Cassazione Civile, Ordinanza n. 25447/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di IVA relativa all'anno d'imposta 2006, notificata alla società contribuente nel 2010 ai sensi della procedura di controllo automatizzato. La contribuente ha contestato la cartella deducendo, tra l'altro, la tardività della notifica rispetto al termine biennale dalla dichiarazione, la mancata considerazione di documentazione integrativa e di rettifica della dichiarazione IVA inviata all'amministrazione, nonché la violazione degli obblighi di motivazione e delle garanzie statutarie del contribuente. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) violazione degli artt. 5, 6, 10 e 12 dello Statuto del contribuente per avere la CTR ritenuto corretto il mancato esame dei documenti inviati a un ufficio dell'Agenzia diverso da quello competente, sostenendo che l'ufficio destinatario avrebbe dovuto trasmetterli a quello competente; (2) omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell'art. 7 e dell'art. 15 L. n. 212/2000 e sull'obbligo di motivazione dell'iscrizione a ruolo e della cartella; (3) omesso esame del motivo di appello relativo all'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché i quadri VS, VV e VL della dichiarazione IVA erano stati corretti dalla contribuente e tali rettifiche non erano state considerate; (4) violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR qualificato come nuovi i motivi di appello senza indicare quali fossero e perché integrassero domande nuove.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo. Ha affermato che la dichiarazione IVA è emendabile anche in sede contenziosa e che la mera trasmissione delle rettifiche a un ufficio incompetente non consente di escluderne la considerazione, dovendo semmai l'amministrazione interna provvedere al loro inoltro all'ufficio competente. Ha inoltre escluso che vi fosse novità delle domande o eccezioni in appello, osservando che la questione della rettifica della dichiarazione era già stata introdotta in primo grado e poi solo specificata in appello, senza ampliamento del thema decidendum. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
controllo automatizzato e recupero IVA
è richiamato come base normativa della cartella emessa per il recupero dell'IVA, nel contesto del controllo automatizzato.
artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
il controllo automatizzato può essere effettuato senza preventiva notifica di un avviso di accertamento.
artt. 5, 6, 10 e 12 L. n. 212 del 2000
sono invocati dalla contribuente per sostenere che l'amministrazione avrebbe dovuto collaborare e prendere in considerazione la documentazione rettificativa inviata.
richiamato quale norma sull'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
richiamato dalla contribuente nel denunciare la violazione delle garanzie statutarie nella motivazione della cartella e dell'iscrizione a ruolo.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
il divieto di domande nuove e di nuove eccezioni in appello non opera quando in appello vengono solo specificate ragioni già introdotte nel giudizio di primo grado; non ricorre novità se il tema della rettifica era già nel ricorso originario.
art. 53 Cost.
la natura dichiarativa della dichiarazione fiscale e il principio di capacità contributiva giustificano l'emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
è il parametro di deduzione dell'omesso esame o dell'omessa motivazione sui punti decisivi.
Massime di principio
- La dichiarazione fiscale ha natura di mera dichiarazione di scienza e, in quanto tale, è emendabile dal contribuente anche in sede contenziosa; le decadenze previste per la fase amministrativa non impediscono di far valere l'errore nel giudizio tributario.
- Se il contribuente invia documentazione rettificativa a un ufficio dell'amministrazione finanziaria diverso da quello competente, ciò non giustifica di per sé la mancata considerazione della documentazione, soprattutto quando gli uffici appartengono alla medesima amministrazione e l'errore di smistamento è interno all'organizzazione pubblica.
- Nel processo tributario il divieto di domande nuove e di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico; non vi rientrano le difese che si limitano a sviluppare o specificare questioni già introdotte in primo grado.
- Ai fini dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992, non basta affermare in modo apodittico la novità dei motivi di appello: il giudice deve indicare quali capi o argomentazioni siano effettivamente nuovi e per quale ragione amplino il thema decidendum.
- Quando il giudice di merito omette di esaminare una questione decisiva già ritualmente introdotta, la sentenza è cassabile per omesso esame/motivazione apparente o per violazione di legge, se la questione è centrale rispetto alla pretesa tributaria.
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