Ordinanza n. 08126/2025 del 27/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato alla contribuente, ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973, due intimazioni di pagamento relative al mancato pagamento di varie cartelle e di due avvisi di accertamento esecutivi. La contribuente aveva impugnato gli atti dinanzi al giudice tributario deducendo carenza di motivazione delle intimazioni, omessa notifica degli atti presupposti e prescrizione dei tributi. In primo grado il ricorso era stato accolto integralmente; in appello la decisione era stata riformata solo in parte, con conferma dell'annullamento per alcune cartelle ritenute prescritte o decadute e rigetto per le altre. Le amministrazioni ricorrenti in cassazione hanno censurato la sentenza d'appello per: omessa o apparente motivazione; omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla prescrizione; mancato rilievo del difetto di giurisdizione del giudice tributario per alcune cartelle concernenti contravvenzioni al codice della strada e crediti previdenziali; violazione delle regole sulla prova e sulle prescrizioni/decadenze, sostenendo che le pregresse intimazioni avevano interrotto la prescrizione e che, per i tributi erariali, operava il termine decennale.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi, ritenendo che la sentenza d'appello fosse effettivamente motivata e che non vi fosse omessa pronuncia, poiché il giudice di merito aveva espressamente valutato e disatteso le tesi dell'Ufficio sulla prescrizione. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CGT regionale non aveva esaminato le cartelle indicate nel motivo per verificare se riguardassero sanzioni per violazioni del codice della strada o contributi previdenziali, ipotesi nelle quali la giurisdizione spettava al giudice ordinario. Ha accolto anche il quarto motivo, affermando che il giudice d'appello non aveva considerato l'effetto interruttivo delle pregresse intimazioni di pagamento e, soprattutto, la natura decennale della prescrizione dei tributi erariali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CGT di secondo grado, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata come base delle intimazioni di pagamento notificabili dall'agente della riscossione
richiamato per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'ente impositore
norma di conversione del D.L. 78/2010
invocato come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione apparente o mancante
richiamato per dedurre omessa pronuncia sul motivo di appello
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come vizio processuale dedotto nei primi due motivi
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
base del motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo relativo a violazione di legge sulla prescrizione e sulle prove
richiamato dall'ente per sostenere la tardività del ricorso originario
richiamato dalla contribuente per eccepire l'inammissibilità dell'appello
invocati per censurare la valutazione della prova documentale
richiamato in tema di interruzione della prescrizione
richiamato per affermare il termine decennale di prescrizione dei tributi erariali
Massime di principio
- Una sentenza è nulla per motivazione apparente solo quando il ragionamento decisorio manchi in modo effettivo; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisibile, se rende percepibile la ratio seguita dal giudice.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito esamini il motivo di appello e, pur senza accoglierlo, ne disattenda espressamente la tesi con argomentazione riconoscibile.
- In materia di riscossione, il giudice tributario deve verificare la natura dei singoli carichi iscritti a ruolo; se alcune pretese attengono a crediti sottratti alla giurisdizione tributaria, deve dichiarare il difetto di giurisdizione per tali specifiche posizioni.
- Per i tributi erariali opera, in linea generale, la prescrizione decennale; il giudice deve inoltre considerare l'eventuale effetto interruttivo di atti di intimazione o riscossione precedentemente notificati.
- L'annullamento di un'intimazione di pagamento non può essere disposto in modo indistinto su tutti i crediti confluiti nell'atto quando solo alcuni di essi risultino prescritti o decaduti; occorre una verifica analitica delle singole partite iscritte a ruolo.
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