Cassazione Civile, Ordinanza n. 35918/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una cartella di pagamento emessa per contributi previdenziali e accessori relativi all'anno d'imposta 2013, in favore della cassa di previdenza di categoria, per un importo di euro 4.732,29. Il tribunale aveva dichiarato non dovuti gli importi richiesti e la corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello della cassa. In cassazione la cassa deduceva tre gruppi di censure ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: 1) violazione della disciplina istitutiva e regolamentare della cassa, per avere il giudice di merito escluso l'obbligo contributivo facendo riferimento in modo errato alla normativa indicata e trascurando che la contribuzione minima soggettiva discende dall'iscrizione all'albo; 2) violazione delle norme che riconoscono autonomia regolamentare alla cassa, sostenendo che la corte territoriale avesse illegittimamente ristretto tale autonomia; 3) violazione delle norme sull'esercizio della professione di geometra e sull'onere della prova, per avere il giudice d'appello omesso di valorizzare la natura professionale della posizione del resistente quale socio/amministratore ed escluso lo svolgimento concreto di attività riservate ai geometri. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi connessi e ha richiamato un proprio precedente in materia, secondo cui, ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla cassa e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; è irrilevante la occasionalità dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, e non basta la mera iscrizione ad altra gestione INPS per escludere gli obblighi verso la previdenza di categoria. Da ciò deriva anche l'applicazione delle regole regolamentari della cassa, che possono prevedere condizioni derogatorie alla presunzione di attività professionale, come l'autocertificazione di non esercizio dell'attività o, per i geometri dipendenti, la prova che l'attività sia svolta solo nell'interesse del datore di lavoro e rientri nelle mansioni del ruolo contrattuale oppure una dichiarazione datoriale equivalente.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato la causa alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della corte territoriale, che aveva escluso gli obblighi contributivi del professionista, è stata dunque annullata perché non conforme ai principi affermati dalla Cassazione in materia di iscrizione alla cassa di categoria e contribuzione minima.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 1, L. 37/1967
richiamato dalla ricorrente come norma sui presupposti iscrittivi e sull'obbligo contributivo
richiamati dalla ricorrente e dalla Corte come parte del quadro normativo della previdenza di categoria
art. 1, commi 32 e 33, L. 537/1993
invocata come legge delega rilevante per l'autonomia regolamentare della cassa
richiamati come disciplina di trasformazione e autonomia degli enti previdenziali privatizzati
inserita nel quadro normativo dedotto a sostegno della tesi della cassa
richiamati dalla ricorrente nel complesso della disciplina previdenziale professionale
richiamato dalla ricorrente nel sistema normativo della previdenza di categoria
art. 5 dello Statuto della Cassa
considerato legittimo dalla Corte; consente l'obbligo di iscrizione e l'applicazione delle norme regolamentari
richiamato con le modifiche interpretative indicate dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia regolamentare
art. 1, comma 763, L. 296/2006
citato come norma interpretativa/modificativa della disciplina previdenziale richiamata
art. 1, comma 488, L. 147/2013
citato dalla ricorrente nel medesimo quadro normativo
art. 16, R.D. 724/1929
richiamato dalla ricorrente in relazione all'esercizio della professione di geometra
invocato nel motivo relativo all'onere di provare il concreto esercizio della professione
art. 1, delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa
richiamata dalla Corte come disciplina regolamentare che prevedeva l'autocertificazione di non esercizio professionale
delibera n. 123/2009 del CdA della Cassa
richiamata dalla Corte come disciplina regolamentare per i geometri dipendenti, con condizioni di esclusione dall'iscrizione
Massime di principio
- Per la cassa di previdenza dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del contributo minimo soggettivo, è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale; non rilevano, di regola, la occasionalità dell'attività professionale né la mancata produzione di reddito.
- La mera iscrizione del professionista ad altra gestione previdenziale obbligatoria non esclude automaticamente gli obblighi contributivi verso la cassa di categoria; l'eventuale esenzione opera solo nei limiti delle specifiche condizioni previste dal regolamento della cassa.
- L'autonomia regolamentare della cassa consente di prevedere presunzioni di esercizio professionale e relative modalità di prova contraria, imponendo agli iscritti l'adempimento delle condizioni stabilite per ottenere l'esclusione dall'obbligo contributivo.
- Quando il giudice di merito esclude l'obbligo contributivo senza confrontarsi con il principio secondo cui l'iscrizione all'albo è sufficiente a far sorgere l'obbligazione verso la cassa, la decisione è censurabile per violazione di legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35895/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35896/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35902/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35903/2022 del 07/12/2022
- ordinanza_civile · 7 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35904/2022 del 07/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →