Cassazione Civile, Ordinanza n. 18699/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
Il contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento per euro 99.712,99, deducendo che la cartella di pagamento presupposta non gli sarebbe stata validamente notificata e che, comunque, i vizi dell'atto presupposto e la pretesa non sarebbero più stati azionabili. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso; la C.T.R. aveva confermato la decisione. In Cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: i primi quattro attaccavano la sentenza d'appello per omesso esame e falsa applicazione delle norme sulla notifica della cartella, sostenendo l'erroneità dell'affermazione di prova della notifica, l'erronea valutazione dell'estratto di ruolo e della relata di notifica, nonché l'erroneità della declaratoria di tardività delle censure contro la cartella; il quinto motivo denunciava il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Le amministrazioni hanno resistito e hanno proposto ricorso incidentale, lamentando che l'appello non fosse stato dichiarato inammissibile per mancata impugnazione della statuizione di primo grado sulla tardività.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale del contribuente e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale delle amministrazioni. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi del ricorso principale perché generici, promiscuamente formulati tra violazione di legge e vizio motivazionale, e fondati su documenti non adeguatamente allegati, trascritti e localizzati; ha inoltre osservato che la censura sulla tardività dei vizi dell'atto presupposto era inammissibile perché, ove la cartella sia stata notificata e sia decorso il termine per impugnarla, quei vizi non sono più deducibili. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, perché la notifica della cartella al 26/1/2012 era stata accertata in fatto e non efficacemente contestata, sicché non risultava decorso né il termine decadenziale per l'emissione della cartella, né il quinquennio utile per la prescrizione breve tra cartella e intimazione di pagamento. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3), 4) e 5)
I motivi di ricorso devono essere specifici e correttamente sussunti nei vizi denunciabili; non è ammissibile un ricorso che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge e vizio motivazionale senza adeguata puntualizzazione.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte richiama la disciplina della notificazione della cartella di pagamento ai fini della prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto dell'intimazione.
art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992
I vizi dell'atto presupposto non possono essere più denunciati quando l'atto sia stato notificato e sia decorso il termine di decadenza per la sua impugnazione.
Il ricorso per cassazione deve contenere o comunque consentire la localizzazione degli atti e dei documenti su cui si fonda; la mancata allegazione, trascrizione e localizzazione comporta inammissibilità delle censure.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale; nel caso del ricorso incidentale inammissibile, ne dà atto nei limiti di legge.
art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamata quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1 quater.
art. 1, commi 184 e 185, della legge n. 145 del 2018
La Corte disattende l'eccezione di inammissibilità per asserita adesione alla definizione agevolata, per carenza di specificità e di prova della deduzione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure contro la decisione di merito devono essere specifiche, autosufficienti e riferite a fatti processuali o documenti puntualmente allegati, trascritti e localizzati; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La contestazione della notifica della cartella presupposta richiede una critica efficace alla prova documentale valutata dai giudici di merito; la Cassazione non può essere sollecitata a una nuova valutazione del merito probatorio.
- Se la cartella di pagamento risulta notificata e non è stata tempestivamente impugnata, i vizi dell'atto presupposto non possono più essere dedotti contro l'intimazione di pagamento successiva.
- La prescrizione della pretesa va distinta dalla decadenza per l'emissione dell'atto: accertata la notifica della cartella, la deduzione sulla prescrizione deve confrontarsi con il tempo trascorso tra cartella e atto successivo, non con i vizi ormai preclusi dell'atto originario.
- Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di interesse quando la parte che lo propone è già totalmente vittoriosa nel merito e il proprio interesse a impugnare sorge solo in caso di accoglimento del ricorso principale.
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