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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02800/2026 del 08/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Alla società era stato notificato un provvedimento di irrogazione di sanzioni, conseguente a un atto di contestazione per omessa presentazione del modello "Studi di settore" ai fini IRES, IVA e IRAP per gli anni 2013-2015, per un importo di euro 4.500. La società aveva dedotto che, avendo affittato l'azienda a terzi dal 1 gennaio 2011 e percependo soltanto canoni di locazione, si trovava in una situazione di non normale svolgimento dell'attività, con conseguente inapplicabilità degli studi di settore e quindi dell'obbligo di presentazione del modello. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato, ritenendo che l'obbligo di presentazione sussistesse anche per i soggetti esclusi dall'accertamento mediante studi di settore e che la violazione non fosse meramente formale, nonché che non fosse ammessa alla sanatoria di cui all'art. 9 del d.l. n. 119 del 2018. In cassazione la società ha denunciato, con il primo motivo, la violazione dell'art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000 e dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo l'inapplicabilità della sanzione per assenza di danno erariale e di una condotta realmente sanzionabile; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 9 del d.l. n. 119 del 2018 e l'erronea applicazione della circolare n. 11/E del 2015, assumendo che anche l'omessa presentazione del modello potesse rientrare nella definizione agevolata delle irregolarità formali. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, esaminandolo prioritariamente per ragione più liquida, rilevando che la CTR non si era confrontata con il dato normativo dell'art. 9 del d.l. n. 119 del 2018; ha richiamato il principio secondo cui la distinzione tra violazioni formali e sostanziali dipende dall'incidenza concreta sulla base imponibile, sul tributo o sul versamento, e ha osservato che nel caso concreto non era stato contestato alcun danno erariale. Ha quindi affermato che la società poteva accedere al condono e che la violazione doveva considerarsi definita, con conseguente estinzione del giudizio. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l'omessa presentazione del modello studi di settore, in assenza di incidenza sulla base imponibile o di danno erariale, rientrasse tra le irregolarità formali regolarizzabili ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 119 del 2018. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, prendendo atto dell'intervenuta estinzione della violazione per effetto del condono. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. Il primo motivo è rimasto assorbito. Dal testo emerge anche una formula dispositiva imprecisa, ma la sostanza decisoria è di accoglimento del secondo motivo e cassazione senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 181 e 182, l. 549/1995

    individua le categorie soggettive sottoposte agli accertamenti mediante studi di settore; la CTR lo ha letto nel senso dell'obbligo di presentazione del modello anche per soggetti con attività non normalmente svolta.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato per fondare la sanzione per l'omessa presentazione del modello studi di settore.

  • art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997

    invocato per escludere la punibilità come violazione meramente formale; la CTR ha negato tale qualificazione.

  • art. 10, comma 3, l. n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la violazione, priva di danno, non fosse sanzionabile.

  • art. 9, d.l. n. 119 del 2018

    "Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni"

    consente la regolarizzazione delle violazioni formali che non incidono sulla base imponibile o sul pagamento dei tributi; la mancata presentazione del modello, in assenza di danno erariale, vi è stata ricondotta dalla Corte.

  • circolare n. 11/E del 2015

    richiamata dalla CTR per illustrare gli obblighi del contribuente e per escludere la sanabilità della mancata presentazione del modello; la Corte ne ha disatteso l'uso in contrasto con il testo dell'art. 9.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, richiamata quale parametro dei motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo nel testo introduttivo dell'ordinanza, senza ruolo decisivo nella ratio.

Massime di principio

  • In tema di sanzioni tributarie, la distinzione tra violazioni formali e sostanziali va compiuta in concreto verificando se la condotta abbia inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo; in assenza di tale incidenza, la violazione resta formale.
  • Le irregolarità formali che non producono danno erariale e non incidono sui profili sostanziali del tributo possono essere regolarizzate mediante i condoni o le definizioni agevolate previste dalla legge, anche quando la violazione comporti un ostacolo ai controlli dell'Amministrazione.
  • Quando una violazione è stata definita mediante un meccanismo di regolarizzazione agevolata applicabile alle irregolarità formali, il giudizio sulla relativa sanzione può essere dichiarato estinto e la decisione impugnata va cassata senza rinvio.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte può esaminare prioritariamente il motivo che consente la soluzione più rapida e dirimente della controversia, secondo il criterio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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