Cassazione Civile, Ordinanza n. 28348/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione finanziaria, all'esito della revisione del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, ha rideterminato la classe e la categoria di immobili situati nella microzona 5 - Prati del Comune di Roma, con conseguente aumento della rendita. La contribuente aveva impugnato l'atto; il ricorso era stato accolto in appello dalla CTR del Lazio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, dei principi generali sulla motivazione degli atti catastali e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la motivazione dell'avviso di riclassamento. Le eredi della contribuente, costituitesi in cassazione, hanno resistito al ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure dell'Agenzia, confermando che, nelle revisioni parziali del classamento disposte d'ufficio ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso deve indicare in modo concreto e specifico gli elementi che, nella singola microzona e con riguardo alla singola unità immobiliare, giustificano il diverso classamento; non è sufficiente il solo richiamo al significativo scostamento dei valori di microzona o a formule generiche sulla qualità del contesto urbano. La Corte ha altresì ritenuto corretto il giudizio della CTR che aveva escluso l'adeguatezza dell'avviso, basato su indicazioni generiche e generalizzate. Le spese sono state compensate per l'evoluzione della giurisprudenza in materia; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1-bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso
art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004, n. 311
consente la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali con significativo scostamento dei rapporti tra valori di mercato e valori catastali; l'atto di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in concreto
art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998
individua gli elementi rilevanti per il classamento, tra cui qualità urbana del contesto, qualità ambientale della zona e caratteristiche edilizie del fabbricato e dell'unità immobiliare
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la censura, confermando il rigore dell'onere motivazionale posto a carico dell'amministrazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 3, comma 58, l. n. 662 del 1996
richiamato per distinguere la revisione del classamento da altre ipotesi di classamento non aggiornato o palesemente incongruo
art. 1, comma 336, l. n. 311 del 2004
richiamato per distinguere la fattispecie dagli immobili non dichiarati o con variazioni edilizie non denunciate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato, poiché la parte soccombente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Nella revisione parziale del classamento ex art. 1, comma 335, l. n. 311/2004, la motivazione dell'avviso deve essere specifica, concreta e riferita alla singola unità immobiliare, non potendo limitarsi al richiamo dei presupposti normativi o a formule generiche sulla microzona.
- L'obbligo di motivazione va valutato ex ante: l'atto deve già contenere gli elementi idonei a consentire al contribuente di comprendere e contestare le ragioni del diverso classamento; non basta che la difesa sia comunque possibile in giudizio.
- La motivazione del provvedimento di riclassamento non può essere integrata successivamente dall'amministrazione nel processo di impugnazione.
- Nel procedimento di revisione per microzone, i fattori rilevanti devono essere individuati in concreto sia sotto il profilo del contesto urbano e ambientale sia sotto il profilo delle caratteristiche edilizie del singolo immobile e del fabbricato che lo comprende.
- Il solo scostamento tra valori medi di mercato e catastali della microzona legittima l'avvio della procedura, ma non esonera l'amministrazione dall'indicare le ragioni specifiche del diverso classamento del singolo bene.
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