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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01863/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione a verbali di accertamento per plurime violazioni del Codice della strada, tra cui: (i) violazione dell'art. 154, comma 1, C.d.S. per mancata precedenza nell'immissione nel flusso della circolazione; (ii) originaria contestazione anche dell'art. 182 C.d.S. per circolazione in bicicletta sulla carreggiata anziché sulla pista ciclabile, poi annullata in primo grado e non appellata dall'ente. Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione e annullato i verbali; in appello il tribunale, limitatamente alla violazione dell'art. 154, aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione, ritenendo che il ciclista provenisse da un percorso ciclopedonale e dovesse arrestarsi e dare precedenza ai veicoli già in marcia. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e giudicato interno, sostenendo che sul fatto della circolazione sulla carreggiata si fosse formato giudicato dopo l'annullamento della contestazione ex art. 182 C.d.S.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale ricostruito i fatti in modo diverso dal giudice di pace senza specifico motivo di appello; 3) violazione degli artt. 40, 41 e 191 C.d.S. e omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale addossato al ciclista l'obbligo di precedenza invece che al conducente dell'autocarro in prossimità di un passaggio ciclopedonale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la formazione di un giudicato interno ostativo sulla qualificazione del tratto percorso dal ciclista, osservando che l'appello dell'ente aveva investito complessivamente sia l'accertamento fattuale sia l'esclusione dell'infrazione, sicché il tema della natura del percorso non era coperto da giudicato in senso tale da impedire al giudice di appello di riesaminare la vicenda. Ha inoltre ritenuto infondata la censura ex art. 112 c.p.c., affermando che il giudice di secondo grado, nei limiti del devolutum, può riesaminare l'intera vicenda e decidere anche sulla base di ragioni giuridiche diverse, purché connesse ai motivi di impugnazione. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte relativa alla violazione di legge, perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito sulla dinamica del sinistro e sull'obbligo di precedenza; lo ha comunque ritenuto infondato quanto all'omesso esame di fatto, poiché il tribunale aveva considerato le condizioni di luogo e di condotta rilevanti, ricostruendo l'intersezione e l'accesso del ciclista al di fuori del viale ciclopedonale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'intimata non ha svolto difese; disposto l'obbligo, se dovuto, del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato riguarda le statuizioni che abbiano acquisito stabilità; nel caso concreto non si è formato un giudicato interno tale da impedire il riesame della questione dell'infrazione contestata, perché l'appello aveva investito l'accertamento complessivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice di appello decide nei limiti della domanda impugnatoria e con argomentazioni giuridiche connesse ai motivi dedotti, riesaminando l'intera vicenda entro il devolutum.

  • art. 154, comma 1, C.d.S.

    Norma richiamata come base della contestazione relativa alla mancata precedenza nella manovra di immissione nel flusso della circolazione.

  • art. 182 C.d.S.

    Norma originariamente contestata per la circolazione del ciclista sulla carreggiata invece che sulla pista ciclabile; la relativa sanzione era stata annullata in primo grado.

  • art. 4 D.M. 557/99

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di dare precedenza in qualità di ciclista proveniente da percorso ciclopedonale; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole al ricorrente.

  • artt. 40, 41 e 191 C.d.S.

    Invocati dal ricorrente per sostenere che l'obbligo di precedenza gravasse sul conducente dell'autocarro; la censura è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata perché implicava una rivalutazione di merito.

  • art. 145, comma 8, C.d.S.

    Richiamato dalla Corte a sostegno della regola per cui, negli sbocchi da sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili, il conducente deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formulato come violazione di legge è stato ritenuto inammissibile nella parte in cui censurava un accertamento di fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata in relazione alla dedotta violazione del giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che il giudice di merito aveva esaminato le condizioni di luogo e di condotta rilevanti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato quale rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice può riesaminare l'intera vicenda nei limiti del devolutum e decidere anche sulla base di ragioni giuridiche diverse da quelle prospettate dall'appellante, purché esse siano connesse ai motivi dedotti e non introducano punti estranei al thema decidendum.
  • Ai fini del giudicato interno, la statuizione stabilizzata è la sequenza fatto-norma-effetto; tuttavia, se l'impugnazione investe anche uno solo degli elementi di tale sequenza, la cognizione si riapre sull'intera statuizione e non si forma un giudicato parziale idoneo a precludere il riesame degli aspetti logicamente connessi.
  • In cassazione, la censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di appello.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la sentenza impugnata abbia in realtà preso in considerazione le circostanze di luogo e di condotta rilevanti, ancorché sia giunta a una ricostruzione dei fatti non condivisa dalla parte.
  • Nella circolazione stradale, chi si immette da un percorso laterale o ciclopedonale nella carreggiata deve arrestarsi e dare precedenza ai veicoli già in marcia sulla strada principale; la priorità cronologica o di fatto può rilevare solo se l'immissione avvenga con anticipo tale da non porre in pericolo il veicolo favorito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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