Cassazione Civile, Ordinanza n. 05773/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dal diniego e/o dalla ritardata attivazione del subentro nelle forniture di gas ed energia elettrica relative a un immobile. In primo grado era stata accertata l'illegittimità della condotta delle società fornitrici, ritenuta ostativa all'accesso a servizi essenziali, con condanna solidale al risarcimento del danno. La Corte d'appello, invece, ha escluso la responsabilità della società che aveva cessato la titolarità della fornitura, ritenendo che non potesse favorire od ostacolare il subentro in un contratto ormai cessato, e ha rideterminato il danno nei confronti della sola società rimasta coinvolta, escludendo il criterio fondato sulla perdita dei canoni locativi per mancanza di prova concreta di tale pregiudizio. Il ricorrente ha impugnato la decisione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di varie norme costituzionali, codicistiche, antitrust, di settore e consumeristiche, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la responsabilità della società elettrica cessata; con il secondo ha censurato la liquidazione del danno, deducendo che la Corte d'appello avesse confuso risarcimento e indennizzo e avesse applicato parametri equitativi in modo non corretto, anziché riconoscere il danno da mancato utilizzo dell'immobile sulla base del parametro locativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che esso miri in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha poi ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello non ha confuso il piano indennitario con quello risarcitorio, ma ha correttamente escluso la liquidazione del preteso mancato canone di locazione per difetto di prova concreta della perdita di occasioni locative; ha quindi reputato legittima la liquidazione equitativa del danno in base a parametri tariffari di settore per il disservizio subito. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura formalmente proposta come violazione di legge è stata ritenuta inammissibile nella parte in cui mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito previsto dalla norma.
È richiamato quale base della responsabilità per la condotta illegittima di ostacolo all'accesso alle forniture essenziali, ma la Cassazione non ne mette in discussione l'astratta applicabilità; censura soltanto la ricostruzione fattuale e la liquidazione del danno.
Richiamato dal ricorrente in tema di risarcimento del danno; la Corte conferma che il danno risarcibile va provato nel suo concreto verificarsi.
La liquidazione equitativa è ritenuta legittima solo dopo aver escluso la prova del pregiudizio specifico allegato come perdita di canoni locativi.
È confermato l'onere dell'attore di allegare e provare il danno da mancata locazione, non essendo sufficiente una mera potenzialità astratta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Richiamato dal ricorrente tra le norme violate, ma non è oggetto di una specifica affermazione decisoria autonoma nella motivazione di legittimità.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione del danno, ma la Corte decide in base alla mancanza di prova del pregiudizio specifico e alla legittimità della quantificazione equitativa.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza svolgere una funzione decisiva autonoma nella motivazione della Corte.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza che la Corte ne faccia applicazione specifica nel dispositivo decisorio.
art. 41 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle doglianze sulla condotta delle società fornitrici; non assume rilievo autonomo nella ratio decidendi della Cassazione.
art. 43 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non centrale nella decisione di legittimità.
Richiamato dal ricorrente, ma non è la base della decisione di inammissibilità/rigetto.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 79/1999
Richiamato dal ricorrente tra le norme di settore, senza una specifica applicazione nella ratio decidendi.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 79/1999
Richiamato dal ricorrente tra le norme di settore, senza specifica applicazione decisoria.
Richiamato dal ricorrente in tema di abuso di posizione dominante, ma la Corte non sviluppa una decisione sul punto in diritto, limitandosi al controllo di legittimità sulla motivazione di merito.
art. 20 e ss., d.lgs. n. 206/2005
Richiamato dal ricorrente; non costituisce base decisiva della pronuncia di cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, delle prove e delle risultanze istruttorie, attività riservate al giudice di merito.
- Quando il danno viene allegato come perdita di canoni di locazione o di concreta occasione di utilizzo economico di un immobile, grava sulla parte attrice l'onere di allegare e provare in concreto tale pregiudizio; non basta la mera potenzialità astratta del bene di produrre reddito.
- La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammissibile solo dopo che sia stato accertato il danno risarcibile e quando manchi una prova precisa del suo ammontare; non può essere utilizzata per supplire integralmente alla mancata dimostrazione del pregiudizio specifico allegato.
- È legittimo parametrizzare equitativamente il risarcimento di un disservizio relativo alla mancata attivazione di una fornitura essenziale facendo riferimento a criteri tariffari o indennitari di settore, purché il giudice motivi il collegamento tra il parametro adottato e la durata del disservizio accertato.
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