Cassazione Civile, Ordinanza n. 14437/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nel 2012 a un lavoratore formalmente assunto da una società appaltatrice, ma che il lavoratore assumeva in realtà alle dipendenze sostanziali della società committente. In primo grado il licenziamento era stato annullato, con ordine di reintegrazione e risarcimento, sul presupposto di un'interposizione illecita di manodopera e dell'imputabilità del rapporto alla committente; in appello, invece, la domanda del lavoratore è stata respinta perché la Corte territoriale ha ritenuto genuino il contratto di appalto di servizi tra le società. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto dieci motivi: violazione della disciplina dell'appalto per mancata verifica del rischio d'impresa e del ribaltamento del costo della manodopera; nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa analisi delle prove; omesso esame di fatti decisivi circa lo svolgimento esclusivo delle mansioni in favore della committente, la coincidenza di sedi e struttura organizzativa, e la qualifica del lavoratore come CFO della sola committente; violazione delle norme sulla valutazione della prova; violazione delle norme sulla direzione e coordinamento societario e sull'abuso di dipendenza economica; violazione della disciplina della simulazione; mancata acquisizione in appello di una querela per falsa testimonianza; violazione delle norme sul licenziamento e sulla codatorialità; violazione dell'art. 2697 c.c. per erronea distribuzione dell'onere della prova sulla non genuinità dell'appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione apparente, perché la sentenza d'appello conteneva una reale e comprensibile esposizione delle ragioni della decisione. Ha giudicato infondati o inammissibili gli ulteriori motivi, osservando in sintesi che la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto coerente con i parametri dell'appalto genuino, valorizzando l'esistenza di una struttura organizzativa dell'appaltatrice, l'assenza di indici di inserimento nel ciclo produttivo della committente e la mancanza di prove dell'esercizio di poteri direttivi da parte della committente. Ha inoltre escluso che i fatti indicati dal ricorrente fossero decisivi ai fini del vizio motivazionale, che le censure su prove e documenti fossero specifiche e correttamente veicolate, che sussistesse una simulazione dell'appalto o una codatorialità, e ha ribadito che, una volta qualificata la fattispecie come appalto, grava sul lavoratore l'onere di provare l'illecita interposizione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La genuinità dell'appalto va verificata avendo riguardo all'effettiva autonomia organizzativa dell'appaltatore e all'assenza di eterodirezione da parte del committente; non è sufficiente il solo ribaltamento dei costi della manodopera di un singolo lavoratore per escludere il rischio d'impresa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede di misurarsi con la regola di diritto applicata dal giudice di merito; non è ammissibile se si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione è apparente solo quando il testo non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato con certezza un esito diverso; non basta un fatto solo indiziario o valutativo.
La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o tratta come legale una prova liberamente valutabile, o viceversa; non quando attribuisce diverso peso alle prove dedotte.
La doglianza è inammissibile se non incide sulla specifica ratio di fatto della sentenza, che ha escluso i presupposti concreti della fattispecie invocata.
La deduzione dell'abuso di dipendenza economica non può essere accolta in assenza dell'accertamento di un'alterazione della parità contrattuale.
La simulazione deve essere censurata sul significato della norma e non mediante una mera diversa lettura delle risultanze istruttorie.
In appello non può essere sollecitata una rivalutazione meramente fattuale di documenti o prove se la censura non è correttamente inquadrata e specificamente dedotta.
La dedotta illegittimità del licenziamento e il tema della codatorialità non possono essere accolti se la fattispecie è stata accertata come appalto genuino e manca l'esercizio dei poteri datoriali da parte della committente.
La doglianza relativa alle mansioni non incide sulla qualificazione del rapporto in mancanza della prova dell'illecita interposizione o della codatorialità.
La buona fede non viene in rilievo come autonoma ragione di censura se la questione è stata decisa sulla base della genuinità del rapporto di appalto.
Quando la fattispecie è qualificata come appalto di servizi, incombe sul lavoratore che allega l'interposizione illecita l'onere di provarne i relativi presupposti, secondo la distribuzione ordinaria tra fatti costitutivi ed eccezioni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La verifica della genuinità di un appalto richiede di accertare l'autonomia organizzativa dell'appaltatore, la sua effettiva capacità imprenditoriale e l'assenza di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del committente sui dipendenti dell'appaltatore.
- Il solo fatto che la prestazione di un dipendente sia resa esclusivamente in favore del committente, o che vi siano collegamenti societari, coincidenza di sedi o inserimento funzionale nell'organizzazione del committente, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'illecita interposizione o la codatorialità.
- In tema di vizio di motivazione, l'omesso esame è censurabile solo se riguarda un fatto storico decisivo, non un elemento meramente indiziario o una circostanza che richieda ulteriori valutazioni di merito.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una diversa valutazione delle prove: occorre indicare l'utilizzo di prove inesistenti, o l'erronea attribuzione a una prova del regime legale di valutazione.
- Una volta che il giudice di merito abbia qualificato il rapporto come appalto genuino, l'onere di provare la simulazione, l'interposizione illecita o i presupposti di una diversa imputazione del rapporto grava su chi la allega.
- La codatorialità presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica di gruppo e l'esercizio, da parte delle diverse società, dei tipici poteri datoriali; se tali poteri risultano esclusi, la codatorialità non può essere affermata.
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