Cassazione Civile, Ordinanza n. 01854/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2009, rideterminando sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base del redditometro, valorizzando tra gli indici di capacità contributiva l’acquisto di quote societarie. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP, poi in appello davanti alla CTR, ma senza successo. In Cassazione deduceva la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel porre a suo carico la prova dell’effettivo esborso per l’acquisto delle quote societarie, mentre tale circostanza sarebbe stata il fatto noto posto a base della presunzione e dunque avrebbe dovuto essere provata dall’Ufficio. Contestava, quindi, la ripartizione dell’onere probatorio nel giudizio sul redditometro.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, nel testo dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 applicabile ratione temporis, il redditometro opera come presunzione legale relativa: accertata l’esistenza degli indici di capacità contributiva, l’onere di provare che il maggior reddito è stato finanziato con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili grava sul contribuente, il quale deve fornire prova documentale anche della durata del possesso di tali redditi e di circostanze sintomatiche della loro effettiva disponibilità per sostenere la spesa. La CTR, secondo la Cassazione, si era attenuta a tali principi nel ritenere non dimostrato che il pagamento delle quote fosse avvenuto nel 2008 e non nel 2009, valorizzando altresì l’inidoneità probatoria delle scritture private prodotte. La censura del ricorrente mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
quarto comma e ss.; sesto comma; testo vigente ratione temporis tra la L. 30 dicembre 1991, n. 413 e il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
disciplina l’accertamento sintetico del reddito mediante presunzioni fondate su indici di capacità contributiva e prevede prova contraria documentale a carico del contribuente
richiamato dal ricorrente per contestare la distribuzione dell’onere della prova; la Corte ribadisce che, nel redditometro, l’onere della prova contraria grava sul contribuente
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
Massime di principio
- Nel sistema dell’accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o il sostenimento di spese che costituiscono indici di capacità contributiva legittimano una presunzione legale relativa di maggior reddito, che il giudice non può neutralizzare discrezionalmente se l’indice è provato dall’Ufficio.
- Il contribuente che intenda superare l’accertamento redditometrico deve fornire prova documentale della provenienza non reddituale delle somme utilizzate, o comunque della loro non imponibilità, non essendo sufficiente allegare in modo generico la mera disponibilità di ulteriori redditi o il loro transito.
- La prova contraria nel redditometro deve ancorare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta a fatti oggettivi, anche quantitativi e temporali, idonei a rendere plausibile che tali somme siano state impiegate per la spesa contestata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e degli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.