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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01859/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fisco)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente una cartella relativa al periodo d'imposta 2013. I giudici di merito avevano annullato sanzioni e interessi ritenendo che non fossero dovuti perché la società era stata ammessa al concordato preventivo con riserva. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 2 d.lgs. n. 462/1997, 5 e 13 d.lgs. n. 471/1997, 168 l.f. e 90 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il debito fiscale derivante dal mancato versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei dipendenti del 2013 doveva essere pagato anche in pendenza di concordato e che il ritardo/inadempimento comportava comunque sanzioni e interessi. La controversia ruotava quindi sulla distinzione tra ritenute riferite a retribuzioni anteriori alla domanda di concordato e ritenute riferite a retribuzioni maturate dopo la presentazione della domanda con riserva.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia. Ha affermato che, dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva, l'imprenditore conserva l'esercizio dell'impresa e deve adempiere ai debiti sorti in corso di procedura; perciò le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte durante la gestione provvisoria devono essere versate e il loro tardivo pagamento comporta sanzioni e interessi. Diversamente, per le ritenute relative a retribuzioni anteriori alla domanda si tratta di debiti pregressi non pagabili, salvo autorizzazione nelle ipotesi di legge. Il giudice di rinvio dovrà distinguere tra i due periodi e regolare anche le spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 462/1997

    Richiamato come base normativa della pretesa sanzionatoria e degli interessi connessi al mancato pagamento della cartella.

  • art. 5 d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato tra le norme violate per sostenere la debenza delle sanzioni per omesso o tardivo versamento.

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    Richiamato tra le norme sulla disciplina sanzionatoria degli omessi o tardivi versamenti.

  • art. 168 l.f.

    La presentazione della domanda di concordato non impedisce il pagamento dei debiti sorti durante la gestione provvisoria; il debitore conserva l'esercizio dell'impresa sotto vigilanza.

  • art. 90 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della debenza di interessi e sanzioni sulla cartella fiscale.

  • art. 161 l.f.

    La domanda di concordato 'con riserva' è stata considerata idonea a far decorrere la procedura dalla data del deposito della domanda.

  • art. 167 l.f.

    Durante la procedura il debitore conserva l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa; i pagamenti di ordinaria amministrazione non richiedono autorizzazione.

  • art. 182 quinquies, quinto comma, l.f.

    Consente, in casi previsti, il pagamento di debiti pregressi; fuori da tali ipotesi resta il divieto di pagamento dei debiti anteriori.

  • art. 181 l.f.

    L'omologazione segna la chiusura della procedura e l'apertura della fase esecutiva del concordato.

  • art. 94 CCII

    Richiamato in via analogica per confermare la disciplina della conservazione dell'esercizio dell'impresa durante la procedura.

  • art. 100 CCII

    Richiamato come disciplina attuale del pagamento di debiti funzionali/prodromici in pendenza di procedura.

  • art. 6, comma 1, lett. d), CCII

    Richiamato per qualificare il credito per sanzioni/interessi come credito prededucibile.

  • art. 113 CCII

    Richiamato per indicare che l'omologazione chiude la procedura e apre la fase esecutiva.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, anche con riserva, il deposito della domanda apre la procedura e il debitore conserva l'esercizio dell'impresa, pur con i limiti propri della gestione concordataria.
  • I debiti sorti dopo la presentazione della domanda, se inerenti alla prosecuzione dell'attività e di ordinaria amministrazione, devono essere adempiuti; il loro mancato o ritardato versamento fa maturare sanzioni e interessi secondo la disciplina tributaria.
  • I debiti anteriori alla domanda di concordato costituiscono debiti pregressi e non possono essere liberamente pagati, salvo specifiche autorizzazioni o ipotesi previste dalla legge concorsuale.
  • Per le ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti occorre distinguere tra periodo anteriore e periodo successivo alla domanda di concordato, perché solo le ritenute maturate in corso di procedura seguono la regola dell'obbligo di pagamento e delle relative conseguenze sanzionatorie.
  • L'omologazione del concordato non incide sulla qualificazione dei debiti sorti prima o dopo la domanda, ma segna soltanto la chiusura della procedura e l'avvio della fase esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoRiscossione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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