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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29296/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'ente previdenziale aveva chiesto il recupero di contributi dovuti in relazione all'iscrizione del resistente alla gestione separata. I giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito, individuando come dies a quo del termine prescrizionale la scadenza del termine per il versamento dei contributi. In cassazione l'ente ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della gestione separata e alle norme sul collegamento tra dichiarazione dei redditi e contribuzione, sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi avrebbe integrato una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, idonea a far operare la sospensione della prescrizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo si fondasse su una presunzione di occultamento doloso automaticamente desunta dall'omessa compilazione del Quadro RR, automatismo escluso dalla giurisprudenza di legittimità. L'accertamento dell'eventuale occultamento doloso del debito contributivo è valutazione di merito e può essere censurato in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; tale vizio non era stato ritualmente dedotto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo.
  • Ai fini della sospensione della prescrizione per occultamento doloso del credito contributivo, occorre un accertamento in fatto rimesso al giudice di merito, non una mera presunzione legata a un'omissione dichiarativa.
  • Quando la censura in cassazione contesta l'apprezzamento del giudice di merito sull'esistenza dell'occultamento doloso, essa è scrutinabile solo nei limiti del vizio motivazionale e non come semplice violazione di legge.
  • La deduzione di violazione di norme sulla prescrizione non consente di trasformare in questione di diritto un accertamento fattuale circa la consapevole occultazione del debito.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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