Cassazione Civile, Ordinanza n. 30421/2022 del 17/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il proprietario di un fondo agricolo situato in un'area consortile aveva impugnato una cartella di pagamento relativa al contributo di bonifica per un determinato anno d'imposta, deducendo che il consorzio non aveva adempiuto agli obblighi di manutenzione del fosso a servizio del fondo e che, quindi, difettava il beneficio fondiario presupposto della pretesa contributiva. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo sufficiente il piano di classifica approvato dalla Regione e gravando il proprietario dell'onere di provare l'assenza del beneficio. Il contribuente aveva quindi proposto revocazione della sentenza regionale, lamentando errore di fatto circa l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, erronea inversione dell'onere della prova, pretermissione di un litisconsorte e, soprattutto, omessa considerazione di giudicati esterni intervenuti tra le parti su annualità precedenti, che avevano escluso la debenza del contributo. La CTR, investita della revocazione, aveva però respinto il ricorso ritenendo che si trattasse di censure sulla valutazione delle prove e non di errore revocatorio. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di revocazione fondata sui giudicati pregressi; con un secondo motivo, violazione del giudicato esterno e delle norme sulla cosa giudicata e sul processo tributario, sostenendo che la sentenza da revocare era contrastante con precedenti decisioni passate in giudicato tra le medesime parti e relative ad altre annualità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la CTR aveva completamente omesso di pronunciarsi sulla dedotta sussistenza di giudicati esterni, sia pregressi sia successivi alla sentenza oggetto di revocazione, limitandosi a escludere in astratto la configurabilità dell'errore revocatorio per asserita valutazione delle prove. Tale omissione integrava un vizio di omessa pronuncia sulla domanda di revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. e art. 64 d.lgs. 546/1992. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, affinché esamini la pertinenza e la latitudine dei giudicati invocati dal contribuente, verificando se vi siano elementi di fatto comuni tra annualità diverse tali da rendere operativo il giudicato esterno; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è richiamato come base della censura di nullità per omessa pronuncia e difetto di motivazione/svolgimento del procedimento
art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza tributaria per omessa pronuncia e motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il requisito di motivazione della decisione
norma che disciplina la revocazione delle sentenze tributarie, richiamata in combinato con l'art. 395 c.p.c.
art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte lo considera il paradigma invocato per la revocazione fondata sulla contrarietà a giudicato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la censura di violazione di legge e di giudicato esterno
richiamato come norma sulla cosa giudicata sostanziale
richiamato nel motivo di ricorso relativo al giudicato esterno
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all'applicazione delle norme processuali civili al processo tributario
Massime di principio
- In sede di revocazione, quando la parte deduca la contrarietà della sentenza a un giudicato esterno, il giudice deve esaminare specificamente l'eccezione e non può limitarsi a qualificare la doglianza come mera contestazione della valutazione delle prove.
- L'omessa pronuncia sulla dedotta esistenza di giudicati pregressi o sulla loro incidenza integra un vizio denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio della decisione che abbia ignorato tale domanda.
- Il giudicato esterno può rilevare anche in controversie relative a periodi d'imposta diversi, ma solo se i precedenti accertamenti riguardano elementi di fatto comuni e necessariamente identici tra le diverse annualità.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve verificare la pertinenza concreta delle pronunce invocate, distinguendo tra accertamenti di fatto coperti da giudicato e valutazioni giuridiche che non si estendono automaticamente ad annualità differenti.
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