Cassazione Civile, Ordinanza n. 10309/2023 del 18/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta dalla società nominata custode giudiziario di 136 colli contenenti materiale contraffatto avverso un decreto di liquidazione del compenso emesso nell’ambito di un procedimento penale. La società sosteneva che, nella determinazione dell’indennità di custodia, non fossero stati applicati i parametri previsti dall’art. 12 del d.P.R. n. 571/1982 e dall’art. 276 del d.P.R. n. 115/2002, ma criteri fondati su un protocollo del Tribunale di Roma che aveva fissato parametri diversi per i reperti diversi da veicoli e natanti. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo il protocollo privo di valore normativo e facendo ricorso agli usi locali, individuati nelle tariffe dell’Agenzia del Demanio usate dalla Prefettura di Roma per casi analoghi. Il Ministero ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l’e-mail inviata dall’Ufficio liquidazioni alla custode il 22/10/2015 dovesse valere come comunicazione equipollente del decreto di liquidazione e far decorrere il termine di decadenza per l’opposizione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 58 e 59 d.P.R. n. 115/2002 e del d.m. n. 265/2006, lamentando che il Tribunale avesse liquidato il compenso sulla base degli usi locali senza un’ulteriore valutazione equitativa e senza considerare i parametri di qualità e quantità dell’attività svolta dal custode.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità, rilevando che la censura sulla equipollenza dell’e-mail alla comunicazione del decreto era rimasta assertiva, senza trascrizione del contenuto del messaggio, mentre il Tribunale aveva accertato la mancanza, in quella comunicazione, delle ragioni poste a base della liquidazione. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura infondata: per i beni sequestrati non rientranti nelle categorie previste dal d.m. n. 265/2006, la liquidazione dell’indennità va effettuata in base agli usi locali, eventualmente anche tramite applicazione analogica di discipline per casi simili, ma non sulla base di criteri equitativi alternativi; nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente valorizzato le tariffe dell’Agenzia del Demanio, considerate usi locali provati dalla parte interessata. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato il Ministero alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della controricorrente.
Norme richiamate
Il termine per l’opposizione decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento di liquidazione; la parte che deduce l’equipollenza di una comunicazione informale deve dimostrarne l’idoneità a consentire la piena conoscenza del decreto.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In tema di spese di giustizia, il dies a quo per l’opposizione al provvedimento di liquidazione decorre dalla comunicazione del decreto effettuata nelle forme idonee a garantirne l’effettiva e integrale conoscenza.
L’indennità del custode di beni sequestrati si determina secondo le tariffe approvate e, in via residuale, secondo gli usi locali.
Le tariffe per la custodia sono approvate con decreto ministeriale adottato secondo il meccanismo previsto dalla norma.
Per i beni diversi da veicoli e natanti, la determinazione dell’indennità di custodia rinvia, in via residuale, agli usi locali.
art. 5 d.m. 2 settembre 2006, n. 265
Per le categorie di beni non specificamente contemplate si fa riferimento agli usi locali.
Non si applica alla liquidazione dell’indennità del custode di beni sequestrati, perché riferito alle professioni intellettuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non trova applicazione, per le Amministrazioni dello Stato, l’obbligo del raddoppio del contributo unificato per effetto del sistema della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato, ma non nei confronti delle amministrazioni statali esentate.
Rileva per la comunicazione del decreto nelle forme previste dal codice di procedura civile.
Richiamato dalla parte resistente come parametro applicabile, ma non ritenuto decisivo dalla Corte rispetto al sistema degli usi locali per i beni non tipizzati.
Richiamato nella vicenda come disciplina evocata dalla custode, ma la Corte non ne fonda la decisione.
Massime di principio
- In tema di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario, il termine decorre dalla comunicazione del provvedimento soltanto se la comunicazione è idonea a rendere nota in modo completo la decisione impugnabile; chi invoca una comunicazione equipollente deve allegarne e provarne specificamente il contenuto e l’idoneità conoscitiva.
- Per la liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sequestrati, quando il bene non rientri nelle categorie contemplate dalle tariffe approvate, il giudice deve fare riferimento agli usi locali o, se del caso, a discipline analoghe per similitudine fisica dei beni, non potendo sostituire liberamente criteri equitativi svincolati dal rinvio normativo.
- Gli usi locali rilevanti ai fini della liquidazione dell’indennità di custodia devono essere provati dalla parte che li invoca, salvo che il giudice li conosca già; tale prova può avvenire in giudizio di merito, ma non per la prima volta in cassazione.
- Il rinvio agli usi locali previsto dalla disciplina delle spese di giustizia legittima il recepimento di prassi tariffarie consolidate senza richiedere la dimostrazione di una vera e propria opinio iuris ac necessitatis.
- La disciplina della liquidazione dell’indennità del custode di beni sequestrati è autonoma rispetto ai criteri di liquidazione dei compensi delle professioni intellettuali e non consente l’applicazione analogica dell’art. 2233 c.c.
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