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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01862/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione avverso un verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale per violazione dell’art. 174, comma 8, C.d.S., in relazione al Reg. CE n. 561/2006: durante la giornata lavorativa di un autista dipendente risultavano soltanto 12 minuti di pausa in 6 ore e 15 minuti di lavoro. La società opponente deduceva che l’irregolarità derivasse da un errore involontario del conducente nell’uso della carta tachigrafica, non imputabile all’impresa. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omessa pronuncia e vizio motivazionale per mancata valutazione della dedotta nullità della sentenza di primo grado e per asserita non corrispondenza tra norma contestata e fatti accertati; (2) violazione degli artt. 174, commi 8 e 13, C.d.S., sostenendo che il trasgressore fosse il conducente e che, al più, l’impresa fosse solo obbligata in solido, senza che fosse stata contestata alla società la specifica violazione; inoltre si lamentava un errore materiale nell’accertamento dei tempi di riposo e la riconducibilità dell’evento a disguido dell’autista; (3) violazione dell’art. 10, commi 2, 3 e 4, Reg. CE n. 561/2006, per avere la sentenza attribuito automaticamente all’impresa la responsabilità per l’illecito del conducente; (4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata ammissione delle prove richieste in primo grado e reiterate in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale aveva effettivamente esaminato i motivi di opposizione e la sentenza era congruamente motivata; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il divieto di riesame della motivazione nei termini prospettati e, comunque, per la regola dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., trattandosi di doppia conforme. Ha ritenuto infondati anche i motivi dal secondo al quarto, esaminati congiuntamente, affermando che la disciplina del cronotachigrafo e dei tempi di guida/riposo integra una responsabilità sia del conducente sia dell’impresa di trasporto: l’impresa risponde per proprio fatto omissivo quando non organizza l’attività e non vigila correttamente, oltre che in via solidale per le violazioni del dipendente. Nel caso concreto, la società non aveva allegato elementi positivi idonei a dimostrare l’errore incolpevole dell’autista né aveva superato la presunzione di colpa propria delle sanzioni amministrative; correttamente il Tribunale aveva ritenuto irrilevante la prova testimoniale, non decisiva rispetto agli accertamenti verbali della Polizia stradale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell’intimata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per escludere il vizio di omessa pronuncia: il Tribunale aveva comunque esaminato i motivi di opposizione e deciso sul capo controverso.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è nei limiti attuali dell’art. 360, n. 5, e non copre l’insufficienza di motivazione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La censura ex art. 360, n. 5, è inammissibile in caso di doppia conforme di merito fondata sulla medesima motivazione.

  • art. 174 C.d.S.

    La violazione dei tempi di guida e riposo integra un illecito sanzionabile; l’impresa può rispondere sia per fatto proprio sia in solido con il conducente.

  • art. 179 C.d.S.

    La circolazione con cronotachigrafo non funzionante o non correttamente utilizzato costituisce violazione rilevante ai fini sanzionatori.

  • art. 10 Reg. CE n. 561/2006

    Le imprese di trasporto sono responsabili delle infrazioni commesse dai conducenti e hanno obblighi di organizzazione, istruzioni e controlli per consentire il rispetto della disciplina sui tempi di guida e riposo.

  • art. 32 Reg. CE n. 561/2006

    Impone l’uso corretto e il buon funzionamento del tachigrafo e dei supporti di registrazione.

  • art. 33 Reg. CE n. 561/2006

    Impone all’impresa obblighi organizzativi, istruzioni ai conducenti, controlli regolari e formazione adeguata.

  • art. 5 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Le posizioni di conducente e proprietario/titolare, quando distinte, possono rilevare a titolo di concorso di persone nell’illecito.

  • art. 6 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Non viene applicato come responsabilità solidale nella specifica ipotesi della circolazione con tachigrafo non funzionante, quando ricorra il concorso di persone.

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Nelle sanzioni amministrative è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, essendo presunta la colpa dell’autore salvo prova contraria.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla mancata ammissione delle prove non è accolta, perché le prove richieste erano irrilevanti rispetto agli accertamenti già compiuti.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è ravvisato alcun vizio nella valutazione delle risultanze probatorie da parte dei giudici di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115 del 2002

    È il parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice di merito abbia totalmente omesso di decidere su una domanda o eccezione; non sussiste se la questione risulta comunque esaminata e implicitamente o esplicitamente respinta.
  • Il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito né la censura della mera insufficienza argomentativa, salvo i limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; in caso di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente precluso nei termini di legge.
  • In materia di cronotachigrafo e tempi di guida/riposo, l’impresa di trasporto può rispondere sia per la propria inosservanza degli obblighi organizzativi, di controllo e formazione, sia in via solidale per le infrazioni commesse dal conducente.
  • Per vincere la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative, l’autore dell’illecito deve allegare e provare elementi positivi idonei a dimostrare l’errore incolpevole o l’assenza di rimproverabilità della condotta; il mero richiamo a un errore dell’operatore non basta.
  • Quando gli accertamenti verbalizzati dalla pubblica autorità sono specifici e non efficacemente contestati, il giudice di merito può ritenere non decisiva la prova testimoniale richiesta dalla parte.
  • Le imprese di trasporto hanno un dovere attivo di organizzare i turni e vigilare sul corretto uso dei tachigrafi in modo da consentire il rispetto della normativa sui tempi di guida e riposo, che tutela insieme la sicurezza stradale e le condizioni di lavoro dei conducenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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