Cassazione Civile, Ordinanza n. 01918/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un cliente aveva agito contro la banca presso cui aveva intrattenuto un rapporto di investimento e contro il promotore finanziario, deducendo che il promotore aveva compiuto operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari e prelievi/disinvestimenti in modo illecito, anche con condotte distrattive e truffaldine, causandogli ingenti perdite patrimoniali. In primo grado erano state accolte, in larga parte, le domande risarcitorie/restitutorie; la Corte d'appello aveva confermato la decisione valorizzando, tra l'altro, la sentenza penale di patteggiamento a carico del promotore e ritenendo provata la responsabilità della banca ex art. 31 TUF. La banca ricorreva per cassazione con dieci motivi, lamentando: travisamento della prova e cattiva valutazione della CTU quanto all'adeguatezza degli investimenti al profilo di rischio; omesso esame di fatti decisivi e vizio di motivazione; violazione degli oneri di allegazione e prova sulla specifica inadeguatezza delle singole operazioni; insussistenza o erronea declinazione degli obblighi informativi e della loro violazione; erronea presunzione del nesso causale tra inadempimento informativo e danno, specie per i titoli già in portafoglio prima del rapporto; errata qualificazione del rapporto come gestione patrimoniale anziché mera negoziazione; erronea equiparazione tra minusvalenza e danno risarcibile; e illegittima imputazione al promotore di uscite verso destinatari ignoti, anche sotto il profilo della ripetizione dell'indebito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il sesto motivo di ricorso, limitatamente alla censura con cui la banca lamentava l'omesso esame del motivo di appello relativo alle perdite riferite a titoli già posseduti dal cliente prima dell'instaurazione del rapporto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione a tale profilo e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, perché riesamini la questione del nesso causale tra eventuali obblighi informativi dell'intermediario e il danno riferito a quei titoli preesistenti, provvedendo anche sulle spese. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti.
Norme richiamate
la banca preponente risponde dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nell'esercizio delle sue incombenze, secondo l'impostazione seguita dalla Corte territoriale e richiamata in cassazione
richiamato quale base degli obblighi di diligenza, correttezza e informazione dell'intermediario
invocato dalla ricorrente sul riparto degli oneri allegatori e probatori nei rapporti di intermediazione finanziaria
art. 26 Regolamento Consob n. 11522/98
richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario
art. 28 Regolamento Consob n. 11522/98
richiamato in relazione all'informativa sugli investimenti e al profilo di rischio del cliente
art. 29 Regolamento Consob n. 11522/98
richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina degli obblighi dell'intermediario
art. 38 Regolamento intermediari
richiamato nel motivo con cui si contestava l'applicazione della disciplina della gestione patrimoniale
art. 107 Regolamento intermediari
richiamato dalla Corte territoriale e nel ricorso in tema di condotte del promotore e obblighi informativi
art. 108 Regolamento intermediari
richiamato dalla Corte territoriale e nel ricorso in tema di violazione degli obblighi di condotta
richiamato nei motivi relativi al preteso travisamento o malgoverno della prova; la Cassazione ribadisce che la violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o acquisite d'ufficio oltre i limiti di legge
richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il sindacato non può tradursi in una diversa lettura del materiale istruttorio, salvo uso di prove legali o vera svista probatoria
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o assente
richiamato per omessa pronuncia su un motivo di appello
richiamato sul contenuto dell'atto di citazione e sull'onere di allegazione
richiamato sul thema decidendum e sulle difese del convenuto
norma processuale su cui sono stati incardinati i motivi di ricorso, con distinzione tra violazione di legge, omesso esame e nullità della sentenza
applicato per escludere, nel regime ratione temporis, la censura ex n. 5 in presenza di doppia conforme in fatto
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso, soprattutto quando si deducono questioni non esaminate in sentenza o si invocano atti e documenti di merito
richiamato per il rito camerale e il deposito di memorie
la sentenza di patteggiamento è stata valorizzata dal giudice civile come elemento probatorio utilizzabile ai fini dell'accertamento dei fatti
richiamato in connessione alla sentenza di applicazione della pena richiesta
richiamato dalla Corte a proposito del travisamento del contenuto oggettivo della prova e del rimedio revocatorio per errore di fatto
richiamato per rinvio motivazionale alla giurisprudenza delle Sezioni Unite
richiamato più volte sul riparto dell'onere della prova in tema di responsabilità e di ripetizione dell'indebito
richiamato nel contesto della responsabilità per inadempimento degli obblighi informativi e di condotta
richiamato per la nozione di danno risarcibile e il nesso tra inadempimento e pregiudizio
richiamato in materia di prevedibilità del danno
richiamato sulla possibile incidenza del comportamento del danneggiato sul danno risarcibile
richiamato come norma generale di responsabilità aquiliana
richiamato dal ricorrente con riguardo alla ripetizione dell'indebito per alcune uscite di denaro
richiamato nel motivo sul nesso causale tra condotta e danno
richiamato nel motivo sul nesso causale tra condotta e danno
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno delle censure sulla motivazione della sentenza
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: il vizio è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia trattato come prove legali elementi che non lo sono, mentre resta insindacabile la scelta di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune risultanze rispetto ad altre.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova è deducibile in cassazione solo nei ristretti limiti in cui si traduca in un vizio processuale o motivazionale tipizzato; se invece concerne una svista sul fatto probatorio in sé, il rimedio è, ricorrendone i presupposti, la revocazione per errore di fatto.
- In presenza di doppia conforme in fatto, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e confronta specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Laddove il giudice di merito valorizzi una sentenza di patteggiamento nei confronti del promotore finanziario, tale elemento può essere utilizzato in sede civile come dato probatorio per accertare condotte dolose di dissimulazione dell'andamento degli investimenti e per fondare una presunzione del nesso causale tra illecito del promotore e perdita patrimoniale del cliente, salva la prova contraria della banca o del promotore.
- In tema di responsabilità della banca per fatto del promotore finanziario, la prova contraria può consistere nel dimostrare che il profilo di rischio del cliente è stato rispettato, oppure che le perdite si sarebbero comunque verificate anche senza l'illecito del promotore o che esse derivano da cause indipendenti dal suo operato.
- L'accertamento del nesso causale e del danno deve essere calibrato sulla concreta tipologia del rapporto di investimento: gli obblighi informativi e la loro rilevanza causale possono atteggiarsi diversamente in un rapporto di gestione patrimoniale rispetto a una mera negoziazione di titoli o alla semplice detenzione di titoli già posseduti dal cliente.
- È omessa pronuncia, censurabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., quando il giudice di appello non si confronti con uno specifico motivo concernente il perimetro delle perdite imputabili all'intermediario, specie se riferite a titoli già presenti nel portafoglio del cliente prima dell'inizio del rapporto.
- Le censure che contestano l'interpretazione del contratto o la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti sono ammissibili in cassazione solo se si deduce la violazione dei canoni legali di ermeneutica o una motivazione apparente/incongrua; non è consentito contrapporre una lettura alternativa dei fatti e del testo negoziale.
- La minusvalenza accertata non coincide automaticamente con il danno risarcibile: occorre verificare se il pregiudizio sia eziologicamente riconducibile alla violazione degli obblighi dell'intermediario e non al solo andamento sfavorevole del mercato o a investimenti, pur rischiosi, ma adeguati.
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