Cassazione Civile, Ordinanza n. 01859/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente una cartella relativa al periodo d'imposta 2013. I giudici di merito avevano annullato sanzioni e interessi ritenendo che non fossero dovuti perché la società era stata ammessa al concordato preventivo con riserva. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 2 d.lgs. n. 462/1997, 5 e 13 d.lgs. n. 471/1997, 168 l.f. e 90 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il debito fiscale derivante dal mancato versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti del 2013 doveva essere pagato anche in pendenza di concordato e che il ritardo/inadempimento comportava comunque sanzioni e interessi. La controversia ruotava quindi sulla distinzione tra ritenute riferite a retribuzioni anteriori alla domanda di concordato e ritenute riferite a retribuzioni maturate dopo la presentazione della domanda con riserva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Ha affermato che, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva, l'imprenditore conserva l'esercizio dell'impresa e deve adempiere ai debiti sorti in corso di procedura; perciò le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte durante la gestione provvisoria devono essere versate e il loro tardivo pagamento comporta sanzioni e interessi. Diversamente, per le ritenute relative a retribuzioni anteriori alla domanda si tratta di debiti pregressi non pagabili, salvo autorizzazione nelle ipotesi di legge. Il giudice di rinvio dovrà distinguere tra i due periodi e regolare anche le spese.
Norme richiamate
Richiamato come base normativa della pretesa sanzionatoria e degli interessi connessi al mancato pagamento della cartella.
Richiamato tra le norme violate per sostenere la debenza delle sanzioni per omesso o tardivo versamento.
Richiamato tra le norme sulla disciplina sanzionatoria degli omessi o tardivi versamenti.
art. 168 l.f.
La presentazione della domanda di concordato non impedisce il pagamento dei debiti sorti durante la gestione provvisoria; il debitore conserva l'esercizio dell'impresa sotto vigilanza.
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della debenza di interessi e sanzioni sulla cartella fiscale.
art. 161 l.f.
La domanda di concordato 'con riserva' è stata considerata idonea a far decorrere la procedura dalla data del deposito della domanda.
art. 167 l.f.
Durante la procedura il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa; i pagamenti di ordinaria amministrazione non richiedono autorizzazione.
art. 182 quinquies, quinto comma, l.f.
Consente, in casi previsti, il pagamento di debiti pregressi; fuori da tali ipotesi resta il divieto di pagamento dei debiti anteriori.
art. 181 l.f.
L'omologazione segna la chiusura della procedura e l'apertura della fase esecutiva del concordato.
Richiamato in via analogica per confermare la disciplina della conservazione dell'esercizio dell'impresa durante la procedura.
Richiamato come disciplina attuale del pagamento di debiti funzionali/prodromici in pendenza di procedura.
art. 6, comma 1, lett. d), CCII
Richiamato per qualificare il credito per sanzioni/interessi come credito prededucibile.
Richiamato per indicare che l'omologazione chiude la procedura e apre la fase esecutiva.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo, anche con riserva, il deposito della domanda apre la procedura e il debitore conserva l'esercizio dell'impresa, pur con i limiti propri della gestione concordataria.
- I debiti sorti dopo la presentazione della domanda, se inerenti alla prosecuzione dell'attività e di ordinaria amministrazione, devono essere adempiuti; il loro mancato o ritardato versamento fa maturare sanzioni e interessi secondo la disciplina tributaria.
- I debiti anteriori alla domanda di concordato costituiscono debiti pregressi e non possono essere liberamente pagati, salvo specifiche autorizzazioni o ipotesi previste dalla legge concorsuale.
- Per le ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti occorre distinguere tra periodo anteriore e periodo successivo alla domanda di concordato, perché solo le ritenute maturate in corso di procedura seguono la regola dell'obbligo di pagamento e delle relative conseguenze sanzionatorie.
- L'omologazione del concordato non incide sulla qualificazione dei debiti sorti prima o dopo la domanda, ma segna soltanto la chiusura della procedura e l'avvio della fase esecutiva.
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