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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20179/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno 2003 emesso nei confronti del titolare di un’impresa individuale esercente attività di agriturismo, con recupero di imposte dirette e IVA. L’Ufficio aveva proceduto a un accertamento analitico-induttivo, ricostruendo i ricavi sulla base delle ricevute fiscali emesse nel corso dell’anno e dei dati di presenze indicati in un nulla osta dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, applicando poi una prudenziale riduzione del 20%; aveva inoltre riconosciuto i costi dichiarati, escludendo però gli ammortamenti per mancata produzione del registro dei beni ammortizzabili. I contribuenti, quali eredi del destinatario originario, hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di varie norme sostanziali e processuali e nullità della sentenza per non avere la CTR censurato l’operato dell’Amministrazione che avrebbe omesso di considerare le osservazioni e la documentazione presentate in sede procedimentale; 2) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, assumendo che l’accertamento fosse fondato su elementi errati e su dati non pertinenti, in particolare su un documento relativo al 2005, successivo all’annualità accertata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dall’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 deriva l’obbligo dell’Ufficio di valutare le osservazioni del contribuente, ma non quello di darne conto espressamente nella motivazione dell’avviso a pena di nullità, salvo ipotesi specifiche non ricorrenti nel caso. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che l’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità sia complessivamente inattendibile e che le censure dei ricorrenti miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Ha quindi condannato gli eredi, in solido, alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Legittima l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità risulti complessivamente inattendibile, anche sulla base di presunzioni semplici, pure tratte da un solo elemento grave e preciso.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Non impone, nel caso trattato, un obbligo di esplicitare nell’avviso l’esame delle osservazioni difensive del contribuente, a pena di nullità.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    "le osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori"

    L’Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente presentate nel termine dilatorio, ma tale dovere di valutazione non si traduce, di regola, in un onere di puntuale motivazione dell’avviso sul punto, né la sua omissione determina nullità salvo espressa previsione.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. n. 218/1997

    La mancata convocazione del contribuente a seguito dell’istanza di accertamento con adesione non incide sulla validità dell’avviso, poiché la convocazione non è obbligatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come norma del vizio denunciato dai ricorrenti per violazione di legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, ma non ritenuto violato dalla Corte.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ravvisi una violazione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti, senza che la Corte ravvisi una violazione.

  • art. 3 L. n. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in tema di motivazione dell’atto amministrativo, ma non ritenuto ostativo alla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento tributario, l’Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente presentate nel termine previsto dallo Statuto del contribuente, ma l’omessa esplicita confutazione nell’avviso di accertamento non comporta, di per sé, nullità dell’atto se la legge non la prevede espressamente.
  • La nullità di un atto impositivo non può essere desunta in via generale da qualsiasi irregolarità: occorre una specifica sanzione normativa oppure una violazione così grave da impedire all’atto di produrre effetti.
  • L’accertamento analitico-induttivo è legittimo quando la contabilità, pur formalmente corretta, risulti complessivamente inattendibile; il giudice può fondare il convincimento anche su un solo elemento grave e preciso.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove e dei fatti storici, riservata al giudice di merito.
  • Se il contribuente non produce la documentazione contabile rilevante, l’Ufficio può procedere a ricostruire induttivamente i ricavi utilizzando dati disponibili e criteri prudenziali di stima.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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