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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31638/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto la società chiedendo, ai sensi degli artt. 61, 62 e 69 del d.lgs. n. 276/2003, di dichiarare nulli tre contratti di lavoro a progetto stipulati in successione tra il 2011 e il 2012, con conseguente accertamento che l'intero rapporto intercorso dal 21 gennaio 2010 al 29 dicembre 2012 fosse in realtà subordinato, con condanna al pagamento di differenze retributive e con regolarizzazione contributiva, assicurativa e previdenziale. In appello la decisione di rigetto era stata confermata: il progetto era ritenuto specificamente indicato per iscritto e, secondo i giudici di merito, non era stata provata l'effettiva subordinazione, in particolare l'assoggettamento al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della società. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione delle norme sul lavoro a progetto e degli artt. 2728, 2729 e 2094 c.c., sostenendo che mancasse nei contratti l'indicazione del risultato finale e dunque il requisito del progetto; 2) violazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse errato nel non valorizzare la subordinazione anche alla luce dei rapporti con altra società collegata/controllata; 3) omessa pronuncia su specifiche doglianze di appello circa la subordinazione sotto il profilo tecnico-funzionale e della c.d. doppia alienità; 4) violazione dell'art. 36 Cost. e di altre norme, per non avere esaminato la domanda di compenso sufficiente anche a prescindere dalla qualificazione del rapporto come subordinato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i contratti a progetto contenevano un progetto/programa sufficientemente specifico e finalizzato, e l'interpretazione delle clausole contrattuali compiuta dai giudici di merito era plausibile e non censurabile nei limiti del giudizio di legittimità. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che le doglianze miravano in sostanza a un nuovo apprezzamento del merito, che il vizio motivazionale deducibile ex art. 132 c.p.c. è configurabile solo nei casi estremi di motivazione mancante o meramente apparente, e che non vi era violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ha infine respinto il quarto motivo, rilevando che la tutela ex art. 36 Cost. è propria del lavoro subordinato e, poiché la subordinazione era stata esclusa, la domanda retributiva non poteva essere accolta. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • artt. 61, 62 e 69 d.lgs. n. 276/2003

    Per il contratto di lavoro a progetto è necessario un progetto o programma specifico; la sua eventuale mancanza o indeterminatezza può incidere sulla validità del contratto e sulla qualificazione del rapporto.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va accertata in concreto attraverso l'assoggettamento del prestatore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

  • artt. 2728 e 2729 c.c.

    Le presunzioni invocate non consentono di sovvertire, in assenza di adeguata prova, l'accertamento di merito sulla natura del rapporto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione in cassazione non può essere dedotta per contestare la semplice valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione ricorre solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, non per una diversa lettura delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione di merito, letta nel suo complesso, esclude implicitamente la domanda o la censura proposta.

  • art. 36 Cost.

    La garanzia della retribuzione proporzionata e sufficiente opera nei rapporti di lavoro subordinato, non in quelli parasubordinati, se non è accertata la subordinazione.

  • art. 1, comma 772, l. n. 296/2006

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina applicabile al compenso, ma non ritenuto idoneo a mutare l'esito della controversia.

  • art. 63 d.lgs. n. 276/2003

    Richiamato dal ricorrente in tema di compenso nel lavoro a progetto, ma la domanda è stata respinta per difetto di subordinazione accertata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro a progetto, il progetto o programma specifico deve essere sufficientemente individuato e finalizzato; non è necessario che sia estraneo in senso assoluto all'attività ordinaria dell'impresa, purché non si risolva in una mera ripetizione indifferenziata di routine.
  • L'accertamento della subordinazione è essenzialmente di merito e richiede la prova dell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio di violazione di legge o della motivazione nei ristretti casi consentiti.
  • La semplice contestazione dell'apprezzamento delle prove testimoniali o documentali non integra di per sé violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., né consente alla Cassazione una nuova valutazione del fatto.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito, pur senza affrontare analiticamente ogni argomento, rechi una statuizione incompatibile con la domanda o la censura dedotta.
  • La garanzia costituzionale della retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. presuppone un rapporto di lavoro subordinato; ove la subordinazione sia esclusa, la pretesa retributiva formulata su tale base non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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