Cassazione Civile, Ordinanza n. 30484/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015, relativo al parziale versamento dell'imposta per un importo complessivo di circa 991.673 euro, emesso in relazione ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'ente proprietario e gestore degli immobili aveva impugnato l'atto sostenendo che gli immobili dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per i fabbricati destinati ad alloggi sociali. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo non provata la sussistenza delle caratteristiche dell'alloggio sociale e applicando, in sostanza, il regime tributario più sfavorevole riservato agli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica che non rientrino nella nozione di alloggio sociale. In cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del Comune per difetto di specificità dei motivi; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque illogica sulla prova della qualità di alloggio sociale; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alla qualificazione degli immobili come alloggi sociali e alla documentazione prodotta; 4) omesso esame della mancata ammissione di CTU e verifica tecnica; 5) violazione delle regole su prova e non contestazione; 6) omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 7) falsa applicazione del quadro normativo IMU, per avere la sentenza impugnata fatto riferimento alla disciplina ICI o comunque a norme non pertinenti all'anno d'imposta 2015 e per non avere correttamente applicato l'esenzione per gli alloggi sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo, quarto e settimo motivo, ha ritenuto infondati il primo e il secondo, e ha dichiarato assorbiti il quinto e il sesto. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in tema di IMU, l'esenzione per gli alloggi sociali richiede che l'immobile sia adibito ad abitazione principale dell'assegnatario, ma tale requisito non comporta una prova ulteriore rispetto alle caratteristiche tipizzate dal decreto interministeriale del 22 aprile 2008, salvo che l'ente impositore provi il contrario quanto alla concreta adibizione a residenza e dimora abituale. Il giudice del rinvio dovrà quindi verificare in concreto la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'esenzione applicando il corretto quadro normativo.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
testo modificato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
L'esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali opera solo se l'alloggio è adibito ad abitazione principale dell'assegnatario, secondo la disciplina vigente per l'anno d'imposta rilevante.
art. 13, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
Prevede una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, distinti dagli alloggi sociali esenti.
art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504
La disciplina ICI richiamata dalla CTR non è quella corretta per l'annualità IMU oggetto di causa; inoltre la Corte ribadisce la distinzione tra esenzioni ICI e disciplina IMU successiva.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario richiede motivi specifici di impugnazione, ma la specificità è valutata in modo non formalistico e si può ricavare dall'intero atto di appello.
Richiamato solo per confronto con l'art. 53 del d.lgs. n. 546/1992; nel contenzioso tributario si applica la disciplina speciale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza deve contenere una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione è nulla solo se manca o è meramente apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Parametra il requisito motivazionale della sentenza; la motivazione apparente integra nullità solo se non consente il controllo della ratio decidendi.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato come parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Il principio di non contestazione opera anche nel tributario, ma nei limiti della struttura del processo e non trasforma il silenzio dell'ente impositore in riconoscimento tacito della pretesa del contribuente.
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La costituzione dell'ente resistente deve contenere difese e prove, ma ciò non crea un onere aggiuntivo di allegazione rispetto all'atto impositivo.
art. 1, comma 741, lett. c, n. 3, legge 27 dicembre 2019, n. 160
con decorrenza dall’1 gennaio 2020
Viene richiamato come conferma sistematica che gli alloggi sociali sono considerati abitazioni principali solo se effettivamente adibiti a tale uso.
decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
Definisce le caratteristiche dell'alloggio sociale, cui l'esenzione IMU fa rinvio.
Le norme agevolative o di esenzione fiscale sono di stretta interpretazione e non ammettono analogia o interpretazione estensiva.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario l'onere di specificità dell'appello non richiede una formula sacramentale: è sufficiente una chiara e univoca contestazione della decisione di primo grado, ricostruibile anche dal contenuto complessivo dell'atto.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando è mancante, apparente o intrinsecamente incomprensibile; non basta che sia sintetica o non condivisibile nel merito.
- In materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali, l'interpretazione è strettamente letterale: non è consentito estendere il beneficio a casi non espressamente previsti dalla norma.
- Per gli alloggi sociali ai fini IMU, la qualificazione dell'immobile deve essere verificata alla luce delle caratteristiche tipizzate dal decreto interministeriale, ma l'esenzione presuppone anche l'effettiva adibizione ad abitazione principale dell'assegnatario, salvo prova contraria dell'ente impositore.
- Nel processo tributario la non contestazione opera come regola probatoria, ma non equivale a riconoscimento automatico dei fatti allegati dal contribuente quando essi risultino già incompatibili con l'impostazione dell'atto impositivo o non siano comunque sorretti da adeguata prova.
- Il mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio può integrare vizio della decisione solo se il giudice omette di confrontarsi con fatti decisivi che rendevano necessaria la verifica tecnica, e non quando la censura investe soltanto la valutazione delle prove o delle difese.
- Quando una disciplina speciale distingue espressamente tra categorie di immobili agevolati e non agevolati, non è consentito assimilare le une alle altre in via interpretativa se il legislatore ha previsto trattamenti differenziati.
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