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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23729/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un processo verbale di constatazione relativo alla posizione fiscale di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese. A seguito di invito a comparire, l'ex socia aveva sottoscritto un atto denominato di "accollo" con il quale assumeva il debito tributario della società, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, con pagamento rateale. Pagata solo una parte delle rate, l'Ufficio emetteva cartella per il residuo, applicando la sanzione prevista dall'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 218/1997. La contribuente impugnava la cartella deducendo: 1) invalidità dell'atto di accollo perché riferito a una società già estinta e quindi a un soggetto inesistente, con richiamo anche all'onere della prova; 2) illegittima applicazione analogica del regime sanzionatorio dell'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997 a un istituto diverso dall'accertamento con adesione; 3) necessità della preventiva escussione del debitore originario; 4) violazione del contraddittorio preventivo, anche in relazione ai tributi armonizzati. La CTP rigettava il ricorso e la CTR confermava; la contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo per difetto di autosufficienza, rilevando che non erano stati riportati in modo puntuale il contenuto dell'atto di accollo, del PVC e dell'invito a comparire. In ogni caso, ha ritenuto infondate le censure: la cancellazione della società non impedisce l'attività istruttoria sui rapporti fiscali, poiché gli ex soci succedono nei rapporti della società estinta; l'atto sottoscritto dalla contribuente, per contenuto e funzione, andava ricondotto agli istituti deflattivi del d.lgs. n. 218/1997 e, sul piano civilistico, poteva essere qualificato come espromissione, non essendo decisiva la denominazione usata dalle parti. La preventiva escussione del debitore originario non è prevista né dall'art. 8 l. n. 212/2000 né dalla disciplina civilistica richiamata. È stato poi respinto il secondo motivo, poiché l'art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997 ha portata generale nell'ambito degli istituti deflattivi del capo II del decreto e costituisce la norma sanzionatoria di riferimento per l'inadempimento rateale. Infine, è stato respinto il quarto motivo: per i tributi armonizzati l'obbligo di contraddittorio preventivo richiede la prova di resistenza, ma la cartella era stata emessa per il semplice inadempimento rateale previsto dalla disciplina speciale, senza necessità di ulteriore interlocuzione preventiva.

Norme richiamate

  • art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212

    La norma non esclude la possibilità per l'ex socio di assumere il debito tributario della società estinta; non prevede un obbligo di preventiva escussione del debitore originario.

  • art. 1273 c.c.

    Richiamato per l'accollo; la Corte osserva che la fattispecie concreta, sebbene denominata accollo, può non coincidere con il modello tipico quando il debitore originario non sia più esistente.

  • art. 1272 c.c.

    La Corte qualifica l'atto, in alternativa all'accollo, come espromissione, cioè assunzione del debito altrui da parte di un terzo senza delegazione del debitore.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue in senso assoluto i debiti sociali, ma produce una successione dei soci nei rapporti obbligatori, nei limiti previsti.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze che lo invocano non superano il difetto di autosufficienza; la Corte non ravvisa violazioni dell'onere probatorio tali da fondare l'accoglimento.

  • art. 8, comma 3-bis, d.lgs. n. 218/1997

    Costituisce la disciplina sanzionatoria applicabile anche agli istituti deflattivi diversi dall'accertamento con adesione, quando vi sia inadempimento anche di una sola rata successiva alla prima.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato come misura sanzionatoria cui l'art. 8, comma 3-bis, rinvia per l'ipotesi di mancato pagamento rateale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando non riporta in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti, impedendo il controllo della censura sulla sola base del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di violazione di legge dedotti dalla ricorrente.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo dal motivo sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato solo dal motivo sul contraddittorio, ma non ritenuto decisivo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • d.lgs. n. 218/1997, art. 5

    Richiamato come base dell'invito a comparire e del procedimento deflattivo che ha preceduto la definizione della posizione debitoria.

  • d.lgs. n. 218/1997, art. 5-bis

    Richiamato per l'adesione al PVC e per il rinvio alle modalità di pagamento previste dall'art. 8.

  • d.lgs. n. 159/2015, art. 15, comma 3

    La disciplina transitoria conferma la portata ampia dell'art. 8 del d.lgs. n. 218/1997 negli istituti deflattivi.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce l'attività istruttoria e la definizione della posizione fiscale relativa a rapporti sorti quando la società era ancora esistente, poiché gli ex soci succedono nei rapporti obbligatori della società estinta.
  • La denominazione formale attribuita dalle parti a un atto non è निर्णisiva: il giudice deve qualificarlo in base al suo contenuto effettivo e alla sua funzione economico-giuridica.
  • In materia tributaria, l'adesione alla pretesa definita in sede deflattiva preclude la successiva contestazione dell'accordo e dell'atto impositivo definito, salvo vizi autonomamente rilevanti non dedotti o non dimostrati.
  • L'art. 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 218/1997 opera come regola sanzionatoria generale per gli istituti deflattivi del capo II del decreto e si applica anche all'adesione al PVC o all'adesione a invito a comparire, non solo all'accertamento con adesione.
  • La preventiva escussione del debitore originario non è un presupposto richiesto né dall'art. 8 l. n. 212/2000 né dalla disciplina civilistica delle modificazioni soggettive dal lato passivo, quando il terzo abbia assunto il debito nei confronti dell'Amministrazione.
  • Il difetto di contraddittorio endoprocedimentale non determina invalidità dell'atto quando il procedimento sia vincolato dalla disciplina speciale e non sia dimostrato, con prova di resistenza, che un'interlocuzione preventiva avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
  • Nel ricorso per cassazione il richiamo a documenti e atti processuali deve essere specifico e autosufficiente; in mancanza, le censure che dipendono dal loro contenuto sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniInadempimentoAccollo ed espromissione
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicatoNullità

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