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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26220/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado resa su un avviso di accertamento IRPEF e addizionali per l’anno d’imposta 2003, fondato su maggiori redditi da fabbricati relativi a sette contratti di locazione. In primo grado l’Ufficio aveva chiesto la cessazione della materia del contendere per cinque contratti, mantenendo la pretesa per due contratti residuali; la C.T.P. aveva dichiarato cessata la materia del contendere solo per i primi cinque e confermato l’avviso per i due restanti. Con il primo motivo si denunciavano violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., degli artt. 18 e 24 d.lgs. 546/1992 e di norme sulle prove documentali, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto che il ricorso originario si riferisse solo ai cinque contratti annullati in autotutela e non anche ai due residui, e avesse omesso di considerare memorie e documenti depositati dalla contribuente. Con il secondo motivo si deduceva ancora violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e delle norme del processo tributario, assumendo che i giudici di merito avessero pronunciato su un atto diverso da quello impugnato e che, essendo stato parzialmente ritirato l’avviso, dovesse essere dichiarata la cessazione della materia del contendere invece di confermare la pretesa sui due immobili rimasti in contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha osservato che le censure erano formulate in modo non autosufficiente e non specifico, perché non chiarivano adeguatamente il contenuto del ricorso introduttivo, delle memorie integrative, dei documenti prodotti e dell’avviso di accertamento, soprattutto con riferimento ai due contratti residui. La Corte ha ribadito che nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo e che non possono essere introdotti nuovi motivi fuori dai ristretti presupposti dell’art. 24 d.lgs. 546/1992. Per questo la prima censura è stata dichiarata inammissibile e, conseguentemente, anche la seconda, per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese, perché l’Agenzia non ha svolto difese nel merito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per denunciare il vizio di ultrapetizione/extrapetizione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice deve pronunciarsi entro i limiti della domanda e dei motivi dedotti; nel processo tributario è inammissibile decidere su motivi non dedotti nel ricorso introduttivo.

  • art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma richiamata sulla forma e contenuto del ricorso tributario; la Corte la menziona nel quadro delle preclusioni processuali e dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La facoltà di integrare i motivi è ammessa solo nei ristretti casi previsti dalla norma; fuori da tali presupposti non è consentita l’introduzione di nuovi motivi di illegittimità dell’atto impugnato.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla conformità delle copie documentali; la Corte non entra nel merito per inammissibilità delle censure.

  • art. 2704 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il rilievo sulla data certa dei documenti; non esaminato nel merito per carenza di specificità del ricorso.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di disconoscimento della scrittura privata; la Corte non sviluppa un vaglio di merito per l’inammissibilità del motivo.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria della scrittura privata non disconosciuta; non esaminato nel merito.

  • art. 68 d.P.R. 27 marzo 1992, n. 287

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie doglianze processuali/tributarie; non applicato nel merito dalla Corte.

  • art. 2-quater d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. in L. 30 novembre 1994, n. 656

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne svolge interpretazione autonoma, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente; non oggetto di specifica decisione nel merito.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per evidenziare la tardività della costituzione dell’Agenzia al solo fine di partecipare alla discussione.

  • art. 366, primo comma, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    La Corte afferma che il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a individuare la censura, i fatti processuali e i documenti rilevanti; l’inosservanza di tali requisiti comporta inammissibilità.

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per affermare che la memoria illustrativa non può essere usata per introdurre nuovi motivi di illegittimità, salvo i casi consentiti dall’art. 24, comma 2.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare i presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; non è consentito introdurre nuovi motivi fuori dai casi espressamente previsti dall’art. 24 d.lgs. 546/1992.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è autosufficiente: devono essere indicati in modo preciso i fatti processuali, il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e la loro collocazione nei fascicoli, senza rinvii generici ad atti esterni.
  • La censura di ultrapetizione o di omessa pronuncia richiede una puntuale ricostruzione del petitum e della causa petendi del giudizio di merito; in mancanza, la doglianza non è scrutinabile.
  • La memoria integrativa nel processo tributario non può essere utilizzata per ampliare liberamente il thema decidendum con nuovi motivi di illegittimità dell’atto impugnato.
  • La possibilità di far valere un’ulteriore impugnazione o integrazione dei motivi esiste solo entro i termini di decadenza e nei limiti rigorosi stabiliti dalla disciplina del processo tributario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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