Cassazione Civile, Ordinanza n. 24493/2025 del 04/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che, riformando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo un avviso di accertamento basato sugli studi di settore e preceduto da contraddittorio endoprocedimentale, con rideterminazione del reddito d'impresa per l'anno 2000 ai fini Ires, Irap e Iva. Con tre motivi ha dedotto: 1) violazione dell'art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998 e dell'art. 62-sexies D.L. n. 331/1993, sostenendo che la mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio non autorizzerebbe l'Ufficio a fondare l'accertamento sul solo scostamento dagli standards, e contestando la pretesa natura sanzionatoria di tale orientamento; 2) omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo, censura ritenuta non proponibile e comunque inammissibile; 3) violazione dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., con conseguente nullità dell'avviso, per asserita inidoneità presuntiva degli elementi valorizzati in assenza di partecipazione al contraddittorio. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la giurisprudenza costante ammette che, se il contribuente non partecipa al contraddittorio ritualmente attivato, l'Ufficio possa motivare l'accertamento sul solo scostamento dagli studi di settore, dando conto dell'impossibilità di instaurare il contraddittorio; ha escluso che tale orientamento abbia natura punitiva, richiamando anche i principi di buona fede e correttezza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio motivazionale non era più deducibile nei termini prospettati e, comunque, non risultava l'omesso esame di un fatto decisivo, oltre a operare il divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c. per la doppia conforme. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva in modo generico le stesse censure del primo e, in ogni caso, mirava a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10, comma 3-bis, L. n. 146 del 1998
Il contraddittorio con il contribuente deve essere attivato obbligatoriamente nell'accertamento standardizzato; se il contribuente non vi partecipa, l'Ufficio può motivare l'atto sullo scostamento dagli standard, dando conto della mancata instaurazione del contraddittorio.
art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993 conv. in L. n. 427 del 1993
Norma richiamata quale base dell'accertamento fondato sugli studi di settore, la cui operatività è letta alla luce del principio del contraddittorio preventivo.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il motivo è inammissibile quando si pone in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e univoco.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è circoscritto al minimo costituzionale e consente solo la denuncia di anomalie motivazionali rilevabili dal testo della sentenza.
art. 111 Cost.
Parametra il controllo di legittimità al requisito minimo costituzionale della motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
Preclude la deduzione del vizio di omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma sull'accertamento dei redditi d'impresa, la cui applicazione non è stata ritenuta violata dalla CTR.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici utilizzate nell'accertamento devono avere gravità, precisione e concordanza, valutate anche alla luce del contraddittorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore, lo scostamento dagli standards non basta da solo a fondare la pretesa: la gravità, precisione e concordanza della presunzione nasce dall'attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
- Se il contribuente, ritualmente invitato, non partecipa al contraddittorio, l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla base del solo scostamento dagli standards, purché dia conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio e il giudice possa valorizzare tale inerzia nel quadro probatorio.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio; la censura deve investire specifici errori di diritto o le limitate anomalie motivazionali oggi deducibili ex art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di motivazione, dopo la riforma del 2012, è ammissibile soltanto nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non essendo più sufficiente lamentare una mera insufficienza argomentativa.
- Il contribuente che non collabori al contraddittorio assume le conseguenze processuali della propria inerzia, anche in relazione alla valutazione giudiziale della pretesa impositiva.
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