Cassazione Civile, Ordinanza n. 04955/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a un ex legale rappresentante di associazione sportiva non riconosciuta di una cartella di pagamento emessa per il recupero provvisorio, ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973, di somme pari a un terzo dei maggiori imponibili accertati nei confronti dell'associazione per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2004 e 2005. Il destinatario ha impugnato la cartella sostenendo, in sintesi, che: gli avvisi di accertamento prodromici erano stati notificati solo all'associazione e non anche a lui personalmente; la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non discenderebbe dalla sola carica di legale rappresentante, ma solo dall'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'ente; una diversa sentenza passata in giudicato avrebbe travolto, per effetto espansivo del giudicato, la pretesa tributaria; la mancata notificazione personale dell'avviso di accertamento gli avrebbe impedito di difendersi utilmente, con violazione del diritto di difesa e delle norme sul procedimento tributario. L'Agenzia delle Entrate ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che per i debiti d'imposta dell'associazione non riconosciuta risponde solidalmente, ex art. 38 c.c., il soggetto che nel periodo di riferimento ha effettivamente gestito l'ente, e che nel caso concreto la qualità di legale rappresentante del ricorrente nel periodo degli accertamenti consente di presumere tale gestione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la sentenza richiamata dal ricorrente si era limitata a dichiarare l'improponibilità del ricorso dell'associazione per difetto di capacità processuale, senza accertare la nullità degli avvisi o l'inesistenza del debito tributario; inoltre la decisione riguardava un avviso diverso e un giudizio al quale il ricorrente non era parte. Ha infine respinto il terzo motivo, ribadendo che il coobbligato solidale, pur non destinatario personale dell'avviso di accertamento, può impugnare la cartella e contestare la pretesa tributaria originaria; nel caso concreto, peraltro, il ricorrente aveva già conosciuto e impugnato gli avvisi quale legale rappresentante dell'ente, sicché non vi era lesione del diritto di difesa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con declaratoria dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Per le associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale verso i terzi per i debiti dell'ente, anche tributari, grava sul soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione e, per i debiti d'imposta, sul soggetto che nel periodo di investitura ha effettivamente gestito l'ente.
art. 15 d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella impugnata riguardava l'iscrizione a ruolo provvisoria di una quota dei maggiori imponibili accertati; la Corte considera coerente la riscossione frazionata con il titolo impositivo posto a base della pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa non risulta leso quando il coobbligato solidale, pur non destinatario personale dell'avviso, abbia comunque la possibilità di contestare la pretesa tributaria originaria e abbia avuto conoscenza effettiva degli atti impositivi.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura motivazionale/procedimentale, ma la Corte esclude ogni violazione in concreto.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla notificazione degli atti nel processo tributario; la Corte esclude che la mancata notifica personale dell'avviso al coobbligato impedisca la difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a base della declaratoria finale dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta ex lege la responsabilità solidale non dipende dalla mera titolarità formale della carica, ma dalla posizione di effettiva gestione dell'ente nel periodo in cui il debito è sorto.
- Il coobbligato solidale destinatario della cartella può contestare la pretesa tributaria originaria anche se l'avviso di accertamento è stato notificato solo al debitore principale; la mancata notifica personale dell'atto presupposto non comporta di per sé violazione del diritto di difesa.
- L'efficacia espansiva del giudicato non opera quando la sentenza invocata si limiti a una decisione di rito priva di accertamento sul merito del credito, e comunque non riguardi il medesimo atto o un giudizio in cui il soggetto sia parte.
- La legittimazione del coobbligato a impugnare la cartella consente il controllo pieno sulla debenza del tributo, compresi l'inesistenza originaria o sopravvenuta della pretesa e dei suoi fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi.
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