Cassazione Civile, Ordinanza n. 01853/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’istanza di rimborso presentata da una contribuente, che assumeva di essere tra i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia orientale, per ottenere il rimborso del 90% delle somme versate a titolo di IRPEF per gli anni 1990, 1991 e 1992 ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002. Formatosi silenzio-rifiuto dell’amministrazione, la contribuente aveva ottenuto ragione in primo e secondo grado. In cassazione l’Agenzia ha dedotto tre motivi: (1) nullità/violazione del d.lgs. 546/1992 per mancata declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso per difetto di indicazione del quantum e della prova dei versamenti; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., della normativa interna e unionale sugli aiuti di Stato, lamentando che la CTR non avesse verificato se la contribuente svolgesse attività d’impresa e, in caso positivo, se il beneficio fosse compatibile con la disciplina de minimis e con i limiti imposti dalla decisione della Commissione UE; (3) violazione dello ius superveniens di cui all’art. 1, comma 665, L. 190/2014 come modificato nel 2017, sostenendo che i rimborsi andassero riconosciuti solo nei limiti delle risorse stanziate.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo e non trattato nei gradi di merito; ha rigettato il terzo motivo, ribadendo che la disciplina sui limiti delle risorse stanziate incide solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza e non sull’an o sul quantum del diritto; ha accolto il secondo motivo, affermando che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se la contribuente avesse prodotto reddito d’impresa, secondo la nozione eurounitaria di impresa, e, in caso affermativo, verificare in concreto la compatibilità dell’aiuto con il regime de minimis e l’assenza di sovracompensazione. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
rimborso del 90 per cento delle somme versate a titolo di tributi e contributi per il triennio 1990-1992
prevede una definizione automatica della posizione fiscale dei soggetti colpiti dal sisma, ma non può essere applicata ai redditi d’impresa se in contrasto con la disciplina unionale sugli aiuti di Stato, salvo verifica di compatibilità.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, con esclusione dei soggetti che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità con l’ordinamento dell’Unione Europea
impone al giudice di verificare la sussistenza dei presupposti del rimborso, inclusa l’esclusione dei redditi d’impresa e la compatibilità unionale del beneficio.
art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
non incide sull’an o sul quantum del diritto al rimborso; i limiti delle risorse stanziate rilevano solo nella fase esecutiva o di ottemperanza.
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso per dedurre l’inammissibilità dell’originario ricorso; la Corte non esamina nel merito la censura perché nuova.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso per dedurre l’inammissibilità dell’originario ricorso; la Corte non esamina nel merito la censura perché nuova.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale termine e presupposto procedurale dell’istanza di rimborso.
art. 2697 c.c.
invocato per censurare la mancata prova dei presupposti del rimborso e del rispetto del regime de minimis; la Corte accoglie la doglianza solo quanto alla necessità di accertamenti di merito specifici.
art. 107 TFUE
richiamato in relazione alla disciplina degli aiuti di Stato e alla deroga per aiuti compatibili con il mercato interno.
art. 108, par. 3, TFUE
la mancata notifica o la violazione della procedura rende gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno; il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne contrastanti.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
consente la compatibilità dell’aiuto se vi è nesso chiaro e diretto tra danno da calamità e aiuto concesso, evitando sovracompensazioni.
art. 117 Cost.
richiamato in via mediata per il contrasto tra disciplina interna e vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione.
art. 11 Cost.
richiamato in via mediata per la necessità di conformare la disciplina interna al diritto dell’Unione.
artt. 384, comma 2, e 385, comma 3, c.p.c.
fondano la cassazione con rinvio e la rimessione al giudice di rinvio anche sulle spese.
art. 62, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per il rinvio al giudice tributario di secondo grado e per le spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali per eventi calamitosi, il giudice tributario deve verificare in concreto se il contribuente abbia prodotto reddito d’impresa secondo la nozione eurounitaria di impresa; in tale ipotesi il beneficio non può essere riconosciuto automaticamente, ma va scrutinato alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato.
- Quando la compatibilità dell’agevolazione con il diritto dell’Unione dipende dal regime de minimis, non basta che l’importo richiesto nel singolo giudizio sia inferiore alla soglia: occorre accertare il limite complessivo dell’aiuto nel periodo rilevante e verificare che non vi sia sovracompensazione rispetto al danno subito.
- La decisione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato è vincolante per il giudice nazionale, il quale deve disapplicare le norme interne incompatibili e verificare la sussistenza dei presupposti di eventuali deroghe o regimi compatibili.
- Le limitazioni di spesa previste dallo ius superveniens sui rimborsi non incidono sull’esistenza o sull’ammontare del diritto al rimborso, ma solo sulla fase esecutiva o di ottemperanza.
- È inammissibile in cassazione la censura che introduca una questione di fatto non trattata nei giudizi di merito, se il ricorrente non indica specificamente dove e quando essa sia stata dedotta in precedenza.
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